Articolo 304 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 304.

(Cospirazione politica mediante accordo)

Quando piu' persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena e' aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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