Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere materialmente presentata da una persona diversa dal proponente, anche se non munita di procura speciale. (Fattispecie in cui la querela è stata depositata dal difensore di fiducia della persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Autenticazione della firma: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 19805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19805 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
19 8 05 /09
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale
camera di consiglio composta dai signori magistrati: del 10.02.2009
(n. 4 ruolo)
Dott. Giovanni de Roberto presidente
Dott. Antonio S. Agrò consigliere Sentenza Dott. Francesco Serpico consigliere N. 306 Dott. Giovanni Conti consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere
REG. GEN. n. ha pronunciato la seguente 1215 /2008
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza avverso la sentenza emessa ex art. 425 cpp in data 23/05/2007 dal G.U.P del Tribunale di Monza nei confronti di
1. SC MA RI, nata a [...] il [...]
2. RC IU, nato a [...] il [...] letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Fatto e diritto
Il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Monza ha esercitato l'azione penale, chiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti di MA RI NO e di IU ON in ordine ai reati, commessi in Monza il 17.6.2006, di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacce alle persone e in ingiuria in pregiudizio di MA AZ, rappresentante legale della Ventiquattro srl con esercizio commerciale in Monza, dal quale la lavoratrice dipendente NO era stata licenziata.
All'esito di udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Monza con l'indicata sentenza del 23.5.2007 ha dichiarato il non luogo a procedere a carico della NO e del ON in ordine ai fatti reato loro ascritti, per essere gli stessi improcedibili per difetto di rituale querela. Il decidente, precisato che la querela -formalmente tempestiva (depositata presso l'ufficio del p.m. il 13.9.2006)- della persona offesa MA AZ è sottoscritta dall'AZ con duplice firma (in calce all'istanza punitiva e in calce alla nomina del difensore) regolarmente autenticata dal difensore di fiducia nominato con lo stesso atto di accusa privata, ha ritenuto l'irritualità della presentazione della querela stessa per ipotizzata violazione del combinato disposto degli artt. 333 co. 2 e 337 co. 1 cpp. La querela -osserva il g.u.p.- non è stata depositata personalmente dal querelante, ma è stata depositata dal difensore dello stesso non munito di procura speciale o di specifica procura al deposito della querela medesima. Da siffatta irritualità il g.u.p. ha fatto discendere l'improcedibilità dei reati contestati ai due imputati. Ая
Il ricorso è fondato.
Erroneamente il decidente g.u.p. ha ritenuto che l'incarico di depositare la querela debba essere oggetto di una procura speciale o di uno specifico atto formale del proponente. Ex adverso occorre ribadire che l'atto di querela, corredato da sottoscrizione autenticata, può essere materialmente presentato (depositato) da un "incaricato" anche se non munito di procura speciale, poiché per il conferimento dell'incarico di presentazione non si richiedono forme o modalità particolari, ben potendo il proponente affidare tale incombenza anche con semplice mandato orale, come si desume -giusta quanto correttamente argomentato dal ricorrente p.m.- dalla stessa lettera dell'art. 337 co. 1 u.p. cpp (cfr.: Cass. Sez. 2, 9.12.2003 n. 2623/04, Papa, rv. 227310; Cass. Sez. 5,
19.12.2005 n. 4649/06, PG in proc. Garnero, rv. 233602: “La querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 cpp, ulteriori formalità per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente;
ne deriva che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta"). Per l'effetto deve annullarsi l'impugnata sentenza del g.u.p. del Tribunale di Monza, ufficio giudiziario cui gli atti vanno rinviati per un nuovo giudizio, nel quale il giudice si uniformerà ai principi di diritto appena formulati in tema di formalità di presentazione dell'atto di querela della persona offesa. P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di
Monza per nuovo esame.
Roma, 10 febbraio 2009
Il Presidente Il consigliere estensore
- Giacomo/Paoloni - Giovanni de Roberto - ае й mede 7.de DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 9 MAG 2009
H. CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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