Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'acquisizione, anche d'ufficio, di informazioni ed atti necessari per deliberare su eccezioni in rito eventualmente proposte dalle parti costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale, specie nell'ipotesi in cui nessuna disposizione normativa preveda un onere di preventiva documentazione a carico della parte i cui atti vengono contestati. (Fattispecie in cui è stata disposta l'acquisizione d'ufficio di certificazione attestante la data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato).
Commentario • 1
- 1. Sezioni unite: non decade il provvedimento di sequestro in caso diGaia Caneschi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 168
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 005938/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR TO, n. il 10/09/1964;
avverso l'ORDINANZA del 27/09/2007 del Tribunale della Libertà di REGGIO CALABRIA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio MARTUSCIELLO, inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva annullato precedente ordinanza con data 2.11.2006 sul punto della reiezione di eccezione del decorso del termine di durata massima delle indagini preliminari perché non dava conto del se e quando l'iscrizione a carico del prevenuto era stata aggiornata, a fronte di un numero di registro delle notizie di reato risalente all'anno 2004, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava i decreti di sequestro probatorio emessi dal pubblico ministero. Dato conto degli atti di polizia giudiziaria che avevano condotto ai sequestri del 10 e 12 ottobre 2006, convalidati dal pubblico ministero rispettivamente i giorni 11 e 13, e relativi agli ipotizzati reati di cui agli artt. 640 bis e 444 c.p. con riferimento ad attività di trasformazione di clementine afferenti le campagne agrumarie 2003 e 2004, nonché della precedente vicenda procedimentale, il Tribunale osservava che all'udienza camerale del 19 luglio 2007, presente la difesa, era stato disposto che a cura del pubblico ministero procedente venissero forniti certificazione attestante la data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reati nonché gli eventuali provvedimenti di proroga o di ulteriori sequestri. Precisava il Giudice della cautela che l'accertamento documentale era stato imposto dal fatto che la difesa si era limitata ad eccepire la violazione dei termini per l'espletamento dell'indagine preliminare, senza produrre alcuna documentazione a sostegno dell'assunto. Sulla base dell'esito di tale informazione, pervenuta per l'udienza successiva del 20 settembre 2007 ed attestante che l'iscrizione dell'imputato DR ER era avvenuta il 3 ottobre 2006, il Tribunale reggino rigettava l'istanza di riesame, respingendo la richiesta difensiva di differimento dell'udienza camerale al fine di poter produrre documentazione di segno contrario, sull'assunto che, ove esistente, una tale documentazione avrebbe potuto essere acquisita per tempo ed esibita dal difensore.
2. Ricorre in Cassazione l'DR per il tramite del difensore fiduciario avv. Santo Surace, deducendo con primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 324 c.p.p., comma 12 e art. 309 c.p.p., comma 10 perché illegittimamente il Tribunale, anziché
procedere a nuovo esame sulla scorta dei soli elementi già contenuti nel fascicolo, attivava poteri istruttori ex officio acquisendo una nota della Procura di Palmi, relativa all'aggiornamento delle iscrizioni nel registro notizie di reato, al fine di sopperire alla riscontrata carenza di atti. Secondo il ricorrente, la nullità determinata dalla mancata trasmissione degli atti non avrebbe invece potuto essere sanata ex officio, altrimenti realizzandosi un'ingiusta compressione del diritto dell'indagato a conoscere integralmente il materiale probatorio esibito a fondamento della richiesta di misura reale.
Con secondo motivo deduce violazione di legge per la violazione del diritto di difesa determinata dal diniego della richiesta di rinvio, proposta dalla difesa in quanto la nota della Procura sarebbe pervenuta solo due giorni prima dell'udienza camerale, e tale breve tempo non avrebbe consentito alla difesa di produrre documentazione atta a dimostrare che l'DR era sottoposto alle indagini da tempo precedente alla data indicata nella nota del pubblico ministero. Il rinvio sarebbe stato imposto dall'assenza di alcun precedente onere difensivo in ordine alla prova dell'intempestività della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per la palese infondatezza di entrambi i motivi.
Non solo infatti l'omessa tempestiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame non determina, nel caso delle misure cautelari reali, la perdita di efficacia (S.U., sent. 25392 del 29.5 - 26.6.2008, Ivanov), ma gli atti in questione sono solamente quelli a rilevanza probatoria e di indagine (ex art. 291 c.p.p., comma 1, art.309 c.p.p., comma 5, art. 324 c.p.p., comma 3 e art. 407 c.p.p., comma 3).
Costituisce invece espressione di un dovere funzionale, il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale, l'acquisizione anche d'ufficio di informazioni ed atti necessari per deliberare su eccezioni in rito eventualmente proposte dalle parti, specialmente quando nessuna norma preveda che sul punto la parte la cui azione viene contestata con la proposizione dell'eccezione abbia un onere di preventiva documentazione. Nel caso di specie, nessuna norma prevede che il pubblico ministero con la trasmissione degli atti al tribunale del riesame debba dare preventiva prova della legittimazione temporale della propria iniziativa, perché l'onere di trasmissione riguarda appunto i soli atti a rilevanza probatoria o di indagine. La doglianza sul motivato diniego del richiesto differimento dell'udienza è del tutto generica, non avendo la difesa indicato specificamente gli atti che non sarebbe stata in grado di produrre tempestivamente, tenuto altresì conto che la richiesta del tribunale era stata deliberata in precedente udienza, alla presenza della stessa difesa (che tra l'altro nulla risulta aver eccepito sul provvedimento).
L'art. 616 c.p.p. impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009