Articolo 272 del Codice di procedura penale
Articolo 254 bisArticolo 256
Versione
24 ottobre 1989
Art. 272. Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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