Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione Puglia), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, SABINA DI LECCE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO AL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2566/00 del Giudice di pace di Bari, depositata il 24/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA OT, con atto di citazione notificato il 5 giugno 1999, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna a pagare il contributo per calamità atmosferiche relative all'anno 1987, previsto dalle leggi della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38, in riferimento alle avversità atmosferiche che avevano colpito i propri terreni in agro di Corato. In particolare, deduceva che, benché all'esito dell'istruttoria da parte del Comune di Corato, approvata dalla Provincia di Bari, gli fosse stato riconosciuto un contributo di L. 399.765, la Regione Puglia non aveva messo a disposizione i fondi necessari per la corresponsione della relativa somma e, pertanto, insisteva per la condanna di quest'ultima al pagamento di detto importo.
La Regione Puglia si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in linea gradata, il proprio difetto di legittimazione, deducendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Corato e della Provincia di Bari, ai quali era stata delegata ex lege l'istruttoria conclusasi favorevolmente per l'attore, nonché, in via ancora più subordinata, eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di detti enti.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 24 agosto 2000, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, esclusa la ricorrenza del litisconsorzio necessario tra gli enti indicati dalla convenuta, nel merito, sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, comprovante il riconoscimento del contributo da parte del Comune e la sua liquidazione da parte della Provincia, riteneva in parte provato il credito, condannando la Regione Puglia a pagare all'attore la somma di L. 205.920, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza proponeva ricorso la Regione Puglia, affidato a tre motivi;
resisteva con controricorso TA OT.
Il ricorso era assegnato alle Sezioni unite civili che, con sentenza n. 411 del 2003, rigettavano il primo motivo di ricorso, con il quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e rimettevano gli atti al Primo Presidente che assegnava a questa sezione il ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378, cod.proc.civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In linea preliminare, è opportuno premettere che, come accennato nella narrativa, il primo motivo di ricorso è stato già deciso dalle Sezioni unite civili di questa Corte che, con sentenza n. 411 del 2003, lo hanno rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, cosicché devono essere decisi i rimanenti due motivi di censura.
2. - La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia "violazione dell'art. 102 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.", deducendo che l'attore, con la citazione, ha chiesto al giudice adito "di condannare la Regione Puglia al pagamento" del contributo per cui è controversia e, "in subordine, di dichiarare tenuta la Regione Puglia a fornire alla Provincia di Bari la somma necessaria per consentirle di accreditare al Comune di Corato l'importo occorrente per il pagamento". A suo avviso, dalla stessa prospettazione attorea si ricava che questi ultimi due enti sono coinvolti nel giudizio, eppure non sono stati citati dal OT e, perciò, essa aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto del contraddittorio essendo sia la Provincia, sia il Comune litisconsorti necessari ex art. 102, cod.proc.civ.. Secondo la ricorrente, erroneamente il giudice del merito avrebbe rigettato l'eccezione, ritenendo la Regione effettiva ed unica titolare della funzione della concessione del rimborso, poiché la domanda avrebbe invece ad oggetto l'accertamento di una situazione giuridica unica per tutti gli enti in questione e, conseguentemente, la sentenza sarebbe inutiliter data, se non emessa nei confronti di tutti. In contrario, non rileverebbe che la partecipazione della Provincia e del Comune sarebbe necessaria esclusivamente in riferimento alla domanda proposta in linea gradata, in quanto l'accertamento in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dovrebbe essere svolto ex ante, avendo riguardo alla formulazione della domanda, non già ex post, sulla scorta dell'esito della lite.
2.1. - Il motivo è infondato e va rigettato.
La censura è senz'altro ammissibile, in quanto, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, che il Collegio condivide e ritiene di dovere ribadire, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando, come nella specie, decide controversie di valore non superiore all'importo ivi indicato non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie e non è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma è tenuto esclusivamente all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), nonché ex art. 311, cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. In queste controversie egli deve infatti giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cd. formativa o sostitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Pertanto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di detto valore, anche se il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, concernendo un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza - per l'impossibilità di comprenderne la ratio decidendi-, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. La censura di violazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), è ammissibile esclusivamente nel caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass., SS.UU., n. 716 del 1999; in questo senso, successivamente, tra le molte, Cass., n. 10486 del 2001; n. 10574 del 2002). La censura in esame prospetta, quindi, una questione processuale, in quanto tale riconducibile nel novero di quelle che possono essere fatte valere innanzi alla Corte di cassazione che, nel merito, non è tuttavia meritevole di accoglimento. Al riguardo ritiene infatti il Collegio di dovere ribadire il principio di recente affermato da questa Corte che, nel decidere una fattispecie, in parte qua, assolutamente identica a quella qui in esame - concernente appunto una controversia avente ad oggetto la liquidazione del contributo previsto dalle leggi regionali indicate in narrativa - ha escluso la sussistenza delle condizioni e dei presupposti del litisconsorzio necessario nei termini indicati dalla ricorrente (Cass., n. 4561 del 2003). Il litisconsorzio necessario è infatti configurabile nel caso in cui esiste un'espressa previsione normativa in tal senso, ovvero in quello di legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto, oppure di rapporto plurisoggettivo inscindibilmente connesso a più persone. Questa ipotesi non può invece configurarsi qualora, come è accaduto nella fattispecie in esame, la parte, con l'atto introduttivo, proponga una domanda diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione, neppure se, in linea gradata, prospetti quale destinatario dell'accredito che deve essere effettuato dall'obbligato un altro soggetto, che deve poi provvedere alla corresponsione della somma all'avente diritto. Infatti, come ha precisato questa Corte, "una tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di un terzo, non è idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare tale terzo come semplice mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato" (Cass., n. 4561 del 2003). 3. - La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "nullità della sentenza per inesistenza e/o apparenza della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", sostenendo che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 luglio 2001, decidendo secondo diritto una fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato che legittimo contraddittore ex lege regionale n. 19 del 1979 è l'ente tenuto per legge al pagamento, non già la Regione. Il Giudice di pace, decidendo secondo equità, benché abbia dato atto che alla concessione ed al pagamento del contributo sono tenuti, rispettivamente, la Provincia ed il Comune, è invece pervenuto ad una differente conclusione, "asserendo laconicamente che la Regione Puglia è l'ente 'effettivo ed unico titolare della funzione della concessione del contributo'". A suo avviso, la sentenza sarebbe del tutto carente di motivazione, ovvero "se questa esiste, essa è soltanto apparente e, comunque, inidonea ad evidenziarne la ratto decidendi". Ed infatti, conclude la ricorrente, il giudice di merito, benché abbia dato atto della legittimazione della Provincia e del Comune, "si è astenuto dall'indicare la ragione per la quale la domanda non è stata rivolta nei confronti di detti enti ed è stata, invece, proposta direttamente contro la Regione Puglia".
3.1. - La censura non può essere accolta.
La sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, in quanto contiene l'esplicitazione dell'iter argomentativo in virtù del quale è stata affermata la conclusione contestata dalla ricorrente. Il Giudice di pace ha, infatti, affermato che la "pretesa di pagamento deve essere rivolta all'Ente delegante" all'esito della ricostruzione e della configurazione che egli ha dato della delega di funzioni disciplinata dalla legge della Regione Puglia n. 19 del 1979, dalla quale, tra l'altro, ha derivato che spetta alla ricorrente il "potere di ingerirsi in ogni fase del procedimento", ritenendo, conseguentemente, che essa sia "effettiv(a) ed unic(a) titolare della funzione della concessione del contributo", alla cui corresponsione è tenuta, dovendo "recepire automaticamente come propri gli atti legittimamente posti in essere dal Comune e dalla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate".
Dunque, non è dato riscontrare nella specie un caso di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, secondo quei caratteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte - già richiamata nell'esame del secondo motivo - che sono imprescindibili per la censurabilità, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., della sentenza pronunziata ex art. 113,
secondo comma, dello stesso codice. In realtà, la ricorrente solleva una questione concernente non la legittimazione passiva in senso proprio, bensì la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo, che non implica l'applicazione di norme processuali, bensì un giudizio di merito e che quindi, essendo stata trattata nell'ambito di un giudizio secondo equità dinanzi al Giudice di pace, neppure è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie, se di rango superiore alle leggi ordinarie (Cass., n. 10574 del 2002; n. 2105 del 2000), ipotesi questa che non sussiste nel caso qui in esame.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo e ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio che liquida in complessivi euro trecentocinquanta per onorario, oltre euro cento per spese e spese generali ed accessori come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, anticipatario.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004