Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 34544
CASS
Sentenza 29 marzo 2011

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Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non è applicabile la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per l'inosservanza del termine di trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente di cui al comma quinto della stessa norma, poiché l'art. 324 cod. proc. pen., pur dichiarando applicabile al procedimento di riesame della misura del sequestro l'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., non richiama il comma quinto di tale ultima disposizione.

Commentari2

  • 1Sezioni unite: non decade il provvedimento di sequestro in caso di
    Gaia Caneschi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Divieto di rinnovazione del sequestro preventivo in assenza di
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in commento la Terza Sezione della Cassazione chiede nuovamente l'intervento delle Sezioni Unite in merito all'interpretazione dell'art. 324 cod. proc. pen. nella parte in cui rinvia nel suo comma 7 alle disposizioni contenute nell'art. 309 co. 9 e 10 cod. proc. pen. Il problema questa volta si pone a fronte delle novità introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 sui citati commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.: dunque il predetto rinvio deve intendersi recettizio (o statico) oppure dinamico? Tale distinzione non è di scarsa rilevanza risolvendosi l'alternativa nel riferimento alle disposizioni nella loro formulazione precedente alla riforma del 2015 oppure nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 34544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34544
Data del deposito : 29 marzo 2011

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