Art. 272. Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Le misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/
Inquadramento normativo L'applicazione delle misure cautelari personali che, come previsto dall'art. 272 c.p.p, limitano la libertà della persona, è possibile solo seguendo le regole stabilite dal titolo I, del libro IV del Codice di procedura penale, dedicato appunto alle “Misure cautelari personali". […]
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Giurisprudenza • 431
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19365Provvedimento: […] La corte ha accolto la richiesta e con ordinanza del 20 febbraio 2001, facendo riferimento agli artt. 272 c.p.p. del 1930 e 307 c.p.p., […] perché ha rilevato che occorreva stabilire se, in base alle norme transitorie del vigente codice di rito, il ripristino della misura coercitiva nei confronti della persona scarcerata per decorrenza dei termini e successivamente condannata sia disciplinato dall'art. 272 c.p.p. del 1930 oppure dall'art. 307 c.p.p. vigente, […] e il principio è stato poi costantemente applicato dalla giurisprudenza sopra richiamata, che ha ritenuto il provvedimento emesso in base all'art. 272 comma ult. c.p.p. del 1930 soggetto al ricorso per cassazione anziché al riesame. […]Leggi di più...
- procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti·
- ripristino della custodia cautelare·
- applicazione dell'art.272, ultimo comma, cod. proc. pen.1930·
- mandato di cattura·
- applicazione dell'art.307, comma 2, cod. proc. pen. 1988·
- esclusione·
- legittimità·
- emissione successiva alla sentenza di condanna·
- norme di attuazione, coordinamento e transitorie (cod. proc. pen. 1988)