Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 6597
CASS
Sentenza 16 febbraio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riesame di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma settimo dell'art. 324 al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 6597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6597
    Data del deposito : 16 febbraio 2006

    Testo completo