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24 ottobre 1989
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23 agosto 1995
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16 ottobre 2013
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9 dicembre 2023
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Art. 280.
(Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive).
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
((3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 , e secondo comma, del codice penale ))
(Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive).
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
((3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 , e secondo comma, del codice penale ))
Commentari • 296
- 1. Ma l'innalzamento della pena necessario per la misura cautelare ha carattere retroattivo? Si, ma non per lo stalkingAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2014 · 200.59224
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2021, n. 23074Provvedimento: […] la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e l'inconferente richiamo al periodo di latitanza dell'imputato, ai sensi dell'art. 280 co. 3 cod. proc. pen.. 5. […] Prendendo le mosse dalla norma che declina le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, ovvero quella di cui all'art. 280 cod. proc. pen., è noto che essa fissa in tre anni di -Z reclusione la pena edittale massima in presenza della quale è consentita la applicazione di una delle misure previste nel capo II del Titolo I, […] Tale ultima disposizione di legge - art. 280 c.p.p., […] Tirando le fila, dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 280 e 391 co. 5 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- custodia in carcere·
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- art. 391 co. 5 cod. proc. pen.·
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