Sentenza 9 giugno 1998
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, la sanzione della perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva consegue solo alla mancata decisione nel termine di dieci giorni, e non anche alla mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni, come accade in materia di misure cautelari personali, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con legge n. 332 del 1995, il richiamo, contenuto nel comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. ai commi nono e decimo dell'art. 309 stesso codice, deve intendersi fatto al testo previgente di detti due commi. (Conf. Sez. 1a, c.c. 9 giugno 1998 n. 3393, 3394, in proc. Voltolini e n. 3395, in proc. Wongher, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/1998, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 9.6.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N. 3392
3. " Enrico DELEHAYE " REGISTRO GENERALE
4 " Pietro DUBOLINO " N. 14553/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN LI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto, in data 20.2.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dr. DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art.324 c.p.p. e giudicando in sede di rinvio da questa Corte - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal NI avverso il provvedimento di sequestro disposto dal P.M. il 30.1.1997. Premesso che ogni questione relativa alla legittimità formale del decreto di sequestro era stata positivamente risolta nel giudizio di cassazione, il tribunale si prefiggeva il compito di motivare sugli elementi offerti dal P.M., in riferimento alla sussistenza del fumus dei delitti ipotizzati;
elementi che - consistendo nelle informazioni assunte, all'epoca, dalle persone informate sui fatti e citate nella relazione della Guardia di finanza, nonché nella trascrizione delle conversazioni telefoniche - non erano stati menzionati nel decreto di sequestro ma che legittimamente potevano essere conosciuti dal Tribunale in sede di riesame, ed anche nel giudizio di rinvio, nel quale la libertà del giudice di valutare la situazione di fatto sottostante al punto annullato, non viene in alcun modo limitata. Da tali atti, il fumus appariva configurabile, in quanto i testimoni avevano confermato la percezione diretta delle numerose irregolarità gestionali, il compimento di operazioni amministrative illecite, da cui scaturiva la configurabilità dei reati previsti dagli artt.2621- 2631 c.c., 8 legge n.4/1929, legge n.516/1982 all'interno della gestione della soc.Unicop di Orbetello.
Infondata era, poi, l'eccezione di inefficacia della misura cautelare sollevata dalla difesa del NI, riguardo al mancato deposito, da parte del P.M. al Tribunale del riesame, di tutta la documentazione contabile citata nell'informativa della Finanza, posta a fondamento del decreto. Tale informativa era ben dettagliata e no precludeva al giudice di operare un controllo di merito;
e, del resto, il NI non contestava il contenuto degli atti d'indagine, ma solo la loro legittimità o utilizzabilità. E del resto, il diritto di difesa era garantito anche dalla facoltà di estrarre copia della documentazione sequestrata.
Quanto, infine, alla eccepita perdita di efficacia del sequestro, per non avere inizialmente il P.M. depositato gli stralci delle intercettazioni telefoniche, allegate ai decreti autorizzativi, doveva rilevarsi che lo stesso P.M. non vi aveva mai fatto riferimento, così come l'informativa di p.g., per cui un problema di efficacia ab origine della misura, neppure si poneva, in riferimento al mancato deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. E d'altra parte, mancando (come invece avviene nelle misure cautelari personali), un raffronto fra atti trasmessi al G.I.P. e atti depositati in sede di riesame, una sanzione di inefficacia poteva colpire il sequestro solo se il Tribunale non lo avesse ritenuto sufficientemente supportato dagli elementi in concreto presenti agli atti. Ciò non accadeva nel caso in esame, essendo convinzione del Tribunale che sussistessero i dati giustificativi della misura in questione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il NI, che denunciava violazione di legge.
Errava il Tribunale nel ritenere che atti di indagine compiuti prima del sequestro, potessero qualificarsi come elementi nuovi, sottoponibili al giudice del riesame;
e che una intempestiva produzione di tali atti sanasse l'inefficacia già verificatasi quando il Tribunale, con ordinanza del 21.2.1997 (poi cassata per vizio motivazionale) aveva annullato il decreto di sequestro 30.1.1997, del quale oggi si discute, per l'omesso invio di atti nel termine dell'art.309 c.5 c.p.p., pacificamente perentorio. Dei processi verbali di testimonianza, sui quali il decreto del P.M. si fondava, era obbligatorio l'invio al giudice del riesame, a pena, appunto, di perdita di efficacia del medesimo.
Nè appariva condivisibile, sotto tale profilo, la distinzione operata dal Tribunale fra misure cautelari personali e reali, giacché, pur mancando il termine di raffronto costituito - quanto al compendio degli atti utilizzati - dall'art. 291 c.p.p., era la stressa motivazione del decreto che, facendo riferimento ad atti specifici (come le dichiarazioni testimoniali di cui sopra) ne determinava la necessità di trasmissione all'organo del riesame. Il P.M., infatti, una volta indicate le fonti probatorie, non può poi discrezionalmente inviarne al giudice solo una parte. Il ricorso è infondato.
Le censure che il NI muove al provvedimento impugnato, hanno una loro giuridica premessa - rispetto alla quale, se condivisibile, dovrebbe affermarsi il lineare sviluppo e la inevitabile caducazione della misura cautelare de qua - nella violazione dell'obbligo incombente sul P.M. di trasmettere al giudice del riesame tutti gli atti in base ai quali il provvedimento di sequestro venne disposto, sancito - in armonia con quello previsto per le misure cautelari personali - dall'art. 309 c.5 c.p.p., con le conseguenze (in caso di inadempimento) stabilite dal c.10 della norma ora citata. Tale premessa è errata;
ed invero, questa Corte ha più volte affermato che nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, non trova applicazione il c.5 dell'art.309 c.p.p. e, conseguentemente, nemmeno la sanzione del c.10 (cfr. Sez. III, 15.1.1997, n. 79; Sez. I, 11.12.1996, n. 6644). L'art. 324 c.3 c.p.p. che disciplina il riesame delle misure cautelari reali - stabilisce infatti che l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame al tribunale, entro il giorno successivo a quello nel quale la cancelleria dà avviso della presentazione della relativa richiesta. Vi è, quindi, una autonoma disciplina che non comporta alcun richiamo al c.5 dell'art.309, e deve affermarsi anche che la violazione del c.3 dell'art. 324 c.p.p. non abbia le stesse conseguenze processuali di quella del citato c.5, dal momento che l'art. 324 non prevede alcuna sanzione in punto di efficacia della misura.
Vero è che il c.7 della norma ultima citata richiama l'applicazione dell'art. 309 c.9 e 10, ma - per una evidente mancanza di coordinamento normativo, dopo la novella introdotta con la legge n.332/1995, che ha modificato l'art. 309 ma lasciato intatto l'art. 324
- il richiamo deve intendersi al testo previgente dei commi citati, che sanciva con la perdita di efficacia della misura solo la violazione del termine entro il quale doveva intervenire la decisione sulla richiesta di riesame.
Stando così le cose, gli argomenti circa la illegittimità di trasmettere al Tribunale tutti gli atti necessari solo in sede di rinvio, risultano inconferenti rispetto al fine perseguito dal ricorrente, cioè di ottenere una declaratoria di inefficacia del sequestro. Ed è al contrario evidente che, in mancanza di una sanzione processuale circa la violazione del termine di trasmissione da parte del giudice del rinvio (che anche in sede di riesame giuridica con i poteri di quello la cui decisione è stata cassata:
cfr. Sez. I, 28.10.1996, n. 5600) legittima è stata l'utilizzazione della ulteriore documentazione ricevuta da parte del P.M., la cui valutazione e rilevanza probatoria in ordine al requisito del fumus commissi delicti, lo stesso ricorrente non contesta. Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1998