Sentenza 14 gennaio 1999
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Per il conferimento dell'incarico a recapitare la querela ex art. 337, comma 1, cod. proc. pen., non sono richieste forme particolari, potendo tale incarico essere affidato anche oralmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/1999, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 14-1-1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " RL ET " N. 59
3. " ER IN " REGISTRO GENERALE
4. " ND CC " N.43309/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BE SE nato Salerno l'11-6-1918 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 21-5-1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Per la parte che ancora interessa BE SE venne tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione (art. 595 C.P.) in danno di TO SP perché "con scritto indirizzato al Dottor TO SP e diretto per conoscenza a vari enti pubblici . . .offendeva la reputazione del predetto SP nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia "La Conca d'Oro" affermando, tra l'altro, testualmente in assoluto contrasto con le norme del T.U. sull'edilizia popolare Lei, Dottor SP, ha prelevato abusivamente avariati milioni dal conto corrente N^ . . . (nel quale affluiscono i versamenti effettuati dai soci per spese generali di amministrazione) e li ha destinati illegalmente a lavori di manutenzione. Non accetto, insomma, tale modo di gestire arbitrario e illegittimo . . .; in Roma il 15-7-91, querela del 14-10-91".
Con sentenza in data 29-4-97 il Pretore di Roma dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli, e, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del fatto determinato, lo condannava alla pena di Lire 1.500.000 di multa, benefici, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile SP, equitativamente liquidati in Lire 5.000.000.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21-5-98, confermava.
Il BE ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia 1) violazione di Legge: la querela era stata depositata dall'avv. Edith Bonopane senza che la stessa fosse stata ne' nominata nè delegata alla presentazione;
conseguentemente l'azione penale era nella fattispecie improcedibile, 2) difetto di motivazione:
l'imputato doveva essere assolto mancando qualsiasi intento diffamatorio;
la lettera era stata inviata al Ministro etc.etc. unicamente al fine di sollecitare il loro intervento . . .;
l'imputato era fermamente convinto degli errori della gestione SP . . . .
Il ricorso deve essere rigettato. Ed infatti:
1) la Legge non richiede forme particolari per il conferimento dell'incarico a recapitare la querela ex art. 337 I comma u.p. C.P.P., incarico che ben può essere affidato oralmente e che, anche per il principio del favor querelae, deve essere ritenuto per il solo fatto che "l'incaricato" si presenti come tale all'autorità alla quale viene "recapitata" la querela;
ciò in particolar modo quando la persona che provvede al recapito sia un legale e addirittura - come è avvenuto nella fattispecie - il legale che ha autenticato la sottoscrizione del querelante.
Discorso diverso potrebbe essere fatto con riferimento non all'incarico per il recapito della querela bensì alla legittimazione dell'avv. Edith Bonopane all'autenticazione della sottoscrizione del querelante SP. Tale legittimazione peraltro sussisteva in quanto dal contenuto dell'atto di querela deve ritenersi che l'avv. Buonopane, presso lo studio del quale il querelante dichiarava di eleggere domicilio, veniva nominato difensore, come tale legittimato a provvedere all'autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 337 I comma u.p. C.P.P. 2) nel merito il ricorso solo formalmente prospetta un vizio di legittimità mentre nella sostanza si limita a inammissibili censure in fatto su punto congruamente motivato dall'impugnata sentenza che da una parte ha evidenziato il carattere gravemente diffamatorio delle espressioni usate dal BE, dall'altra ha sottolineato l'intento deliberatamente denigratorio e il superamento del limite della "continenza" che deve essere sempre rispettato perché possa invocarsi l'esimente del diritto di critica.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 Gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 Marzo 1999