Articolo 309 del Codice civile
Articolo 302Articolo 310
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19 aprile 1942
Art. 309.

(Decorrenza degli effetti della revoca).

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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