Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma settimo dell'art. 324 al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/02/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 344
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 046366/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RO NO, N. IL 21/04/1963;
avverso ORDINANZA del 22/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza del 22 settembre 2005, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse di RO ST avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo tribunale in riferimento ai reati di cui agli artt. 416 e 640-bis, cod. pen., ipotizzati in riferimento alla gestione di corsi di formazione professionale ed ai quali si riferiva appunto il sequestro di atti e documentazione pertinente. Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale nuovamente deduce violazione dell'art. 178 c.p.p., lettera c), in quanto il rinvio della udienza camerale disposto per acquisire taluni atti, doveva prevedere - contrariamente a quanto ha erroneamente ritenuto il Tribunale del riesame - il termine dilatorio di tre giorni. Si lamenta, inoltre, che nella specie non sarebbe strato dato avviso anche all'indagato, aderendo all'orientamento secondo il quale l'avviso della udienza deve essere dato pure all'indagato, anche nella ipotesi in cui la richiesta di riesame sia stata sottoscritta dal difensore. Si lamenta, poi, violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, in quanto il Tribunale del riesame, a fronte della parziale trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, avrebbe "completamente omesso di valutare criticamente tale violazione dell'obbligo della discovery da parte dell'accusa". Il ricorso è infondato. A proposito della doglianza relativa alla omessa trasmissione di taluni atti da parte del Pubblico Ministero, va ribadito che, in tema di misure cautelari reali la omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non comporta la inefficacia della misura impugnata, posto che il richiamo all'art. 309 cod. proc. pen., comma 10, operato dall'art. 324 c.p.p., deve intendersi riferito al testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 332 del 1995, mentre nessuna nullità può derivare dalla stessa omissione, stante la mancata previsione di sanzioni processuali al riguardo. Ugualmente infondata è la censura relativa all'omesso avviso all'interessato della udienza, considerato che la dichiarazione di impugnazione è stata formulata dai difensori, a nulla rilevando che l'atto stesso fosse stato sottoscritto anche dall'interessato. L'avviso a quest'ultimo, infatti, presuppone che sia la parte privata ad avere direttamente e personalmente attivato il gravame, come emerge testualmente dall'art. 324 c.p.p., comma 6, a norma del quale l'avviso è dato, appunto, alla persona che "ha proposto la richiesta" (v.,Cass., Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi). Quanto, poi, al rinvio della udienza per l'acquisizione di documenti, deve ritenersi senz'altro corretta la tesi dei giudici a quibus, secondo la quale il termine dilatorio per la fissazione della udienza di riesame non può valere in relazione al rinvio della udienza stessa, non soltanto perché non previsto, ma anche perché qualsiasi ulteriore termine - se del caso determinabile anche ad horas - non può che calibrarsi in funzione delle specifiche esigenze connesse al rito ed alle ragioni del differimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.