Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 4
Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono essere fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 cod. proc. pen., ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione; qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la "vis" attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione "de libertate".
Nel caso in cui la Corte costituzionale pronunci una sentenza interpretativa di rigetto, il giudice remittente può procedere ad una diversa soluzione interpretativa della norma oggetto della decisione con il solo limite di non concludere nel senso scartato dalla Corte costituzionale. Ne deriva che, se l'interpretazione della norma denunciata appaia "l'unica compatibile" con il dettato costituzionale, il giudice remittente rimane vincolato alla soluzione adottata senza avere alcuna possibilità di sollevare altre questioni di legittimità costituzionale.
Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale costituiscono, nei giudizi diversi da quello in cui la questione è stata sollevata, precedente autorevole al quale, i giudici sono tenuti ad uniformarsi, in mancanza di validi motivi contrari rispetto ai quali sussista l'obbligo di fornire adeguata spiegazione.
In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti previsti dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. al tribunale della libertà, decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame.
Commentari • 2
- 1. Saluto romano, chiamata del presente, quale reato? (Cass. 16153/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2025
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/12/1998, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi sigg. magistrati
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Cam. Cons.
1. Dott. Giuseppe CONSOLI Componente del 24.11.1999
2. Dott. Giovanni PIOLETTI " SENTENZA
3. Dott. Bruno FOSCARINI " n. 25
4. Dott. M. Domenico LOSAPIO " Reg. Gen.
5. Dott. Francesco MORELLI " 15335/99
6. Dott. Renato FULGENZI "
7. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di giurisdizione rilevato dal tribunale militare di Roma con ordinanza in data 8.4.1999, nel procedimento per la liquidazione di onorari in favore dell'avv. Roberto Porcaro, difensore dell'imputato - ammesso al patrocinio per i non abbienti -:
DI ON GI nato il [...].
Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni CANZIO;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto TOSCANI, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza del tribunale civile di Roma, dichiararsi la giurisdizione del tribunale militare di Roma e ordinare la trasmissione degli atti al medesimo tribunale;
In assenza del difensore.
Osserva in fatto e in diritto
1. - Con decreto del 9.11.1998, comunicato alle parti il 23.11.1998, il g.i.p. del tribunale militare di Roma liquidava in favore dell'avv. Roberto Porcaro la somma di lire 115.500 per l'opera professionale prestata nel procedimento penale a carico di GI Di ON, imputato del reato di diserzione, ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Sul ricorso proposto il 3.12.1998 dall'avv. Porcaro avverso detto decreto, per pretesa violazione dei minimi tariffari nella misura dei compensi, il tribunale civile di Roma - ufficio patrocinio per i non abbienti - con ordinanza dell'1/10.2.1999, in parziale accoglimento del ricorso, liquidava in favore del difensore l'ulteriore importo di lire 160.000 per onorari.
Con ordinanza pronunciata l'8.4.1999, in sede d'incidente di esecuzione, il tribunale militare di Roma - al cui ufficio spese di giustizia era stata rimessa copia del provvedimento del tribunale ordinario per l'emissione del relativo mandato di pagamento -, ritenuta la propria competenza a provvedere sul ricorso presentato dal difensore del Di ON, essendo incontestabile la "appartenenza" del g.i.p. militare al tribunale militare e non essendo rinvenibile nel testo della L. n. 217 del 1990, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, alcuna disposizione derogatoria del generale criterio di attribuzione della competenza a favore degli speciali organi giudiziari militari, elevava conflitto e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
La prima sezione penale, con ordinanza del 23.9.1999, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite, sul pregiudiziale rilievo che in ordine alla questione della individuazione del giudice competente a emettere gli specifici provvedimenti previsti dagli artt. 6, 10 e 12 della L. n. 217 del 1990 vi era contrasto fra l'indirizzo interpretativo dalla giurisprudenza delle sezioni civili e quello espresso dalle sezioni penali. Da ultimo, infatti, la prima sezione civile, con sentenza 25.6.1998 n. 6302 aveva affermato che "... le controversie aventi ad oggetto l'ammissione di un imputato al gratuito patrocinio ex artt. 6 e 10 L. n. 217 del 1990 devono ritenersi attribuite alla cognizione del giudice civile, posto che l'oggetto delle stesse è costituito - immediatamente - dall'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito...oggetto assimilabile a quello tipico delle controversie tributarie e - mediatamente - dai diritti alla tutela giurisdizionale ed alla difesa anche ai non abbienti...che sono diritti tipicamente civili ...".
Nell'esprimere la sicura adesione all'unanime orientamento delle sezioni penali la sezione remittente osservava che:
a) l'espressione "ricorso", adottata dal legislatore nelle disposizioni degli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990, deve intendersi come "reclamo" o "opposizione" da presentarsi allo stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento, non come "impugnazione in senso stretto" al giudice superiore;
b) il richiamo all'art. 29 L. n. 794 del 1942 - contenuto nei citati artt. 6, 10 e 12 - va interpretato, per la trattazione del ricorso sia in materia di ammissione, modifica e revoca del beneficio sia in materia di liquidazione dei compensi professionali, come mero rinvio al "tipo di procedura camerale" ivi prevista, senza che esso possa ritenersi attributivo di competenza esclusiva del gravame al giudice civile, anche in relazione a decreti emessi in prime cure, nella veste di giudice che procede, dal giudice penale, ordinario o militare;
c) l'obbligatoria presenza dell'intendente di finanza, quale "parte" nella relativa procedura, non reca alcun contributo decisivo in favore della tesi che, assimilando le controversie in esame a quelle tributarie, configura l'attribuzione di competenza al giudice civile, poiché trattasi di "fisiologica integrazione del contraddittorio";
d) lo spirito della legge, che riguarda pressoché esclusivamente l'esercizio del diritto di difesa del cittadino non abbiente nel settore della giurisdizione penale e di quella penale militare, verrebbe tradito qualora prevalesse l'orientamento che sottrae siffatte controversie al "giudice naturale penale" in favore di quello civile, al punto che potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990 "per irragionevolezza e per contrasto con l'art. 24 Cost.",
assicurando il rito penale, per celerità e semplificazione delle forme, una "tutela più ampia del diritto di difesa, che è il fine <<immediato e principale>> perseguito dal legislatore". Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il procedimento alle Sezioni Unite Penali fissando per la trattazione del medesimo, in camera di consiglio, l'udienza del 24 novembre 1999. 2. - Preliminarmente occorre stabilire, ai fini dell'ammissibilità in rito del denunziato conflitto di giurisdizione, se nel caso di specie ricorra un effettivo contrasto tra il giudice ordinario - civile - e il giudice speciale - militare - in ordine allo svolgimento di attività connesse alle loro rispettive funzioni, dirette alla concreta esecuzione, tramite gli organi di cancelleria, delle statuizioni decisorie adottate prima dal g.i.p. del tribunale militare e poi dal tribunale civile di Roma sull'istanza del difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di liquidazione dei compensi professionali. A tale quesito non può che rispondersi positivamente, considerato che, come risulta dallo scambio di varie note degli uffici di cancelleria e spese di giustizia allegate al fascicolo e dalle direttive impartite, le reciproche interferenze hanno cagionato una seria stasi nello svolgimento delle attività necessarie per la concreta attuazione del comando giurisdizionale. Con la conseguenza che l'anomala situazione di contrasto venutasi a creare tra i due distinti organi giudiziari nella fase dell'esecuzione dev'essere da un lato valutata in termini particolarmente rilevanti, in considerazione della specialità delle attribuzioni del giudice militare e della funzione dell'istituto del patrocinio per i non abbienti, e dall'altro inquadrata come ipotesi di conflitto, in mancanza di altri strumenti processuali esperibili per la risoluzione dello stesso, nell'ambito dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28.2 c.p.p. (cfr., per un caso di conflitto tra il giudice della prevenzione e il giudice del fallimento, Cass., Sez. I, 23.3.1998, Commisso, rv. 210267).
3. - La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite - al fine della risoluzione del conflitto - concerne l'identificazione del giudice competente ad emettere gli specifici provvedimenti previsti dagli artt. 6, 10 e 12 della L. 30 luglio 1990 n. 217, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sui ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale, ovvero penale militare, in materia di (rigetto dell'istanza di) ammissione, revoca e modifica del patrocinio a spese dello Stato, nonché di liquidazione dei compensi professionali.
La L. n. 217 del 1990, integrata dal Regolamento sulle modalità di pagamento dei compensi approvato con d.m.
3.11.1990 n. 327 e pubblicata pochi mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, si presenta nelle intenzioni del legislatore come un testo normativo complementare a questo, con la dichiarata finalità di contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel nuovo processo penale caratterizzato dal modello accusatorio, anche mediante il riconoscimento di appositi istituti idonei ad assicurare la garanzia del diritto di difesa, nel quale è compresa la difesa del soggetto sprovvisto di mezzi adeguati e non abbiente - "imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria" (art.
1.1 L. cit.) -. Tale finalità è resa evidente dal tenore della relazione allegata al disegno di legge presentato il 22 luglio 1988 dall'allora Ministro della giustizia on. Vassalli (in larghissima misura trasfuso nel testo definitivo della legge) e della relazione 12.7.1989 dell'on. Pedrazzi Cipolla alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che, anche in considerazione dei gravi problemi di finanziamento del provvedimento, concentrano l'intervento sul solo processo penale, estendendo il beneficio a tutte le parti private in detto processo ed assicurando il medesimo intervento nel processo civile limitatamente all'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno derivanti da reato.
La riforma dell'istituto risponde dunque all'imperativo dettato dagli artt. 24.3 Cost., 6.3 lett. c) Conv. eur. dir. uomo e 14.3 lett. d) Patto intern. dir. civ. e pol., recepito, quanto al procedimento penale, dalle norme di cui agli artt. 2 n. 21 L. delega n. 81 del 1987, 98 e 225.2 c.p.p. e 32 disp. att. c.p.p., così superandosi il tradizionale e angusto istituto del gratuito patrocinio prima configurato, quanto al procedimento penale, nell'art. 3 disp. att. c.p.p. 1930, e, quanto al procedimento penale militare, nell'art. 20 disp. att. c.p.m., r.d. n. 1023 del 1941. Il carattere primario dei valori costituzionali espressi dal riconoscimento del diritto di azione e di difesa in giudizio sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del terzo comma costituisce necessario corollario in forza dei principi di uguaglianza e di solidarietà, sottendono un più ampio interesse generale ed assumono un'ancora più marcata cogenza per il legislatore "soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato", perché "soltanto se all'imputato non abbiente siano assicurati i mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statuale"; di talché la garanzia dev'essere ritenuta operante "tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore" (Corte costit., sent. nn. 144/92, 139/98, 33/99), con l'ulteriore corollario che soltanto una "procedura snella" è pienamente attuativa del dettato costituzionale in quanto le esigenze di una tutela "la più sollecita possibile" del diritto di difesa per i non abbienti postula necessariamente "tempi brevi" (Corte costit., sent. n. 144/92 e ord. n. 231/99). Restano invece in vigore, per le restanti materie, i testi normativi contenenti disposizioni sul gratuito patrocinio, dal fondamentale r.d. 30.12.1923 n. 3282 agli artt. 10-16 L. 11.8.1973 n. 533 per le controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, all'art. 75 L.
4.5.1983 n. 184 riguardo all'adozione e all'affidamento dei minori, all'art. 15 L. 13.4.1988 n. 117 per l'azione risarcitoria derivante da responsabilità civile dei magistrati, fino al più recente art. 13 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 per il processo tributario, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti "avanti ad ogni giurisdizione" prefigurata dall'art.
1.7 L. n. 217 del 1990. 4. - Ai fini della soluzione del proposto quesito interpretativo, appare opportuno riordinare preliminarmente le linee sistematiche della tipologia dei provvedimenti - i quali sono sottoposti al "regime proprio degli atti di giurisdizione" (Corte costit., ord. nn. 144 e 145 del 1999) - che il giudice, nel procedimento penale ovvero in quello penale militare, può essere chiamato a emettere in ordine al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sia in prime cure che in sede di gravame, in materia di ammissione al patrocinio, di modifica o revoca dello stesso e di liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico, secondo la complessa normativa distribuita, invero disorganicamente, negli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990. a) Per l'ammissione dell'interessato al patrocinio l'art.
6.1 attribuisce la competenza al "giudice procedente" - nella fase delle indagini preliminari il g.i.p. ex art. 7.1 -, il quale provvede con decreto motivato.
b) Per la modifica o la revoca ex officio del provvedimento ammissivo, nei casi di mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di reddito, l'art. 10.1 attribuisce la competenza al "giudice che procede" - nella fase delle indagini preliminari il g.i.p. ex art.
7.1 cit. -, il quale provvede con decreto motivato. La revoca o la modifica del beneficio può essere altresì disposta, ai sensi dell'art. 10.2, in ogni momento su richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), quando risulti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito ovvero la modificazione di dette condizioni, ma in tal caso la competenza spetta al giudice indicato nell'art. 6.4.
c) La liquidazione dei compensi, a norma dell'art. 12.2, è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento, "dall'autorità giudiziaria che ha proceduto", e, per il giudizio di cassazione, dal giudice di rinvio ovvero da quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile, mentre per la fase delle indagini preliminari la competenza è del g.i.p. secondo quanto previsto dall'art.
7.1 cit. I provvedimenti sopra elencati sono rimuovibili attraverso gli strumenti di impugnazione delineati nell'articolato sistema di rimedi giurisdizionali positivamente strutturato dalla legge istitutiva.
aa) Per quel che riguarda il provvedimento di rigetto (quello positivo di accoglimento non è suscettibile di gravame, neppure da parte dell'intendente di finanza) dell'istanza di ammissione al patrocinio, l'art.
6.4 prevede che l'interessato possa proporre ricorso "davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto" e per i provvedimenti emessi dal g.i.p. pretorile o dal pretore (l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario in composizione monocratica ex artt. 1 e 244 d.lgs. 19.2.1998 n. 51 istitutivo del giudice unico di primo grado) "al tribunale nel cui circondario hanno sede"; il giudice provvede a norma dell'articolo 29 L. 13.6.1942 n. 794;
l'ordinanza che decide sul ricorso è, secondo l'art. 6.5, immediatamente eseguibile e ricorribile per cassazione "per violazione di legge" dall'interessato e dall'intendente di finanza.
bb) Alle disposizioni da ultimo richiamate - art. 6 commi 4° e 5°- fa riferimento l'ultimo periodo dell'art. 10.1 in tema di modifica e revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio;
contro l'ordinanza che decide invece sulla richiesta dell'intendente di finanza di revoca o modifica, pronunciata dal giudice indicato nell'art. 6.4, l'art. 10.2 ammette tout court il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.
6.5 cit.
cc) Un analogo regime è previsto infine dai commi quarto e quinto dell'art. 12 per i gravami avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico: il difensore, il consulente tecnico, ciascuna delle parti, il querelante e il pubblico ministero (non è invece menzionato l'intendente di finanza, pure definito "parte" nel procedimento di gravame avverso il provvedimento che abbia accolto l'istanza di ammissione al beneficio) possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione "davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" e, per i provvedimenti emessi dal g.i.p. pretorile o dal pretore, "al tribunale nel cui circondario hanno sede"; il procedimento è regolato dall'art. 29 L. 13.6.1942 n. 794, ma non risulta espressamente previsto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sul ricorso;
il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso il quale si trova il fascicolo processuale gli atti necessari ai fini della decisione se non coperti da segreto.
A norma dell'art. 15 L. n. 217 del 1990, tutte le disposizioni sopra richiamate di cui agli artt. 6, 10 e 12 s'applicano "in quanto compatibili" anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (per l'estensione anche a quelli del magistrato di sorveglianza, v. Corte costit., sent. n. 139 del 1998): competente ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, "il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente" e, se procede la Corte di cassazione, quella che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero nel caso di revisione il giudice dell'esecuzione anziché la corte d'appello.
5. - Alla luce del composito quadro normativo sopra enucleato, nel sistema dei valori e dei principi affermati nelle richiamate decisioni della Corte costituzionale, devono essere ora considerati i profili del contrasto interpretativo solo recentemente evidenziatosi, ma da tempo inconsapevolmente latente, nella giurisprudenza di legittimità sul tema della ripartizione della competenza, tra giudice civile e giudice penale, ad emettere, nei giudizi di gravame, gli specifici provvedimenti previsti dagli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990 sui ricorsi proposti contro i decreti emessi dal giudice, all'esito di un procedimento incidentale innestato nell'alveo del procedimento principale - penale ovvero penale militare -, in materia di (rigetto dell'istanza di) ammissione, revoca e modifica del patrocinio a spese dello Stato, nonché di liquidazione dei relativi compensi professionali.
La prima sezione civile di questa Corte, con sentenza 25.6.1998 n. 6302, rv. 516750, ha dichiarato improcedibile (per intempestività dello stesso ai sensi degli artt. 369 comma 1 c.p.c. e 134 commi 1 e 5 disp. att. c.p.c.) il ricorso per cassazione presentato ex art.
6.5 L. n. 217 del 1990 dal procuratore della Repubblica avverso un'ordinanza del tribunale dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso p.m. contro il decreto di ammissione al beneficio di un imputato in un processo penale, affermando, al fine di individuare nel rito civile la disciplina processuale applicabile all'introduzione del giudizio di cassazione come sopra proposto (e disattendendo le contrarie deduzioni del p.m. ricorrente secondo cui dovevano trovare applicazione le norme degli artt. 582, 583 e 590 c.p.p. che disciplinano la presentazione o la spedizione dell'atto d'impugnazione nel rito penale), il seguente principio di diritto:
"Le controversie, aventi ad oggetto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quali prefigurate dagli artt. 6, commi 4 e 5, e 10, comma 2, della L. n. 217 del 1990, appartengono alla materia civile, per la decisiva ragione che tale oggetto è costituito, immediatamente, dall'accertamento circa la sussistenza o non in capo al cittadino, allo straniero e all'apolide residenti nello Stato delle condizioni di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito... - oggetto assimilabile a quello tipico delle controversie tributarie, quali definite dall'art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992, che, in ultima istanza, vengono giudicate dalle sezioni civili di questa Corte - e, mediatamente, dai diritti alla tutela giurisdizionale ed alla difesa, costituzionalmente assicurati anche ai non abbienti (art. 24 comma 3 Cost.), che sono diritti tipicamente <<civili>>".
La cognizione delle sezioni civili della Corte di cassazione in materia risulta altresì implicitamente ribadita da recenti decisioni, pure originate nell'ambito di un procedimento penale, riguardanti: il difetto di legittimazione del pubblico ministero a ricorrere ex art. 6 L. n. 217 del 1990 avverso il provvedimento di ammissione al beneficio (Sez. I, 25.6.1998 n. 6306, rv. 516752);
il calcolo del reddito valutabile ex art. 3 per accedere al beneficio (Sez. I, 6.3.1999 n. 1934, rv. 523915); il difetto di legittimazione della direzione regionale delle entrate - ex intendente di finanza - a partecipare al giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore o al consulente tecnico ex art. 12 (Sez. II, 13.4.1999 n. 3617, rv. 525273).
Sono, per contro, numerosissime le decisioni nella giurisprudenza di legittimità delle sezioni penali di questa Corte che, pur non affrontando ex professo il tema della ripartizione della competenza tra giudice civile e giudice penale, affermano implicitamente, ma con orientamento assolutamente unanime (non risulta, per quanto consta, alcuna decisione edita di segno contrario), la propria competenza sia in ordine ai ricorsi per cassazione avverso le ordinanze dei giudici di merito in ordine a gravami presentati contro decreti emessi, in prima istanza e nell'ambito di un procedimento penale, in tema di ammissione o revoca del beneficio ovvero di liquidazione dei compensi professionali ai sensi degli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990, sia in ordine ai conflitti di competenza insorti in materia tra giudici penali (cfr. ex plurimis, da ultimo, Sez. I, 4.10.1999 n. 5338, Terranova;
Sez. I, 3.2.1999, Bongiovanni, rv. 213013; Sez. I, 12.1.1999, Chiesi, rv. 212760; Sez. IV, 16.5.1995, Sulja). 6. - Ritiene il Collegio che, pur avendo il conflitto de quo per oggetto la competenza (rectius: la giurisdizione) a decidere sul ricorso del difensore contro il decreto di liquidazione dei compensi, emesso, in un procedimento penale militare, dal g.i.p. del tribunale militare, il tema sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite coinvolge in realtà l'intera gamma dei provvedimenti, pure non omogenei per tipologia di contenuti, emessi a norma degli artt. 6, 10 e 12 L. n. 217 del 1990, per l'assorbente considerazione che essi s'ispirano - tutti - al medesimo modello procedurale: quello regolamentato dall'art. 11, commi 5°-6°-7°, L.
8.7.1980 n. 319 circa la "opposizione" avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria in materia sia penale che civile, mediante il rinvio alla disciplina dettata dall'art. 29 L. 13.6.1942 n. 794 per il procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.
In quello schema procedurale il compenso al consulente tecnico è determinato dal giudice de plano in assenza di contraddittorio, con decreto motivato che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo, ed è soltanto mediante l'opposizione al decreto, che si svolge nelle forme di cui all'art. 29 L. n. 794 del 1942 (deposito del ricorso, fissazione dell'udienza camerale con decreto presidenziale notificato alle controparti, comparizione degli interessati in camera di consiglio "davanti al collegio", decisione con ordinanza non impugnabile), che s'instaura il contraddittorio camerale. Il provvedimento conclusivo, siccome espressione della giurisdizione di accertamento - in forma definitiva e con efficacia di titolo esecutivo - di un diritto soggettivo, assunto all'esito di una procedura nella quale le esigenze di celerità e di economia processuale non mortificano la garanzia del contraddittorio camerale davanti al giudice del riesame (sulla quale v., da ultimo, Corte costit., sent. n. 197 del 1998), ha dunque contenuto decisorio. Esso incide con carattere di definitività in materia di diritti soggettivi e con portata contenutistica di una sentenza, atta a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato gli stessi diritti, e perciò inerisce all'area della garanzia costituzionale del controllo di legittimità previsto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. (v. in tal senso, per la giurisprudenza civile, Cass., Sez. Un., 11 marzo 1996 n. 1952, rv. 496246, seguita da numerose decisioni conformi delle sezioni semplici, e, per la giurisprudenza penale, Cass., Sez. Un., 26.4.1989, Medea, seguita da Cass., Sez. VI, 12.1.1996, rv. 204157). Ma già in ordine all'archetipo s'era radicato, nella giurisprudenza di legittimità, civile e penale, un contrasto interpretativo perfettamente analogo a quello oggi sottoposto alle valutazioni di queste Sezioni Unite, risolto con la citata sentenza 26.4.1989, Medea. Questa, nel condividere l'orientamento favorevole all'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111.2 Cost. contro l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico - pure definita non impugnabile dall'art. 29.4 L. n. 794 del 1942, richiamato dall'art. 11 L. n. 319 del 1980 -, sottolineava come "i connotati che caratterizzano la specialità del procedimento non impediscono di evidenziare l'esistenza di un rapporto di <<incidentalità>> tra quel procedimento ed il processo dal quale deriva", ed altresì che "il collegamento genetico [e funzionale] con il procedimento principale dal quale trae origine determina una serie di effetti processualmente rilevanti: individua l'ufficio competente alla liquidazione del compenso, il giudice preposto al riesame nel merito del provvedimento, le parti legittimate alla proposizione del ricorso dinanzi al giudice del riesame, nel processo civile e in quello penale".
Orbene, ritiene il Collegio che, non rinvenendosi alcuna seria ragione che possa giustificare un distacco dalla prescelta soluzione ermeneutica, dal riconoscimento della natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, non possa non discendere, come logico corollario, il necessario coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito. 7. - In altri termini, anche il sistema procedurale di liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico disciplinato dall'art. 12 L. n. 217 del 1990 (così come quello indicato nei precedenti artt. 6. 4 e 10.1 per le vicende dell'ammissione, della revoca e della modifica d'ufficio del patrocinio a spese dello Stato), impropriamente ma pedissequamente disegnato con riferimento quasi letterale al modello di base risalente all'art. 11 L. n. 319 del 1980, prevede, dapprima, un provvedimento attribuito alla competenza funzionale della "autorità giudiziaria che ha proceduto", adottato de plano e senza alcun contraddittorio, con la forma del "decreto motivato", e, quindi, la possibilità di un "ricorso" da parte dei soggetti interessati, nominativamente elencati, avverso il medesimo decreto "davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto", che, in veste collegiale, all'esito del riesame condotto nel rispetto essenziale del contraddittorio tra le parti e nel contesto dello speciale procedimento camerale previsto dall'art. 29 L. n. 794 del 1942, provvede con "ordinanza non impugnabile": inoppugnabilità che in tema di liquidazione dei compensi non preclude - come si è detto - il ricorso per cassazione ex art. 111.2 Cost., peraltro esplicitamente consentito in materia di ammissione, revoca e modifica del beneficio, ai sensi degli artt.
6.5 e 10 L. n. 217 del 1990. Da un lato, il "ricorso", costruito dal legislatore come rimedio di carattere generale concesso agli interessati contro ogni decreto motivato emesso in prime cure dal giudice "procedente" o "competente per il fatto per cui si procede" o "che procede" o "che ha proceduto" (rispettivamente, artt. 6, 7, 10. 1 e 1 2.2 L. n. 217 del 1990; per gli "altri casi", v. le specifiche indicazioni di competenza di cui all'art. 15.2 cit.), si connota chiaramente quale "reclamo" o "opposizione", posto che la cognitio causae risulta attribuita - non al giudice di grado superiore ma - al medesimo organo collegiale di "appartenenza" del giudice, monocratico o collegiale, che tale decreto ha emesso. E in questi precisi termini è anche il titolo della rubrica dell'art. 11 L. n. 319 del 1980, disposizione per la quale è unanime, nel senso suindicato, l'orientamento della giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. II, 12.5.1999 n. 4697, rv. 526229; Sez. II, 21.10.1998 n. 10443, rv. 519932; Sez. II, 16.10.1998 n. 10250, rv. 519765; Sez. I, 25.8.1998 n. 8438, rv. 518358; Sez. I, 1.6.1994 n. 5328, rv. 486841; Sez. I, 29.4.1994 n. 4175, rv. 486427; per la giurisprudenza delle sezioni penali, v. Sez. I, 6.4.1987, Minore, rv. 176661). D'altra parte, la devoluzione della cognizione del riesame "al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto", a norma dell'art. 6.4 - richiamato dagli artt. 10, commi 1° e 2°, e 15 - e dell'art. 12.4 L. n. 217 del 1990, postula, non già un legame di tipo meramente territoriale tra il giudice decidente in prime cure e il giudice del gravame (se non nell'ipotesi, già considerata nelle richiamate disposizioni normative e - come si è detto - non più attuale, del collegamento "circondariale" degli uffici pretorili), bensì di natura organica e funzionale.
Ed invero, solo intendendosi la nozione di "appartenenza" in quest'ultimo senso può darsi risposta al quesito circa l'identificazione dell'organo collegiale competente a decidere in sede di riesame sui ricorsi proposti avverso i decreti emessi in prime cure, in materia di patrocinio a spese dello Stato, da alcuni organi della giurisdizione penale connotati da spiccata indipendenza funzionale o addirittura da specialità in senso stretto, quali: il magistrato e il tribunale di sorveglianza, il tribunale per i minorenni e il giudice per le indagini preliminari presso lo stesso, il tribunale militare e il giudice per le indagini preliminari presso lo stesso, la corte militare d'appello. Resta infatti per essi, in ogni caso e all'evidenza, esclusa una possibile competenza, nel relativo procedimento di gravame, del tribunale circondariale o della corte d'appello distrettuale nella veste di giudici civili - come dovrebbe invece ritenersi se fosse fondata l'opposta tesi interpretativa recepita dalle menzionate sentenze delle sezioni civili di questa Corte -, stante la totale assenza di un qualsiasi collegamento organico e funzionale e l'assoluta autonomia (addirittura la distinzione di ambito territoriale di giurisdizione quanto al giudice militare) dei predetti uffici giudiziari rispetto ai primi, ai quali non può certo sostenersi che essi "appartengono". Con la necessaria conseguenza che il riesame dei decreti adottati in prime cure da questi giudici va necessariamente attribuito alla competenza degli stessi tribunali - di sorveglianza, per i minorenni e militari - o della stessa corte militare d'appello.
Risulta in definitiva condiviso da queste Sezioni Unite l'orientamento assolutamente maggioritario espresso - con particolare riferimento alla competenza del tribunale di sorveglianza - dalle sezioni penali della Corte di cassazione (Sez. I, 17.2.1999, Candolo, rv. 213257; Sez. I, 11.1.1999, Polani, rv. 212642; Sez. VI, 26.3.1998, Sinisi, rv. 211956; Sez. I, 16.10.1997, Bernardi, rv. 208924; Sez. I, 16.10.1997, Vitiello, rv. 208685; Sez. I, 16.10.1997 n. 5799, Buscaroli;
Sez. I, 14.4.1997, Cosenza, rv. 207431; Sez. I, 6.3.1997, Bri, rv. 207239;
Sez. I, 11.4.1996 n. 2483, Esposito;
Sez. I, 31.1.1995, Del Valle, rv. 200497).
Dal suesposto esito interpretativo circa il composito regime delle impugnazioni deve dunque inferirsi come logico e lineare corollario:
- che la cognizione del gravame per il riesame dei decreti in materia di patrocinio a spese dello Stato, emessi incidentalmente dal giudice nell'ambito di un procedimento penale o penale militare principale, è sempre devoluta alla competenza, non di un giudice superiore, ma dello stesso tribunale o della stessa corte d'appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui "appartiene" organicamente e funzionalmente il giudice penale, monocratico o collegiale, che ha adottato il provvedimento oggetto di impugnazione;
- che il giudice dell'impugnazione, in composizione collegiale e nel rispetto del contraddittorio, è chiamato a decidere con ordinanza, secondo la speciale procedura camerale di cui all'art. 29 L. n. 794 del 1942, espressamente richiamata dagli artt.
6.4 e
12.5 L. n. 217 del 1990;
- che il ricorso per cassazione contro siffatta ordinanza (ovvero avverso quella pronunciata in prime cure sulla richiesta dell'intendente di finanza di revoca o modifica del beneficio, nel caso previsto dall'art. 10.2 L. cit.), pronunciata anch'essa incidentalmente nell'ambito di un procedimento penale o penale militare principale, dev'essere introdotto, trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale di cui agli artt. 568 e ss. c.p.p. Resta peraltro insanabile la palese discrasia - nella quale si radica l'annoso e silente contrasto ermeneutico tra le sezioni civili e quelle penali della Corte di cassazione oggi rimesso alla valutazione delle Sezioni Unite - tra la soluzione legislativa prescelta (che si è limitata a trasferire automaticamente in subiecta materia un modello di procedimento incidentale invero eterodosso rispetto agli interessi "deboli" cui era originariamente funzionale per la trattazione, in sede di gravame, di ricorsi aventi per contenuto interessi "forti" e "primari" quali quelli costituzionalmente garantiti dell'effettività del diritto di difesa delle persone non abbienti nel procedimento penale) e la disarmonica pretermissione di ogni riferimento, nonostante l'innesto del procedimento incidentale nell'alveo di un procedimento penale principale, alla disciplina offerta dagli artt. 127 e 666 c.p.p. per la procedura camerale tipica del rito penale (pure approvato ed entrato in vigore ben prima della pubblicazione della legge istitutiva n. 217 del 1990). 8. - Per quel che riguarda gli specifici profili attinenti al conflitto di giurisdizione sollevato dal tribunale militare di Roma, mette conto preliminarmente di osservare che la norma dell'art.
1.1 L. n. 217 del 1990 estende l'operatività delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (e per ciò della specifica disciplina prescritta per l'adozione e per il riesame dei decreti di ammissione, revoca o modifica del beneficio, nonché di liquidazione dei compensi ex artt. 6, 10 e 12 L. cit.) anche al procedimento penale militare, in ossequio al precetto dell'art. 24.3 Cost. e alla regola dettata dall'art. 98 c.p.p. per il procedimento penale, applicabile anche a quello militare in virtù del principio di complementarità espresso dall'art. 261 c.p.m.p. Appare chiaro, alla stregua delle considerazioni suesposte e della soluzione ermeneutica prospettata, che, nel caso di specie, il ricorso del professionista avverso il decreto del g.i.p. di liquidazione del compenso per l'attività defensionale svolta a favore di un imputato nell'ambito di un procedimento penale militare, sebbene devoluto dall'art. 12.4 L. n. 217 del 1990 al tribunale militare di Roma - al quale "appartiene", organicamente e funzionalmente, il giudice che lo ha emesso -, è stato presentato, trattato e deciso secondo il rito civile davanti al tribunale circondariale della stessa città, in palese violazione delle richiamate regole sulla giurisdizione e sulla competenza. Di talché, dall'accertata usurpazione del potere di giurisdizione penale, da cui risulta viziata l'ordinanza pronunciata dal tribunale civile, deve inferirsi, come ha esattamente sottolineato il requirente Avvocato generale, l'inesistenza giuridica di questa e l'inidoneità a produrre gli effetti giuridici che la legge ricollega al suo contenuto decisorio.
È pacificamente ammessa, in dottrina e in giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 9.7.1997, Quarantelli;
Sez. Un., 26.4.1989, Goria), sebbene non disciplinata dalla legge, la categoria del provvedimento del giudice giuridicamente "inesistente" - emblematica è l'ipotesi tradizionale della sentenza emessa a non iudice -, che si distingue dall'atto nullo in quanto questo, seppure invalido, viene ad esistenza giuridica ed è suscettibile di produrre definitivamente gli effetti che gli sono propri, mentre il primo è affetto da così radicali vizi di forma o di sostanza, per difetto dei presupposti o di contenuto tipico, per cui è costituzionalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel, e fuori del, processo.
A detta categoria deve ricondursi, ad avviso del Collegio, anche quel provvedimento giurisdizionale che, seppure materialmente esistente e ascrivibile a un "giudice", sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della "giurisdizione penale", e per ciò, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, risulti esorbitante i limiti interni ed oggettivi che alla stregua dell'ordinamento positivo discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio. Il difetto di giurisdizione, in questo caso, non appare, a ben vedere, relativo e interno ai confini delineati dall'art. 1 c.p.p. per la "giurisdizione penale", bensì assoluto ed esterno al sistema chiuso che quella disposizione configura con funzione ricognitiva, analoga e simmetrica a quella assegnata dall'ordinamento alla norma dell'art. 1 c.p.c. per delineare i contorni del separato ramo della "giurisdizione civile". Trattasi di una "macro- anomalia", genetica e funzionale, dell'atto, innominata e però individuata alla stregua di un ragionamento rigorosamente ancorato al terreno del diritto positivo, così radicale che risulta assimilabile al c.d. eccesso di potere giurisdizionale e non è per contro riconducibile ai più ristretti profili considerati dall'art. 20 c.p.p. per l'ipotesi meno grave di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello speciale - militare e costituzionale - o viceversa, cioè di un'esorbitazione dalle rispettive sfere pur sempre interna al perimetro della giurisdizione penale.
Una patologia, questa del "difetto assoluto di giurisdizione penale" (cfr., per talune indicazioni giurisprudenziali, Cass., Sez. VI, 17.6.1989, ONt Cattin, rv. 181195; Sez. II, 15.11.1986, Rosa, rv. 176261; Sez. Fer., 2.9.1985, Costanzo, rv. 170313; Sez. II, 7.10.1981, Fiorito, rv. 152080; Sez. IV, 16.3.1979, Piazza, rv. 142340; Sez. III, 2.2.1979, Misuraca, rv. 141768; Sez. I, 25.6.1975, Francia, rv. 130661; Sez. I, 17.6.1974, Rossi, rv.127351; Sez. V, 24.2.1971, Ciccone, rv. 117629; Sez. Un., 7.3.1953, Venetucci, rv. 97319), della quale anche il legislatore mostra di avere una qualche consapevolezza, mediante il riferimento - sia pure ellittico - all'inciso "se del caso" nell'art. 20.2 c.p.p., per l'eventualità che alla declaratoria del difetto di giurisdizione debba accompagnarsi l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità competente (com'è chiarito nella Relazione al testo definitivo, p. 167), nonché in virtù delle previsioni contenute nelle disposizioni degli artt. 606.1 lett. a) e 620 lett. c) c.p.p., le quali, riproponendo sostanzialmente gli artt. 524 n. 2 e 539 n. 3 c.p.p. abrogato, riguardano lo specifico vizio del c.d. "eccesso di potere giurisdizionale" come motivo di ricorso per cassazione che giustifica l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Corollario di lineare conseguenzialità logico-giuridica di siffatto ragionamento è che il provvedimento de quo, in quanto pronunciato da un soggetto giusdicente affatto privo di giurisdizione penale e per ciò non legittimato a giudicare sul tema in esame (lo stesso sarebbe a dirsi qualora, viceversa, fosse il giudice penale a pronunziarsi in ordine a materie attribuite in via esclusiva alla potestà di cognizione e di decisione degli organi della giurisdizione civile), resta non eseguibile e denunciabile in ogni tempo, senza termini di decadenza, con un'azione destinata a risolversi in una pronuncia di accertamento della sua intrinseca natura di atto giuridicamente inesistente, che comporta la rilevabilità d'ufficio e - a differenza di quanto ritenuto per il provvedimento abnorme - la non convalescenza del vizio neppure per effetto del formarsi della cosa giudicata (Cass., Sez. Un., 9.7.1997, Quarantelli, e 26.4.1989, Goria, citt.).
Di talché, l'ordinanza del tribunale civile di Roma in esame, sebbene non impugnata mediante ricorso per cassazione da alcuna delle parti che avevano la facoltà d'impugnarla, non ha tuttavia acquisito, siccome giuridicamente inesistente, il crisma della definitività e dell'irrevocabilità, con l'efficacia propria del giudicato in ordine alla sagoma dei diritti soggettivi azionati nella relativa procedura incidentale: situazione questa dalla quale sarebbe dovuta invece conseguire ex adverso, una volta formatosi il giudicato pure sotto il profilo della giurisdizione e della competenza del giudice che ha deciso la causa nel merito, la declaratoria d'inammissibilità del conflitto per carenza del necessario requisito dell'attualità (Cass., Sez. Un., 23.1.1971, Femio;
Sez. I, 25.3.1991, Ciabattoni, rv. 186955; Sez. I, 8.10.1992, Caracciolo, rv. 193166; Sez. I, 19.1.1993, Tedesco, rv. 193086; Sez. I, 25.5.1994, Dursun, rv. 198423). 9. - E però, essendo individuabile con certezza nel ricorso tempestivamente proposto dall'avv. Roberto Porcaro avverso il decreto del g.i.p. militare del 9.11.1998 il tipo di gravame voluto dall'interessato e consentito dall'art. 12.4 L. n. 217 del 1990 in tema di liquidazione dei compensi al difensore, la sua avvenuta presentazione al tribunale civile di Roma (assolutamente privo di giurisdizione penale) non preclude, una volta sancita mediante l'annullamento senza rinvio l'inesistenza giuridica del provvedimento decisorio adottato da quest'ultimo, che del gravame resti ritualmente investito il competente tribunale militare di Roma.
In forza del generale principio di conservazione dei negozi giuridici processuali e, in particolare, degli effetti propri dell'atto d'impugnazione (di cui sono positiva espressione, nell'articolato sistema delle impugnazioni penali, il precetto dell'art. 568.5 c.p.p., ossequioso del criterio n. 84 della L. delega n. 81 del 1987, circa l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dall'erronea qualificazione ad essa data dalla parte impugnante, nonché l'istituto della conversione del ricorso immediato per cassazione in appello previsto dall'art. 569.3 c.p.p.), il Collegio ha infatti il potere-dovere di rettificare l'erronea indicazione del giudice competente data dalla parte con quella appropriata e corrispondente al mezzo da essa proposto e dall'ordinamento consentito, così privilegiando rispetto alla formale apparenza la reale volontà del ricorrente di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. Un., 26.11.1997, Nexhi). Gli atti devono essere pertanto trasmessi al tribunale militare di Roma perché provveda all'esame e alla decisione del ricorso tempestivamente proposto dall'interessato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'ordinanza del tribunale civile di Roma dell'1/10.2.1999, dichiarando la giurisdizione del tribunale militare di Roma a provvedere sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Porcaro avverso il decreto del g.i.p. militare del 9.11.1998.
Così deliberato in camera di consiglio il 24 novembre 1999. Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1999