Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) la condotta del pubblico amministratore che, investito di potere decisionale apporti, sulla base di intese corruttive, modifiche ad un assetto normativo, così da modellare le determinazioni amministrative che ne derivano in modo utile alle esigenze di determinate imprese, considerato che anche nell'ambito delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale sussiste la contrarietà ai doveri d'ufficio quando egli ponga in essere atti formalmente regolari ma prescindendo volutamente - in presenza di un accordo corruttivo - dall'osservanza dei suoi doveri, quantomeno quelli di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ravvisato gli estremi del reato de quo nella emissione di un decreto dell'assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia, costituente la base normativa per la successiva attribuzione di lavori pubblici ad un consorzio, in regime di convenzione, precluso dalla normativa preesistente, anziché con bando di gara).
Commentari • 2
- 1. Condizioni per la legittima produzione in giudizio di registrazioni e documenti aziendaliProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 febbraio 2023
- 2. Lavoratore e documentazione d'ufficio: condizioni per la legittima produzione in giudizioMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2007, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/12/2007
Dott. PIZZUTI SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2788
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 22053/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. C.A. Palermo;
contro
1) DI BE NG nato il [...];
2) IC EG nato il [...];
3) GR CA nato il [...];
4) OR IC nato il [...];
5) OR US nato il [...];
6) LA NG nato il [...];
7) LL CA nato il [...];
e sul ricorso di:
1) CA CA nato il [...];
2) IC EN nato il [...];
3) GE CA nato il [...];
4) GE AN nato il [...];
5) AR EL nato il [...];
6) NE CA nato il [...];
7) NE RA nato il [...];
8) NE IG nato il [...];
9) LA NG nato il [...];
10) LL CA nato il [...];
11) IF AN nato il [...];
12) RI AN nato il [...];
avverso la sentenza del 8/1/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente al capo A) OR IC, OR SE e LL LO con dichiarazione di inammissibilità del ricorso del P.G. nel resto;
inammissibilità dei ricorsi di IC EN, GE NI, GE LO e NE LO (detto OA) per quest'ultimo limitatamente al capo A);
annullamento con rinvio nei confronti di NE LO (detto OA, NE GI, NE SC e CA LO in relazione ai capi N) ed O) loro ascritti;
annullamento con rinvio nei confronti di AR EL e RI NI in relazione al capo E) con rigetto nel resto del ricorso di RI;
rigetto del ricorso del LA;
inammissibili i ricorsi di IF e LL in relazione al capo D).
udito per la parte civile, l'avv. Calcara Maria e avv. Reina NI;
uditi i difensori: avv. Mirabile Empedocle, avv. Monaco Sergio, Avv. Fiorello Lillo SE, Avv. IC Roberto Fabio, Avv. Restivo Raffaele, Avv. Di Benedetto NI, Avv. Aricò NI, Avv. Formino NI e Avv. Limuti Emanuele.
FATTO E DIRITTO
Oggetto del procedimento sono le impugnazioni avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 8 gennaio 2007, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza emessa dal locale Gup, il 28 luglio 2005, all'esito di giudizio abbreviato. Il processo aveva riguardato l'accertamento della tesi accusatoria relativa alla esistenza di un gruppo di potere facente capo all'assessore Lo DI EN e composto anche da tecnici e pubblici funzionati che, con la collaborazione di Cosa NO e, segnatamente, delle famiglie mafiose agrigentine ed in piena convergenza di interessi, condizionava ampi settori della economia e dell'amministrazione pubblica della provincia di Agrigento, attraverso la manipolazione di gare d'appalto, di finanziamenti pubblici e di procedure amministrative di vario genere. Si trattava di un comitato di affari di centrale importanza per il perseguimento dei fini del sodalizio criminale che ne traeva l'enorme vantaggio di poter gestire, a monte del sistema illegale di spartizione degli appalti, il flusso della spesa pubblica destinato ad alimentarlo.
La sentenza della Corte d'appello ha, per quello che qui interessa:
- dichiarato inammissibile l'appello del PM nei confronti di NE EG cl. 1968, CA NA, CA AT e IO IN, assolti dal primo giudice, il primo per non avere commesso il fatto e gli altri tre perché il fatto non costituisce reato;
- assolto gli imputati DI BE AN, IC EG, GR LO, OR SE, OR IC, LA AN, LL LO e RT RI dal reato ex art. 416 bis c.p. per non avere commesso il fatto, rideterminando le pene per le imputazioni residue;
- escluso l'aggravante D.L. n. 203 del 1991, ex art. 7 riguardo al capo D) addebitato a LL;
- confermato integralmente la sentenza di primo grado nei confronti di NE IG, NE RA e CA CA e, con talune modifiche, nei confronti degli altri odierni ricorrenti in relazione alle imputazioni specificate nel dispositivo. Hanno proposto ricorso:
1) il PROCURATORE Generale della Corte d'appello di Palermo "relativamente ai capi con cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M.".
Occorre peraltro subito evidenziare al riguardo che per un errore materiale di iscrizione al ruolo della parte del ricorso del P.G., riguardante - come poi si è ricavato dalla lettura della sentenza - le posizioni di NE EG (cl. 1968) - assolto dal capo A), associazione mafiosa commesso fino al 29 marzo 2004; CA NA - assolta dal capo N) trasferimento fraudolento di valori, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, fatto commesso fino al 28 dicembre 2001; - CA AT - assolto dal capo N), come sopra - IO IN - assolta dal capo O), trasferimento fraudolento di valori, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, fatto commesso fino al 28 dicembre 2001, queste non sono state prese in carico, nel presente processo, come pure non lo è stato il correlativo ricorso del P.G. avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello della pubblica accusa. È stato dato atto di ciò nel verbale di udienza e contemporaneamente è stata disposta la formazione di apposito fascicolo processuale al riguardo, destinato ad autonoma trattazione.
Il Procuratore Generale della Corte d'appello ha poi proposto ricorso avverso il capo della sentenza nel quale:
DI BE AN, IC EG, GR LO, OR SE, OR IC, LA AN, LL LO sono stati assolti dal reato ex art. 416 bis c.p. (commi 1 e 6)( capo A) e, per quanto concerne ancora LL LO, è stata esclusa l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 contestata in riferimento al reato ex art. 319 c.p. (Capo D). Hanno anche proposto ricorso gli imputati:
2) CA LO (reati di cui ai capi N ed O D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies);
3) IC EN, ristretto AADD (reato ex art. 416 bis c.p. - capo A - e violazione L. Armi, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, reato quest'ultimo commesso il 18 gennaio 2002);
4) GE LO, ristretto AADD, (reato ex art. 416 bis c.p. - capo A -, esclusa l'aggravante del comma 2);
5) GE NI, detenuto (reato di cui all'art. 416 bis c.p. - capo A-).
6) AR EL (reato di al capo E ex art. 323 c.p., fatto commesso fino al 28 maggio 2001);
7) NE LO detenuto (reati di cui ai capi A ex art. 416 bis c.p. e N ed O D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies);
8) NE SC (reati di cui ai capi N ed O D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies);
9) NE GI (reati di cui ai capi N ed O D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies);
10) LA AN (reato ex art. 323 c.p., comma 2, capo I, fatto commesso fino al 28 maggio 2001);
11) LL LO (reato di corruzione propria, capo D, fatto del marzo 2002);
12) IF AN (reato di corruzione propria, capo D);
13) RI NI (reati di cui ai capi E, G, I, ex art. 323 c.p., comma 2, fatti commessi fino al 28 maggio 2001).
Il PG ha dedotto (con la eccezione della quale si è detto):
1) Il vizio di motivazione della pronuncia di assoluzione degli imputati sopra nominati dal reato ex art. 416 bis c.p. (capo A) e di esclusione della aggravante ex art. 7 contestata al capo D) a SS.
Sulla posizione di CO LO osserva che la conclusione della Corte sarebbe riduttiva rispetto alle emergenze acquisite. I giudici hanno ricondotto la sua attività di contatto con esponenti mafiosi del calibro di Di RO, boss di IC, Di EL e RI, al ruolo di segretario politico dell'assessore Lo DI e non anche a quello di imprescindibile tramite con la consorteria mafiosa. Egli era, ad avviso del ricorrente, perfettamente consapevole della caratura degli interlocutori e il suo ruolo aveva avuto enorme rilevanza per la gestione del comitato politico-mafioso facente capo al Lo DI, tanto che il Di RO si era attivato per far superare i dissapori insorti fra il CO stesso e il Lo DI;
sulla posizione di OR SE e OR IC rileva parimenti la riluttività delle interpretazioni date dalla Corte di merito alle circostanze indizianti offerte (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SC G. e ZZ G., queste ultime riguardanti la mafiosità della impresa dei OR, con la quale aveva collaborato in modo sistematico per la alterazione delle gare di appalto e quindi in una attività illecita che consentiva a Cosa NO di gestire risorse pubbliche e garantirsi, attraverso le enormi risorse ricavate, il controllo del territorio;
il timore manifestato da RR V. a Di RO in una conversazione, sulla possibilità che il OR SE facesse rivelazioni;
la partecipazione di OR IC a una riunione di valenza mafiosa nel 2001 in casa di RR V.; il fatto che OR D. avesse accompagnato un rappresentante di tal RI ad un incontro con RR EN (condannato per il reato ex art. 416 bis c.p.) per mettersi a disposizione del boss Di RO, IZ da intendersi come Di TI IZ, esponente a sua volta della mafia agrigentina e non come IC IZ, uomo privo di connotati mafiosi;
il fatto che Lo DI, in una conversazione, li qualificasse "mafiosi");
sulla posizione di Di EL AN rileva la sottovalutazione di due importanti emergenze istruttorie: la prima, data dalla conversazione intercettata nella segreteria politica di Lo DI, tra questi e Di EL. Lo DI parlava di cointeressenze con il boss Di RO e di dinamiche interne alla cosca di IC e il colloquio si spiegava solo con la presenza del Di EL quale rappresentante dello stesso Di RO, che doveva osservare cautele per intrattenere rapporti con Lo DI senza esporsi. In secondo luogo, la partecipazione del Di EL ad una riunione tenuta da RR EN e volta a preparare altra riunione per la composizione di dissidi interni tra la cosca agrigentina e il Lo DI. Quella riunione era stata ritenuta rivelatrice di compartecipazione al sodalizio, a carico di RR EN e non poteva non avere analogo significato anche per Di EL;
sulla posizione di RR EG figlio di RR EN (condannato, come detto, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa) il P.M. rileva che la Corte, nel sostenere la inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore UL C. perché connotate da progressione accusatoria, ha trascurato emergenze significative quali l'impulso alla preparazione dell'incontro, ritenuto dalla Corte di caratura mafiosa, per la chiarificazione dei dissapori tra NG AT e Lo DI EN;
il colloquio col PA EN a proposito degli effetti di una certa attività estorsiva della quale intendeva parlare con Di RO LO;
la assenza del carattere progressivo delle dichiarazioni del UL a proposito del fatto che RR EG consentiva incontri mafiosi nel proprio autosalone;
il riscontro oggettivo della presenza dei OR e di uomini d'onore del calibro del figlio di Di RO e di RE SE nel detto autosalone);
sulla posizione di AR AN rileva che anche costui aveva manifestato le preoccupazioni di delazione, l'indomani dell'arresto del OR SE, così denotando la esistenza di un pericolo reale di compromissione dell'intero sodalizio;
il AR aveva partecipato alla nota riunione del 7 aprile 2001 funzionale a scongiurare il conflitto tra NG C. e Lo DI, ossia a tutelare interessi di caratura mafiosa. Vi sono poi conversazioni dalle quali si evince che RR lo considerava, ai fini di quella riunione, un vero e proprio referente mafioso;
che lo stesso NG C. aveva riferito del ruolo attivo del AR ai fini della realizzazione della riunione alla quale il AR aveva partecipato, accompagnando il RR EN;
in secondo luogo vi era una intercettazione che evidenziava come il AR, nella gestione del centro commerciale di Castrofilippo avesse cercato di coinvolgere la cosca di IC nelle persone di EN NI, e RR EG. E di fronte ai tentativi di Di EL di estrometterlo si era rivolto al boss Di RO LO;
sulla posizione di SS LO, il PM rileva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la adeguatezza probatoria dei contenuti di conversazioni intercettate dalle quali si ricaverebbe il contributo del SS alla operatività del comitato di affari politico imprenditoriale e mafioso facente capo a Lo DI EN, in sintonia col quale svolgeva un ruolo determinante per la manipolazione della gare di appalto, rappresentando l'anello di collegamento con politici e d amministratori corrotti. In particolare venivano segnalati il ruolo avuto dal SS nella gara bandita dal Comune di Comitini per opere di urbanizzazione, ruolo consistito nel far recedere dalla gara la famiglia mafiosa dei Licata;
analogo ruolo attivo nella gara bandita dal comune di Palma di Montechiaro per far risultare vincitore Sellanti;
la posizione di SS nella spartizione di opere pubbliche emergente da una conversazione tra Lo DI e AI S.; la posizione del SS nella gestione di una tangente versata dal consorzio ER per l'affidamento di opere da realizzare con contributi pubblici, affidamento reso possibile grazie ad un provvedimento illegittimo del Lo DI.
A titolo di memoria presentata per resistere al ricorso del PG contro la assoluzione pronunciata dal giudice di appello in riforma della sentenza di condanna di primo grado, nell'interesse di RR EG (capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004) condannato in primo grado e assolto in appello per non avere commesso il fatto), con memoria depositata il 20 novembre 2007, si deduce la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso del PM, il quale avrebbe sollecitato la rivisitazione delle emergenze di causa già analizzate in modo completo dalla Corte di merito.
E ciò, tanto con riferimento alla ritenuta, evidente, progressione accusatoria che caratterizza le dichiarazioni del collaboratore UL, peraltro mai autore di una esplicita accusa, nei confronti di EG RA, di appartenenza alla compagine mafiosa;
in secondo luogo con riferimento alla marginalità del ruolo avuto nella preparazione dell'incontro tra Lo DI e NG C., incontro cui nemmeno partecipò; in terzo luogo con riferimento alla passività della sua posizione quando il PA gli parlava di fatti estorsivi;
in quarto luogo con riferimento alle accuse di ZO sugli incontri avuti dal EG con mafiosi quali Di RO, RE e RO, dovendosi comunque ricordare che tali incontri erano chiaramente spiegabili alla luce della attività di rivendita di auto svolta dal EG RR.
Nell'interesse di SS LO, (in riferimento al capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004) con memoria depositata il 20 novembre 2007 si deduce la inammissibilità del ricorso del PM, avendo la Corte di merito data ampia, completa e logica spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non sufficienti gli elementi indicatori di una presunta appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso oggetto del processo.
Si segnala che la mancanza di elementi concreti in tal senso era già stata apprezzata dalla stessa Corte di cassazione Sez. 6^ (26 gennaio 2005) nella sentenza con la quale era stato annullato con rinvio il provvedimento del tribunale della libertà confermativo di quello restrittivo della libertà personale. Era stata citata, in quella motivazione, anche un passo di altro provvedimenti del medesimo tribunale della libertà che aveva definito il SS "imprenditore non colluso che fruiva del sistema di spartizione degli appalti ottenendo l'affidamento dei lavori". Si richiamano le corrette valutazioni della Corte di merito sulle presunte prove della accusa rappresentate dai rapporti con ZI, dalle richieste estorsive subite da ZO, dalla prevaricazione nei pubblici appalti (evenienza in relazione alla quale in un diverso processo era stato assolto), dall'affare ECOTER.
Infine cita il difensore, il provvedimento della Corte di appello di Palermo in data 6 luglio 2007 che aveva annullato la misura di prevenzione applicata al ricorrente, sul presupposto della sua non appartenenza ad una delle categorie criminogene previste dalla L. n.1423 del 1956, art. 1.
Nell'interesse di OR IC (capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004) con memoria spedita via fax il 15 novembre 2007 si deduce l'inammissibilità del ricorso del PM che si limita a proporre una lettura alternativa delle emergenze di causa, rispetto a quella comunque plausibile concludente della Corte di merito. Evidenzia il primo limite del ricorso del PM rappresentato dal fatto che, analizzando congiuntamente le posizioni dei fratelli OR, avrebbe denunciato confusamente questioni in ipotesi valide, invece, ora solo per l'uno ora solo per l'altro.
Sui singoli elementi svalutati dalla Corte e invece oggetto di richiesta di diversa valutazione da parte del PM osserva:
- la dichiarazione del collaborante ZZ G. è stata quella di non aver conosciuto il OR IC come uomo d'onore ma come autore di talune turbative d'asta. Correttamente pertanto la Corte ha ritenuto che tale elemento, pur avendo una sua autonoma rilevanza penale come sintomo di reato, tuttavia non costituisce prova anche di partecipazione alla associazione mafiosa in base alla giurisprudenza della Corte di legittimità per cui fare affari, dall'esterno, con una associazione mafiosa non costituisce di per sè prova di partecipazione ad essa (Cass. 30 gennaio 1992, Altadonna;
1 settembre 199, Graci).
Del tutto apodittica sarebbe la pretesa del PM ricorrente di far rilevare che le turbative d'asta sarebbero state "sistematiche", poiché, comunque, sul punto non vi sarebbero nemmeno riscontri esterni.
- Il colloquio del 26 gennaio 2002, tra Lo DI e AI nel quale il primo indicava i fratelli OR come "mafiosi" è stato svalutato dalla Corte che ha ritenuto che il Lo DI non disponesse di informazioni precise sui OR e sulla loro presunta posizione di associati. Tanto si desumerebbe dal fatto che, nel colloquio, non ne ricorda nemmeno i nomi e li chiama "i fratelli FF.
Non vi sarebbe, al riguardo, nemmeno contrasto con la ritenuta idoneità di altra chiamata in reità a sostanziare la accusa di partecipazione ad associazione mafiosa mossa al coimputato EN NI. In questo caso, infatti, le dichiarazioni sono state riscontrate da intercettazioni nelle quali il Lo DI non esponeva fatti generici, come nella fattispecie in esame, ma precise circostanze fattuali. Inoltre, quelle dichiarazioni erano di per sè significative mentre quelle del ZZ G. non contengono nemmeno l'affermazione che il OR IC è uomo d'onore. Le dichiarazioni del ZZ G. sulle turbative d'asta, poi, sono risultate esse stesse non univoche ricordando fatti assai risalenti nel tempo (addirittura del 1993) e incerte persine in certi casi, quanto alla irregolarità (o meno) della procedura seguita per l'aggiudicazione dell'appalto.
- La riunione tenutasi in casa del RR EN, con la partecipazione anche del OR, è un elemento equivoco dal momento che, come rilevato dalla Corte di merito, non è stato accertato l'oggetto della riunione stessa. Mera illazione sarebbe, dunque, quella del PM ricorrente, di ritenere che tale riunione sarebbe stata propedeutica rispetto ad altra successiva e ben più significativa (con NG C. e Lo DI) per il mantenimento degli equilibri di Cosa NO. D'altra parte, nel colloquio tra RR PA e figlio del 12 settembre 2001 - giorno precedente a quello della riunione "propedeutica", il OR non era stato menzionato tra i soggetti che dovevano essere invitati, sicché è perfettamente logica la conclusione della Corte secondo cui la presenza del OR a quella riunione potè essere anche soltanto estemporanea.
- La conversazione del 7 dicembre 2001 tra RR EN e l'emissario di un tal IZ (forse Di TI IZ, pregiudicato, secondo la tesi del PM) per favorire l'incontro di questi col boss mafioso Di RO, poi, avvenne, sì, dopo che l'emissario fu accompagnato dal OR ma anche dopo che questi si fu allontanato come dichiarò il RR;
- Il timore espresso da RR EN a Di RO LO sulle dichiarazioni che OR, arrestato, avrebbe potuto fare agli inquirenti, non riguarda OR IC ma solo SE. Nell'interesse di OR SE (capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004) con memoria spedita via fax il 15 novembre 2007, si deduce parimenti l'inammissibilità del ricorso del PM per le stesse ragioni esposte a proposito della posizione che precede.
In più si analizza il motivo di ricorso concernente la inadeguata (a parere del PM) interpretazione data dalla Corte di merito al colloquio avuto da RR EN con Di RO LO a proposito del timore espresso dal primo sulla possibilità che OR SE, arrestato, potesse rendere dichiarazioni pregiudizievoli agli inquirenti. Il RR riferiva di avere, tramite un avvocato, consigliato al OR di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Ebbene, la circostanza non trova necessaria ed unica spiegazione nel fatto, apoditticamente affermato dal PM, che il OR fosse custode di segreti della associazione mafiosa cui apparteneva il RR (e per la quale esso è stato condannato), in ragione della sua appartenenza ad essa. Altra spiegazione, del tutto plausibile, era quella accreditata dalla Corte d'appello secondo la quale il OR, arrestato nell'ambito di un diverso procedimento per turbative d'asta, avrebbe potuto, si, rendere dichiarazioni pregiudizievoli, ma in riferimento a fatti appresi anche soltanto per avere subito la iniziativa della associazione, comunque non da intraneo ad essa e, magari, invece, solo a causa del suo personale rapporto di conoscenza con RR. Altra plausibile spiegazione poteva essere quella di una preoccupazione dettata da motivi di amicizia da parte del RR nei confronti di un soggetto ritenuto incapace di difendersi adeguatamente.
Passando ai ricorsi presentati dagli imputati si evidenzia quanto segue.
Nell'interesse di AR LO (capi N, O, trasferimento fraudolento di valori, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies - esclusa l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 dal primo giudice - fatti commessi fino al e dal 28 dicembre 2001) si deduce:
1) il vizio di motivazione sul reato di cui al capo N.
L'imputato è accusato di avere intestato fittiziamente alla ON il ramo di azienda costituito da un impianto di calcestruzzo sito in IC. Il AR sarebbe responsabile del reato in parola per avere svolto il ruolo di socio di fatto di tale società - nella quale sarebbe presente formalmente invece la figlia AN assieme a RI C., e quindi di prestanome per conto di ER LO detto OA, condannato per il reato ex art. 416 bis c.p., al quale la società era in realtà riconducibile. Gli elementi valorizzati dalla Corte di merito (due conversazioni del Lo DI e le sommarie informazioni di Sorriso) sarebbero però privi di significatività sul piano probatorio poiché dimostrerebbero, al più, solo che ER LO gestiva di fatto la ON essendo di ciò, il AR, consapevole:ma tale conclusione non è sufficiente a provare il reato, per la cui integrazione è richiesta la prova del concorso nella attribuzione fittizia ed anche quella del fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione.
2) il vizio di motivazione sul reato di cui al capo O.
Il bene oggetto di fittizia attribuzione è lo stesso di cui al capo che precede, ma con la condotta de qua si sarebbe realizzato un ulteriore passaggio dominicale, trasferendo l'impianto dalla società ON alla società CC ES, anch'essa riferibile alla famiglia ER. La motivazione è la stessa relativa al capo che precede con la sola aggiunta che il ruolo del AR, nella specie, era quello di socio al 50%, circostanza assolutamente irrilevante ai fini della prova della fittizia attribuzione patrimoniale;
3) il vizio di motivazione sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La minima partecipazione al fatto, invocata dalla difesa, era stata esclusa sulla base di un dato in conferente e cioè quello del "ruolo" svolto dal AR nella vicenda;
4) il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate in ragione di fatti non pertinenti ("gravità del fatto e precedenti penali degli imputati");
5) il vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Nell'interesse di RR EN (capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004 e capo C, concorso in detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 fino al 18 gennaio 2002) si deduce:
1) il vizio di motivazione in ordine alla prove che sorreggono la imputazione ex art. 416 bis c.p.. Si tratta delle dichiarazioni del collaboratore UL C..
A proposito di costui si richiamano le ragioni della ritenuta attendibilità estrinseca ma si ignorano le pronunzie giudiziarie che lo hanno screditato, non ultima quella intervenuta nel procedimento nel quale il medico legale lo ha dichiarato insano di mente. Si nota la illogicità della motivazione che ha negato credito alle dichiarazioni del UL C. per quanto riguarda la posizione di RR EG, figlio di EN, a causa della progressione accusatoria relativa alla circostanza che riunioni mafiose si svolgevano per volontà di EN, nell'autosalone di suo figlio EG: invece la Corte ha negato la stessa progressione con riferimento alla posizione di RR EN, nonostante che la dichiarazione del UL C. appena ricordata fosse "nuova" e quindi sospetta, tanto con riferimento al figlio quanto con riferimento al PA.
Il giudice ha poi ribaltato ingiustificatamente il dato della unicità delle dichiarazioni di chiamanti in reità.
Ha mal valutato il dato della partecipazione del RR all'incontro tra NG C. e Lo DI per la composizione dei dissidi fra i due.
Ha mal interpretato il contenuto di una conversazione con Di RO, rivelatrice, a parere della Corte, di un incontro con il boss mafioso Di TI IZ, circostanza presunta a pag. 76 ma poi negata a pag. 78, per la ritenuta presenza di una spiegazione alternativa alla conversazione stessa.
Così come, a pag. 90 la Corte, a proposito della posizione di RR EG, riconosce la possibilità di una interpretazione alternativa anche alla conversazione tra PA e figlio sulla frequentazione sulla base di interessi illeciti tra Di RO e Di TI.
Non sarebbe stata data risposta ai rilievi contenuti in una memoria presentata il 7 dicembre 2006;
2) il vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante D.L. n. 151 del 1992, ex art. 7;
3) il vizio di motivazione sulla denegazione delle attenuanti generiche nonostante la presentazione della memoria del 7 dicembre 2001, attestante precarie condizioni di salute del RR, soggetto ottantenne incensurato, già riconosciuto dal Gip in sede cautelare, come autore di condotte marginali.
Con memoria depositata il 14 novembre 2007, i difensori hanno insistito sul vizio di motivazione riguardante il capo A), con specifico riferimento alle ragioni della inattendibilità soggettiva del collaboratore UL C.. La Corte avrebbe risolto la questione rifacendosi ad una sentenza del Tribunale di Palermo del dicembre 2001, nonostante che su tale metodo la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso negativo (Sez. 6^, 8 agosto 2003, n. 34076, Sparla). Avrebbe poi ignorato che in altro processo il UL C. è stato ritenuto soggetto psicopatico e soprattutto, oggi, dovrebbe tenersi conto, nella medesima prospettiva, che il collaboratore è stato arrestato nel luglio 2007, dopo la scarcerazione avvenuta nell'ottobre 2006, per avere programmato l'omicidio di un maresciallo dei CC.
In secondo luogo, difetterebbe, nella analisi della chiamata in reità, una corretta valutazione della congruenza intrinseca del narrato. La progressività accusatoria delle dichiarazioni del UL C. - già riconosciuta in riferimento alla posizione di RR EG - è stata negata nonostante l'evidenza contraria: e cioè che nell'interrogatorio dell'ottobre 2000 la descrizione del RR EN era stata quella di un uomo legato a mafiosi e latitanti, mentre nel 2004 il dichiarante sarebbe sceso in un numero impressionante di particolari, tutti rimasti privi di riscontro. La Corte di merito, poi, si sarebbe soffermata su un particolare (l'incontro col fratello del RR in abiti militari) che nulla ha a che vedere con i fatti da riscontrare.
In terzo luogo sarebbe dirimente il rilievo, appunto, della mancanza dei riscontri estrinseci.
Tale non potrebbe essere definito l'incontro, avvenuto nella casa del RR, tra NG C. (marito di sua nipote) e Lo DI. I giudici hanno attribuito a tale incontro il carattere sintomatico della intraneità del RR nel sodalizio mafioso posto che l'incontro stesso sarebbe stato finalizzato al raggiungimento di una pax fruttuosa per quel sodalizio, ma le intercettazioni, utilizzate dagli stessi giudici di merito per provare tale assunto, dimostrerebbero la infondatezza di esso. In particolare la conversazione del 29 novembre 2000 tra RR PA e figlio dimostrerebbe che l'incontro era stato voluto e sollecitato dal NG C., suo nipote;
da altra conversazione (7 aprile 2001) tra AR e Lo DI si evincerebbe che la riappacificazione doveva servire al NG C., candidato alle elezioni, per ottenere voti dal politico Lo DI, il tutto col patrocinio dello zio che era non un agricoltore ma un imprenditore agricolo, di un certo livello e peso. I difensori tornano poi sulla conversazione tra RR e Di RO (7 dicembre 2001) e sulla analisi contraddittoria che di tale emergenza avrebbe dato la Corte;
sulla conversazione del 20 maggio 2002 a proposito del consiglio, dato dal RR ad uno dei fratelli OR, arrestato, di avvalersi della facoltà di non rispondere, frutto, evidentemente di preoccupazione per la amicizia che legava i due.
Con un secondo motivo i difensori deducono la violazione di legge in ordine alle due aggravanti addebitate al RR: quella dell'art.416 bis c.p., comma 4 (disponibilità di armi) e quella, relativa al capo C), di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In ordine alla prima osservano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non basta che uno degli associati disponga di una pistola, perché deve dimostrarsi che vi sono armi a disposizione dei compartecipi del gruppo.
In ordine alla seconda rimarcano che manca la dimostrazione che il possesso dell'arma fosse assistito dal dolo specifico e cioè fosse a disposizione del sodalizio criminoso.
Con ulteriore memoria depositata il 20 novembre 2007 gli stessi difensori tornano a sottolineare le ragioni della ritenuta inattendibilità soggettiva del collaboratore UL C., di cui è stata indebitamente negata la capacità di progressione accusatoria;
la inconferenza del riscontro alla sua chiamata, costituito dalla condivisione di attività lavorativa con GI SE di cui si dice che sarebbe intraneo a consorteria mafiosa, senza però fornire prove;
la illogicità del ragionamento della Corte sul significato da attribuire al riferimento del UL C. al congiunto del RR presentatosi in abiti militari;
la mancata dimostrazione (nonostante la memoria difensiva sul punto presentata il 9 ottobre 2006) che l'incontro tra NG C. e Lo DI, in casa del RR avesse valenza mafiosa, considerato che NG C. non è stato attinto da indagini e che RR aveva legami di parentela e/o di compaesanità con i due politici;
la genericità del riferimento ai contatti avuti con Di RO e i fratelli OR.
In secondo luogo ribadiscono la insussistenza della aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.
In terzo luogo, la illogicità del diniego delle attenuanti generiche, essendosi trasformato in elemento di maggiore pericolosità lo stato di incensuratezza che, notoriamente, costituisce, semmai un requisito a favore dell'imputato. Nell'interesse di EN LO (capo A, partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p. - escluso il comma 2 dalla Corte-, commesso fino al 29 marzo 2004 si deduce:
1) il vizio di motivazione.
La sentenza impugnata basa il convincimento della appartenenza del EN al sodalizio criminoso sulle chiamate in reità di due collaboratori: FR e EL.
Ignora tuttavia che tali soggetti hanno parlato in modo generico dell'essere, il EN, "uomo d'onore" della famiglia di NO, senza indicare le condotte specifiche nelle quali tale sua appartenenza mafiosa si sarebbe estrinsecata e, soprattutto, avrebbe materialmente dato corpo alla figura della partecipazione penalmente rilevante, non essendo più ritenuta sufficiente, dalla giurisprudenza della suprema Corte, la mera condivisione del fine del sodalizio per configurare la ipotesi contestata al EN. Il solo fatto specifico indicato in sentenza è costituito da un evento risalente al 1993 e quindi relativo ad un periodo di tempo con riferimento al quale il reato non è neppure contestato. Si tratta di un presunto interessamento del ricorrente al furto di bestiame patito da un soggetto di Lercara.
Tale evento, oltretutto, è stato descritto e ricostruito dai due collaboratori con vistose contraddizioni e incongruenze sul ruolo del EN, tali da far ritenere le dichiarazioni non autonome. In terzo luogo non si è tenuto conto di elementi favorevoli al ricorrente, quali le dichiarazioni di altri collaboratori II e SC che, parlando della famiglia di NO, nulla hanno riferito sul conto del ricorrente.
Tutti gli elementi fin qui ricordati erano stati sottoposti al vaglio della Corte di merito la quale nessuna risposta aveva dato. Nell'interesse di EN NI (capo A, partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6 commesso fino al 29 marzo 2004 si deduce:
1) la violazione di legge (in re. art. 416 bis c.p.) e il vizio di motivazione.
Il materiale probatorio utilizzato per affermare la condotta di partecipazione al sodalizio (dichiarazioni dei collaboranti II e FR nonché intercettazioni telefoniche) sarebbe del tutto privo della necessaria valenza dimostrativa. Le dichiarazioni accusatorie del FR, risalenti all'ottobre 2002, definiscono il EN "uomo d'onore". Esse però sono generiche - nonostante la Corte le definisca "riscontrate" - perché non chiariscono nel dettaglio in che modo il FR avrebbe appreso tale evenienza.
Il EN era dipendente di banca a IC e, secondo FR, aveva dimostrato la sua "disponibilità" ad assecondare Cosa NO così assumendo la veste di tramite tra la famiglia mafiosa di IC e il mandamento mafioso di Caccamo, all'epoca capeggiato dallo stesso FR.
Tale fumosa affermazione non si sostanzia però in alcuna specifica condotta che valga a configurare un contributo apprezzabile alla vita del sodalizio.
Inoltre i presunti contatti del EN con la famiglia mafiosa di Caccamo erano rimasti un flatus vocis in assenza anche di una sola conversazione intercettata.
In secondo luogo anche l'affermazione del FR - valorizzata in sentenza - sui rapporti tra EN e Lo DI a proposito del conseguimento di finanziamento di appalti poi passati alla impresa LI, sarebbe rimasta priva di riscontri.
Ma, ancora prima, sul punto le dichiarazioni del RÈ dovrebbero essere soppesate con maggiore rigore dal momento che il collaborante aveva precisato la identità del politico indicando il nome del Lo DI soltanto nel secondo interrogatorio e senza che vi fossero intercettazioni a corroborare l'accusa.
Non avrebbero potuto costituire riscontro a tale affermazioni, d'altro canto, le dichiarazioni del coimputato AR il quale aveva, sì, rapporti separati con Lo DI da un lato e EN dall'altro, ma era anche stato assolto dal reato associativo sicché doveva presumersi intrattenere rapporti di natura non illecita con i detti imputati.
Ebbene, ove fosse possibile superare le cennate critiche alla attendibilità del FR, dovrebbe comunque considerarsi che egli aveva parlato di due eventi in realtà non ricollegabili alla figura del EN.
Il primo, era l'episodio della farmacia GU: secondo FR, essendo il Lo DI interessato all'acquisto di tale farmacia della famiglia GU di Porto Empedocle, il EN avrebbe avuto un ruolo di tramite, facendo pressioni e richieste allo stesso FR. Sul punto, era stato rinvenuto un appunto dello stesso FR conservato nel luogo della latitanza, ed era stata acquisita una ammissione dello stesso Lo DI.
L'affare non era andato a buon fine, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, perché il Lo DI si era accorto che la farmacia apparteneva ad una famiglia apparentata con un collaboratore di giustizia.
Tale ricostruzione, accreditata dalla Corte, non teneva conto però che GU aveva dato, dalla propria posizione di teste disinteressato, particolari diversi:
e cioè che la trattativa era avvenuta nel 2003 e non nel 2000, come riferito da FR, e, soprattutto, che la interruzione della stessa era stata determinata dalla sua stessa rinuncia alla vendita per favorire gli interessi della figlia.
Non erano rimasti riscontrati, in sostanza, quei particolari del racconto del FR che potevano valere a dare all'episodio - in sè di valenza neutra - una coloritura valutabile ai fini della integrazione del reato ex art. 416 bis c.p.. Il secondo episodio ricordato da FR era relativo al finanziamento per lavori pubblici aggiudicati alla impresa LI controllati però dal EN.
Anche in questo caso la dichiarazione del FR era riscontrata, a parere della Corte, da un appunto rinvenuto nel luogo di latitanza del FR medesimo.
Ancora una volta il ricorrente lamentava la genericità del racconto del FR che non aveva ricordato il nome della impresa e del luogo dei lavori appaltati. Inoltre, la Corte di merito non aveva tenuto conto degli accertamenti eseguiti al riguardo dalla PG, dai quali era emerso che, all'atto del bando di gara per i lavori in questione e della emissione del decreto assessoriale (luglio-dicembre 2000) di finanziamento dell'opera, non si sapeva ancora a quale impresa quei lavori sarebbero stati assegnati. Il contratto tra il Comune di Sinagra e la società di LI era infatti di un anno successivo (luglio 2001) e relativo ad un periodo in cui il Lo DI non ricopriva più la carica di assessore ai LLPP. Nessuna prova era stata data poi in ordine al presunto rapporto di cointeressenza fra EN e LI, particolare sul quale il FR ha dichiarato di nulla sapere.
Non rispondeva al vero che le dichiarazioni del FR, sull'interessamento del EN al finanziamento degli appalti, fossero riscontrate da intercettazioni telefoniche riguardanti il AR.
In particolare il Lo DI avrebbe sollecitato il AR a far fermare il progetto del EN, ma una simile conversazione, lungi dall'essere sintomatica di rapporti illeciti, non poteva valere come prova di alcunché dal momento che, come riconosciuto nella trattazione della posizione del AR (assolto dalla imputazione ex art. 416 bis c.p.), non era stato accertato il contenuto del citato progetto.
Le ulteriori tre intercettazioni citate dalla Corte di merito, poi, riguarderebbero terzi coimputati (peraltro in parte assolti dal reato associativo) i quali parlano di un soggetto che ha tentato di ingerirsi nella famiglia mafiosa di IC: ebbene, non si comprende il ragionamento in base al quale tale persona dovrebbe essere identificata nel EN.
Anche la condotta di ingerenza nella famiglia mafiosa di IC è asserita in modo del tutto aspecifico.
Infine le dichiarazioni di II AN, del 2003, sono scarsamente attendibili. Egli infatti, interrogato nel 1997 sui rappresentati della famiglia di NO, nulla aveva riferito a proposito del EN. Uguale condotta aveva tenuto in un successivo interrogatorio del 2000 a proposito della famiglia di IC. Solo nel 2003 aveva definito il EN uomo d'onore di NO, che faceva da messaggero tra questa famiglia e il Di RO. Si era trattato di una ingiustificata progressione accusatoria. Inoltre la Corte aveva ritenuto tale dichiarazione riscontrata mentre non vi era traccia di tali elementi, non rappresentati dalle dichiarazioni del FR. Il II, infatti, aveva ricostruito l'organigramma della zona, facendo riferimento alla famiglia di NO e al mandamento di Caccamo, capeggiato da FR, ma aveva anche citato il Di RO come referente di EN, mentre FR nulla aveva detto al riguardo. In secondo luogo, v'era da notare che II aveva potuto riferire fatti a lui noti fino alla data del suo arresto, mentre al EN era contestata la appartenenza mafiosa dal 14 ottobre 2000 al 29 marzo 2004, come attestato dalla stessa Corte di appello in sentenza. Infine non erano stati valutati, quali elementi favorevoli all'imputato, le dichiarazioni dei collaboratori SC e EL i quali avevano escluso di conoscere il EN.
Ma soprattutto, ciò che difettava in maniera assoluta era la dimostrazione di una concreta condotta rilevante come contributo alla vita del sodalizio.
Nell'interesse di GI EL (capo E, concorso in abuso di ufficio continuato aggravato ex artt. 110, 81 c.p., art. 323 c.p., comma 2 - altra aggravante esclusa dal primo giudice -, commesso fino al 28 maggio 2001) si deduce:
1) la erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il GI è stato inquadrato come componente tecnico del cd. comitato di affari ruotante attorno alla figura del politico Lo DI, nonostante che, in altra parte della sentenza (pag. 235) si affermi, sia pure a proposito di altro soggetto, che la vicinanza politica al Lo DI di per sè non indica la compromissione nel reato di abuso di ufficio.
E dunque, dovrebbe rinvenirsi prova, nel processo, della violazione di legge che costituisce il presupposto del reato ex art. 323 c.p. contestato. Ma tale violazione è stata ravvisata dai giudici di merito nella procedura seguita per l'approvazione del progetto e segnatamente nella mancata acquisizione di documenti (attestazione di conformità allo strumento urbanistico;
parere della commissione edilizia;
parere dell'Ispettorato tecnico, parere della ASL ulteriori dichiarazioni) indispensabili che, invece, esistevano ed esistono come era già stato evidenziato nei motivi di appello. Il solo atto mancante sarebbe il "programma triennale" nel quale si doveva inserire il progetto del "completamento del complesso parrocchiale Sacra Famiglia" .
Ma tale inserimento, come sottolineato nell'appello senza che i giudici del merito replicassero alla osservazione, era previsto da una norma (L.R. n. 21 del 1985, art. 3) abrogata nel 1993 poiché le Chiese rientrano nei programmi dell'Assessorato LLPP, come spiegato in una circolare dell'Ass. LLPP del 1995 e poi da un decreto della stessa fonte del 2005; e tale programma dell'Assessorato è quello del 28 maggio 2001 che parla proprio del complesso parrocchiale in questione. Pertanto il finanziamento acquisito sulla base di tale progetto era del tutto legittimo.
Infine si evidenzia un errore materiale che si traduce in un vizio di motivazione. La conversazione intercettata tra Lo DI, AR e GI citata a pag. 236 della sentenza ha ad oggetto un progetto del tutto diverso da quello di cui alla imputazione ed estraneo al processo: il progetto del Seminario di Agrigento.
Nell'interesse di ER LO detto OA (cl. 1949) (capo A, associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, commesso fino al 29 marzo 2004: capi N, O, trasferimento fraudolento di valori, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies - esclusa l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 dal primo giudice - fatti commessi fino al e dal 28 dicembre 2001) si deduce:
1) il vizio di motivazione relativamente al reato sub A. In ordine alla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, la Corte ha indicato, quali elementi di prova, due conversazioni intercettate nel marzo 2001, tra ER EG (cl. 1968) e SI IC. Vi si parlava di fatti riferibili a un soggetto chiamato "OA", comunque appresi de relato da ER TO - il capofamiglia - e fatti relativi all'omicidio del cugino ER EG (cl. 1950).
Ebbene, tale conversazione, a parere della difesa, aveva ad oggetto una persona dal nome OA ma della quale era dubbia la identificazione nell'odierno ricorrente (altri due soggetti della famiglia ER a nome OA, classe 1958 e 1959 erano stati i soli richiamati e riconosciuti in foto dal collaboratore UL C. che nulla aveva riferito invece sul conto del ricorrente). Quanto al merito della conversazione, essa appariva di dubbia decifrabilità dal momento che del OA oggetto della conversazione, il ER EG parlava con evidente disprezzo, così dimostrando di nutrire astio e sentimenti di rivalsa nei suoi confronti, contemporaneamente descrivendolo come soggetto incapace di raccogliere le redini della famiglia quale soggetto designato alla successione del capofamiglia ER TO.
La difesa aveva anche segnalato nei motivi di appello come da altra conversazione del ER EG col fratello, risalente a qualche mese prima di quella appena indicata, emergevano ancora giudizi del tutto negativi sul fatto che il OA potesse far paura a chicchessia e potesse vendicare, quale capo famiglia, l'assassinio di ER EG (cl. 1950).
Ancora il ER EG della conversazione (cl. 1968) era stato definito dal giudice di primo grado come soggetto di non provata compartecipazione al sodalizio criminoso e autore di semplici supposizioni su fatti sentiti in ambito familiare, sicché non si comprende il valore probatorio assegnato alla sua conversazione del 2001 con il SI.
Il giudice di appello ha spiegato che il OA oggetto della conversazione non poteva che essere il ricorrente in quanto questi, a differenza degli altri due, era nel settore del calcestruzzo. Ma anche tale punto il ricorrente deduce come sguarnito di idonea motivazione.
La conversazione indicata dai giudici di merito (8 marzo 2002, tra Lo DI e RI C.) come indicativa di tale evenienza, in realtà non sarebbe affatto dimostrativa di ciò. Quella conversazione faceva emergere, piuttosto, che solo il ER EG poi assassinato era il referente della famiglia ER per il sodalizio criminoso. ER LO detto OA infatti non gestiva alcuna attività relativa al calcestruzzo.
La società ON, che secondo la ipotesi accusatoria era riconducibile al ricorrente, in realtà aveva semplicemente visto i figli del ricorrente quali dipendenti e il ricorrente recarsi presso gli uffici solo dopo tale impiego.
Comunque il ER non aveva avuto contatti con alcuno dei membri del sodalizio criminoso, tanto che nessuno dei collaboratori di giustizia lo aveva chiamato in causa.
Non era stato chiarito dalla Corte, d'altra parte, alla stregua dei criteri posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova della partecipazione al sodalizio mafioso, quale fosse la condotta del ER indicativa di un ruolo concreto assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio medesimo.
2) il vizio di motivazione in ordine alle imputazioni sub N ed O. La sentenza aveva omesso di analizzare la documentazione contabile e bancaria prodotta dalla difesa sulla società ON srl e sulla soc. CC ES srl, a corredo di una memoria illustrativa del consulente di parte. Da questa si ricavava la erroneità della tesi della accusa secondo cui la società era gestita da AR LO ma nell'interesse anche di ER LO col quale aveva una società di fatto, emersa e formalizzata con la costituzioni della CC ES srl che aveva acquistato dalla ON l'impianto di calcestruzzi da quella gestito.
La consulenza di parte aveva dimostrato che l'acquisto del ramo di azienda da parte della ON fosse una operazione posta in essere nell'interesse dei contraenti apparenti e non di terzi, poiché il gruppo AR aveva una propria individualità patrimoniale e mezzi propri per l'acquisto. In particolare la società ON aveva acquistato l'impianto di calcestruzzo grazie a un mutuo garantito dai soci (RI C. e AR AN). Poi, a causa della scarsa produttività della attività, questa era stata ceduta alla società CC ES la quale, a sua volta, si era procurata la provvista per l'acquisto in termini dimostrati con la consulenza di parte.
La conversazione utilizzata dalla Corte (8 marzo 2002) come indicativa della posizione di meri prestanome propria del AR in favore dei ER, in realtà era stata interpretata estensivamente poiché, per le ragioni dette sopra, l'unico personaggio della famiglia ER, di interesse per il sodalizio del Lo DI, era il ER EG cl. 1950, poi assassinato. Il discorso non cambia con riferimento alla contestazione sub O che vede il AR ancora in posizione di prestanome in relazione all'ulteriore passaggio dell'impianto di calcestruzzi dalla ON alla CC ES, partecipata da US NA che era prima fidanzata e poi moglie di GI, figlio di ER LO. Anche nel caso in questione il pagamento fu effettivo come dimostrato nella consulenza tecnica, però ignorata dalla Corte di merito. Inoltre l'elemento della presenza del ER LO presso la ON era stato male interpretato perché era dovuto alla presenza dei figli come dipendenti ed era successivo alla vendita, da parte di tale società alla CC ES, del ramo di azienda costituito dall'impianto.
In terzo luogo la sentenza difettava di motivazione quanto al dolo specifico ossia al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione. Invero, la sottoposizione del ER alla misura di prevenzione e, ancora prima la sua condanna per il reato ex art. 416 bis c.p. erano eventi successivi agli atti di disposizione patrimoniale incriminati.
3) il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Nell'interesse di ER SC e ER GI (capi N, O, trasferimento fraudolento di valori, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies - esclusa l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 dal primo giudice - fatti commessi fino al e dal 28 dicembre 2001) si deduce 1) il vizio di motivazione.
La sentenza impugnata non ha motivato a proposito della documentazione contabile e della memoria del consulente della difesa riguardanti la effettività dell'acquisto e della gestione della ON da parte dei formali titolari della cariche: RI LO e AR AN. Sin dal luglio 1999 RI LO, già titolare di azienda leader nel settore, aveva formalizzato la proposta di acquisto dell'impianto di calcestruzzi messo in vendita dal gruppo Gardini. Il pagamento del prezzo era avvenuto previa acquisizione di un mutuo bancario. Alla luce del sole era poi avvenuto il successivo ritrasferimento, nel 2002, dell'impianto dalla ON alla CC ES.
L'elemento opposto dalla Corte di merito (una conversazione dell'8 marzo 2002) era utile a carico di EG ER, deceduto successivamente, ma non anche di LO ER, del quale si era accertata esclusivamente la presenza presso la ON in ragione del fatto che i figli vi lavoravano e comunque dopo che l'impianto di calcestruzzi era già stato ceduto. Soprattutto difettava nella sentenza la prova del dolo specifico del reato ossia l'aver agito per la elusione delle norme in materia di prevenzione. Gli acquisiti contestati avvennero infatti fino al 2001 mentre il ER LO seppe del procedimento penale a suo carico ex art. 416 bis c.p. soltanto il 18 marzo 2004, con la emissione del provvedimento custodiale. Viceversa, avrebbe dovuto considerarsi che all'epoca della costituzione della ON (1999) era vivo ER EG che era l'unico membro della famiglia ER del quale si parli, nel senso di coinvolgimento nel sodalizio, nella nota conversazione intercettata l'8 marzo 2002.
2) il vizio di motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nell'interesse di AR AN (capo I, concorso in abuso di ufficio continuato aggravato ex artt. 110, 81 c.p., art. 323 c.p., comma 2, concesse le attenuanti generiche in appello, commesso fino al 28 maggio 2001) si deduce:
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il AR, architetto, è accusato di avere concorso in qualità di extraneus, in concorso con gli intranei Lo DI - assessore regionale - e NO - membro ufficio gabinetto - in talune violazioni di regolamento relative alla procedura per l'ottenimento di fondi ex Gescal destinati alla edilizia residenziale pubblica e, segnatamente, per avere formulato la istanza di finanziamento per ristrutturare la scuola elementare di Custonaci. Il regolamento oggetto di violazione è stata individuato nella "Circolare attuativa relativa alla programmazione dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica" come recepita dal Decreto dell'Assessorato LLPP della Regione Sicilia dell'1 ottobre 2000: tale recepimento le avrebbe attribuito la natura giuridica di regolamento. Essa, poi, sarebbe stata violata nei punti 4.1.1 e 4.1.6.
Ebbene, prosegue il ricorrente, la potestà regolamentare spetta, di regola, ai consigli regionali e, quanto alla Sicilia, alla sola giunta: mai al singolo assessore. Ne consegue che la violazione indicata dai giudici di merito non ha avuto ad oggetto un atto normativo avente natura di regolamento e difetta, conseguentemente, il presupposto per la configurazione del reato ex art. 323 c.p. contestato nella specie. Si è trattato di un semplice decreto. In secondo luogo, le violazioni indicate dal consulente del PM a tale atto, e cioè quelle (dovute a carenze di atti da allegare) di cui ai punti sopra citati, non rientrano fra le inadempienze previste dal decreto stesso a pena di inammissibilità.
Anche sotto tale profilo, la eventuale violazione posta in essere da chi scrutinò la istanza di finanziamento carente per quanto detto, sarebbe penalmente irrilevante.
Ma pure in una prospettiva di analisi più ampia, il paradigma del reato non risulta configurato. E ciò, alla luce della giurisprudenza della Corte che nega valore di abuso di ufficio alla semplice presentazione di una istanza volta ad ottenere l'atto illegittimo, quando tale istanza non sia accompagnata anche dalla prova di una intesa o di pressioni dirette a sollecitare e persuadere il pubblico ufficiale.
Di tale intesa non è traccia ne' nella motivazione ne' nelle emergenze indicate dai giudici.
Le dichiarazioni di CR sono indicative di un generico rapporto di vicinanza con Lo DI;
le intercettazioni telefoniche sarebbero sintomatiche di conversazioni generiche e per nulla riconducibili all'appalto dei lavori alla scuola elementare di Custonaci;
le dichiarazioni del sindaco di Custonaci Bica nulla riferirebbero al riguardo.
Nell'interesse di SS LO (capo D, reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 110, 319 c.p. commesso nel marzo 2002), si deduce:
1) il vizio di motivazione.
L'imputato, assolto dalla più grave accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, è ritenuto responsabile di concorso (con Lo DI, assessore ai LLPP della Regione Sicilia, AI S., direttore IA Agrigento, IF, legale rappresentante del consorzio ER assuntore di lavori presso lo IA) in corruzione propria. Secondo l'ipotesi fatta propria dai giudici di merito il SS si sarebbe inserito in un accordo illecito già stretto tra i soggetti sopra nominati, solo per garantire il perfezionamento della condotta corruttiva dell'ER. Avrebbe cioè svolto il ruolo di "intermediario" perché i funzionari corrotti erano convinti che il coinvolgimento di un imprenditore affidabile come SS avrebbe garantito, premendo sullo IF, il pagamento della tangente e evitato ripensamenti del nominato professionista. Ad avviso del ricorrente, tale inquadramento materiale della condotta, come mediazione, sarebbe incompatibile con la figura giuridica del concorso di persone nel reato, essendo dato per certo che SS non avesse cointeressenze con ER e non fosse un affiliato al gruppo mafioso di riferimento dei coimputati. 2) il vizio di motivazione sulle denegate attenuanti generiche. Nell'interesse di IF AN (capo D, reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex artt. 110 e 319 c.p. commesso nel marzo 2002), si deduce:
1) Il vizio di motivazione in relazione soprattutto al contenuto dei motivi di appello principali e nuovi.
IF è accusato di corruzione propria in concorso con Lo DI, AI S. e SS e segnatamente di un accordo illecito in virtù del quale sarebbe stato emesso, in violazione della legge, il decreto dell'assessore ai LLPP dell'1 ottobre 2000, base normativa per la successiva attribuzione di lavori pubblici al consorzio ER, in regime di convenzione anziché, come ritenuto legittimo dalla accusa, con bando di gara.
Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nella individuazione del quadro normativo di riferimento, qualificando come illegittima la procedura seguita, invece perfettamente in linea con parametri normativi diversi da quelli indicati in sentenza e dedotti con la memoria del 16 giugno 2006 alla quale la Corte di merito non aveva dato risposta. In sostanza, cioè, i giudici di merito avevano sostenuto la illegittimità della procedura, perché in contrasto con i "Decreti Ministeriali" del 1 e del 21 dicembre 1994. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale contrasto non poteva esaurire l'esame della vicenda poiché la legalità (o meno) del decreto assessoriale doveva e deve essere stabilita non in relazione ad un decreto ministeriale che è atto amministrativo di forza pari a quella propria del decreto stesso in una regione come la Sicilia che è titolare, in materia urbanistica, di potestà legislativa esclusiva.
Il parametro di legalità del decreto assessoriale, in definitiva, non può essere che una disposizione di legge.
Il ricorrente prosegue citando le disposizioni di legge che hanno previsto e regolato i piani di recupero del patrimonio edilizio:
dalla L. n. 457 del 1978 (istitutiva dei piani di recupero deliberati dal Comune) alla L. n. 179 del 1992 e L. n. 493 del 1993 in tema di programmi integrati di intervento e programmi di recupero urbano:
tutte disposizioni che si fondano sulla proposta di soggetti privati e sul concorso di risorse pubbliche e private;
su accordi di programma e possibilità di convenzioni.
La ratio delle discipline citate è quella di rendere possibile che vi sia un soggetto privato proponente e finanziatore dell'opera di recupero, al quale sia poi garantito di essere parte della successiva convenzione e dell'accordo necessario per la attuazione del programma.
Nessuna delle dette norme, in altri termini, prevede che il soggetto cui affidare la esecuzione dell'opera debba essere individuato mediante gara poiché, per non far venire meno l'interesse dei privati alla formulazione della proposta, una volta individuato con procedura adeguata il proponente idoneo, è a costui che deve essere garantita la esecuzione dell'opera.
Proprio dal decreto ministeriale del 1 dicembre 1994, nel dare attuazione alla L. n. 493 del 1993, vengono stabilite talune direttive comuni, con la precisa indicazione che l'affidamento del lavoro mediante appalto debba avvenire con "gara pubblica" solo per le opere a contributo del tutto pubblico ovvero da realizzare con contributo pubblico in misura superiore al 50% del costo dell'intervento. Quando il finanziamento pubblico è inferiore alla detta soglia l'affidamento avviene mediante "convenzione". Per stabilire se la detta soglia sia o meno superata deve farsi riferimento, ad avviso del ricorrente, non al costo della singola opera (come ritenuto dal primo giudice) ma all'impiego di risorse indicate nella "proposta di programma" formulata dal privato al Comune ex L. n. 493 del 1993. Nel caso di specie tanto è previsto anche dal bando, pubblicato per un programma di opere di recupero nell'area Monserrato-Villaseta. Ebbene, l'ER aveva indicato un concorso alla spesa nella misura di 95 miliardi contro i 56 di finanziamento pubblico, così rendendo integrata la condizione per il ricorso alla convenzione e non alla gara ai fini della individuazione dell'appaltatore. Oltretutto, il decreto assessoriale incriminato non aveva disposto nulla in via diretta in favore dell'ER ma si era limitato e riecheggiare il disposto normativo e cioè a dare indicazione per la convenzione nella eventualità che il finanziamento pubblico fosse inferiore a quello privato.
Prima di quel decreto, numerosi atti del Comune avevano affidato all'ER gli incarichi per la progettazione di massima relativa al recupero della zona di Monserrato-Villaseta, per il progetto generale e per quello esecutivo.
E al disposto dei decreti ministeriali aveva fatto riferimento il Consorzio ER in tutto il contenzioso con lo IA per le gare di appalto.
D'altra parte, la regola della concorrenza che secondo i giudici di merito era stata ingiustamente disattesa, aveva invece trovato attuazione nel caso di specie: con riferimento alla selezione del proponente, sulla base del bando del 1995. In questo modo, cioè, il Comune aveva scelto il partner privato che avrebbe avuto con lui l'esclusiva nella realizzazione del programma urbanistico. Diversamente, se il Comune si fosse accollato l'intero finanziamento dell'opera, avrebbe dovuto scegliere con procedura di gara, il partner in relazione alla opera di recupero.
In conclusione, il Comune di Agrigento aveva il dovere di adottare le convenzioni secondo quanto ribadito nel decreto assessoriale dell'ottobre 2000 e nella circolare ministero LLPP del 30 gennaio 1997 conformi ai DD.MM. citati.
2) La erronea applicazione dell'art. 319 c.p.. Una volta dimostrata la infondatezza della tesi della violazione della legge per l'affidamento dei lavori, diviene ancor più manifesta la labilità della prova sull' accordo corruttivo. Questo sarebbe stato desunto dal tenore assolutamente equivoco di una telefonata tra soggetti terzi (i coindagati Lo DI e AI S.) che definiscono lo IF "un pericolo". Inoltre la Corte non ha valutato le ulteriori emergenze istruttorie fatte valere con motivi aggiunti del 26 giugno 2006: le dichiarazioni testimoniali rese da tale Lo CO in altro procedimento, nella qualità di consulente del PM sui flussi finanziari riguardati l'ER. Nessun elemento portava a sospettare il pagamento di una tangente.
3) il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Nell'interesse di IC NI (capi E, G, I, concorso in triplice abuso di ufficio continuato aggravato ex artt. 110 e 81 c.p., art. 323 c.p., comma 2 - altra aggravante esclusa dal primo giudice -, concesse le generiche in appello, commesso fino al 28 maggio 2001) si deduce:
1) il vizio di motivazione.
Il IC è stata accusato di avere, sia come privato che come progettista, perseguito il fine, mediante la presentazione di progetti carenti della dovuta documentazione, di incassare finanziamenti non dovuti provenienti da fondi ex Gescal. La condotta addebitatagli è però quella del concorrente extraneus, rispetto alla azione tipica del pubblico ufficiale, nella specie rappresentato da soggetti quali il AI S., il Lo DI e lo NO.
Se così è, difetterebbe del tutto la prova del raggiungimento di un previo accordo tra gli stessi, di una intesa decisiva ai fini della perpetrazione del reato, dovendosi tenere conto che la giurisprudenza di legittimità non ritiene sufficiente ad integrare il reato il fatto che il "privato" presenti, consapevolmente, alla pubblica amministrazione una istanza illegittima, se tale presentazione non è il frutto di un accordo col pubblico funzionario (Cass. N. 11204 del 1997; 214317 del 1999). Con riferimento al reato sub E (Progetto Sacra famiglia IC) si evidenzia la assoluta inconferenza del materiale indiziario valorizzato dal giudice di appello. In primo luogo le dichiarazioni del coimputato CR TO sono rivelatrici soltanto di convergenza di interesse col Lo DI e di vicinanza politica (in tal senso dovendosi intendere il riferimento al comitato di affari), ma non anche di un accordo specifico e preventivo ai fini della consumazione del reato de quo. In secondo luogo sono utilizzate due conversazioni tra soggetti diversi dal IC, evidentemente incapaci di dare luce e corpo al presunto "accordo" tra i due. Con riferimento al reato sub G (Progetto scuola materna Cinisi) si fa notare come la carenza di motivazione derivi dal fatto che essa è la stessa utilizzata per illustrare il reato sub E. Non si tiene conto che il solo elemento oggettivo e probatorio ricavato in riferimento al IC è, oltre alle generiche dichiarazioni dello CR, la firma apposta in calce al progetto. Con riferimento al reato sub I (Progetto ampliamento scuola elementare Custonaci), sono valorizzate conversazioni intercettate, dal significato assolutamente equivoco e ambiguo;
inoltre sono utilizzate le dichiarazioni del sindaco di IC, Bica, il quale nulla ha potuto dire sul preteso accordo tra Lo DI e IC a proposito del progetto presentato dal secondo, in assenza della dovuta documentazione, in quel Comune. Per dare corpo all'accordo, la sentenza ripetutamente invoca la esistenza del noto comitato di affari volto alla intercettazione illecita di finanziamenti pubblici, comitato la cui esistenza in termini di rilevanza penale non è stata nemmeno provata.
2) il vizio di motivazione sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.. L'attenuante speciale è stata negata per avere, il IC, concorso con soggetto di elevata caratura politica, quale il Lo DI, dimenticando che, in base alla giurisprudenza costante, tale circostanza va calibrata anche su elementi di natura soggettiva e non solo oggettiva. Il IC aveva avuto un ruolo occasionale, limitandosi a firmare i progetti;
3) il vizio di motivazione sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La minima partecipazione al fatto, invocata dalla difesa, era stata esclusa sulla base di un dato in conferente e cioè quello dell'avere svolto, il IC, il ruolo di progettista. Per quanto concerne i ricorsi proposti dal PG avverso le assoluzioni pronunciate dal giudice di appello, si rileva che gli stessi sono inammissibili, con la eccezione della posizione del SS. È necessario anche premettere che le memorie presentate al riguardo nell'interesse di RR EG, e SS LO il 20 novembre per l'udienza del 30 novembre, procrastinata al 3 dicembre, sono irricevibili per tardività ex art. 611 c.p.p.. Tale norma che per il giudizio di cassazione prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (rv 194321).
Giova poi affermare, con considerazione di carattere generale che costituisce la premessa di metodo per l'analisi delle singole posizioni, che questa Corte ha più volte ribadito che nel momento del controllo della motivazione, la Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché, salvo che non si versi in tema di travisamento della prova dedotto negli esatti limiti consentiti dal nuovo testo della disposizione citata (come novellata dalla L. n. 46 del 2006), è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Invero, pur dopo la novella codicistica operata dalla L. n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo sul se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (rv 235507). Costituisce, del pari, principio condiviso dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, che cioè ha ammesso l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione, non ha modificato la natura del sindacato della Corte di Cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (rv 235508).
Alla luce di tali principi, i motivi illustrati dal PG si risolvono tutti - con la eccezione della quale si dirà - in una sostanziale sollecitazione rivolta alla Corte di Cassazione ad effettuare una propria valutazione del materiale probatorio, in alternativa alla valutazione offerta dai giudici del merito, laddove quest'ultimo si è profuso in considerazioni dotate di completezza e logicità e pertanto non ulteriormente sindacabili nella presente sede. Così è a dirsi riguardo alla posizione di Di EL, in riferimento alla quale, così come anche per RR EG, CO LO e AR AN, lo stesso PG di udienza ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso del PG di appello. La Corte di merito non si è sottratta al dovere di esaminare le specifiche emergenze, divenute poi oggetto del ricorso del PG e lo ha fatto con una valutazione che non presenta i caratteri della manifesta illogicità. Tale valutazione ha indotto, infatti, i giudici di appello a definire gli elementi raccolti a carico del Di EL, tali da non integrare quel coacervo indiziario dotato dei connotati fissati dall'art. 192 c.p.p., comma 2. In primo luogo la conversazione con Lo DI, a proposito dei rapporti con soggetti sul versante mafioso quale Di RO, è stata ritenuta compatibile anche con una posizione del Di EL di mero "ascoltatore" e comunque di soggetto non intraneo al sodalizio mafioso, essendo egli qualificabile anche soltanto come persona che a causa dei propri rapporti di affinità con Di IO - suo cognato - e di frequentazione con Di RO LO, appartenenti al sodalizio mafioso, aveva conoscenza di situazioni e rapporti di caratura mafiosa ma non per questo era, sulla base di prova certa, appartenente egli stesso al medesimo sodalizio. In secondo luogo, i giudici di merito hanno ritenuto di non decisiva pregnanza la partecipazione del Di EL alla riunione indetta dal RR il 13 settembre 2001 per due ordini di ragioni difficilmente contestabili sul piano della logica: lo scopo e i temi dibattiti nella riunione sono rimasti oscuri e, inoltre, non sussiste rapporto di propedeuticità adombrato nella sentenza di primo grado, tra tale riunione e quella, sempre indetta a casa del RR il 7 aprile 2001, finalizzata al ristabilimento di equilibri politici di interesse della mafia, dal momento che le date mostravano l'impossibilità di tale rapporto.
Sulla posizione di RR EG risulta parimenti evidente che l'impugnazione del PG mira ad una diversa valutazione di prove, già esaminate dal giudice dell'appello nel rispetto dei parametri della completezza e della logicità. In primo luogo il PG richiede di rivedere il giudizio sulla "progressione accusatoria" rilevata con sospetto dalla Corte a proposito della chiamata in reità del collaboratore UL C. ma, nel fare ciò, illustra egli stesso i connotati dei due interrogatori del collaboratore nei quali la specificità del dato della messa a disposizione dell'autosalone per riunioni mafiose, da parte del RR EG, è caratteristica del secondo interrogatorio e non del primo. Quindi il motivo appare anche manifestamente infondato.
La Corte di merito, poi, a proposito dei dati esibiti dalla accusa, ne evidenzia, ad uno ad uno, la significatività soltanto ai fini della prova, da parte del RR EG, di conoscenze di situazioni e rapporti del PA RR EN, egli, si, associato al sodalizio mafioso, ma non anche di una sicura ed attiva collaborazione alla vita del sodalizio stesso da parte del figlio. Sulla (non) significatività della preparazione della riunione tra soggetti mafiosi e non, del 13 settembre 2001, poi, la Corte aggiunge considerazioni non manifestamente illogiche riguardanti la interpretazione dei colloqui tra PA e figlio, traendone debite conclusioni riguardo al ruolo del tutto marginale avuto nella vicenda dal RR EG.
Sulla posizione di CO LO, ancora una volta, la valutazione della Corte non risulta ne' manchevole ne' manifestamente illogica ma espressione di una interpretazione di prove che, se può non essere condivisa dal rappresentante della pubblica accusa, non per questo è affetta da vizi censurabili dinanzi a questa Corte. La posizione di CO LO è stata infatti ricostruita, sulla base delle emergenze acquisite, come quella di un soggetto che, essendo uno dei segretari dell'on. Lo DI, rappresentava di fatto uno snodo logistico del suo agire anche in rapporto ad esponenti della consorteria mafiosa ma non per questo rivestiva la posizione di persona oggettivamente e soggettivamente compromessa nella vita del medesimo sodalizio. Il CO è stato dipinto, infatti, come soggetto che, essendo spesso ripreso dal suo superiore per una certa mancanza di cautele nella gestione degli appuntamenti con personaggi di possibile caratura mafiosa, ben poteva a vere svolto esclusivamente i compiti che il suo ruolo di segretario gli imponeva e non anche aver agito condividendo il fine della consorteria criminosa o comunque dando un volontario e consapevole contributo alla realizzazione dei fini ultimi di questa.
Sulla posizione di OR SE e OR IC, invero, il PG di udienza ha sollecitato l'annullamento della sentenza. Ora, per la maggior parte degli elementi di cui il PG della Corte di appello sollecita una diversa valutazione valgono le considerazioni sopra effettuate a proposito della inammissibilità di una simile richiesta: cosi è in riferimento alla valutazione della partecipazione di OR IC alla riunione in casa del RR il 13 settembre 2001 o alla valutazione del ruolo avuto da OR nell'accompagnare da RR il rappresentante di altro personaggio il quale voleva mettersi a disposizione del boss Di RO LO. Al riguardo i giudici di merito non hanno mancato di fornire una ricostruzione alternativa a quella della accusa, forse meno "brillante" di questa ma ugualmente plausibile e pertanto sottratta al sindacato di questa Corte. Val la pena ricordare che la Corte d'appello, sul primo punto, ha segnalato il mancato accertamento dello scopo della riunione e il fatto che la presenza del OR IC non fosse stata programmata, a differenza di quella degli altri partecipanti del calibro di EN "vaccuzza", con la conseguenza che una valenza sintomatica di intraneità al sodalizio mafioso non è stata, correttamente, attribuita a tale elemento dai giudici di appello. Ugualmente è a dirsi con riferimento all'incontro combinato da OR, tra RR e l'emissario di tal IZ. La Corte ha preso posizione su tale emergenza ritenendola, allo stesso fine, non univoca sia perché residuava qualche legittima incertezza sulla identità del personaggio denominato RI, alla luce delle allegazioni difensive, sia, soprattutto perché, il OR dopo l'accompagnamento si era defilato, dando segni di non sicura condivisione degli scopi dell'incontro medesimo.
A ben vedere, poi, anche l'argomento utilizzato dal PG di udienza, riprendendo l'omologo contenuto nel ricorso introduttivo, si presenta come doglianza sulla logicità della motivazione ma finisce per strutturarsi come censura alla valutazione della prova. Come tale inammissibile.
Infatti il PG della C. d'appello e il PG della Cassazione evidenziano che essendo stata affermata e riconosciuta dalla Corte di merito la sussistenza del noto comitato di affari politico-mafioso, capeggiato dall'assessore Lo DI e volto a condizionare ampi settori della economia attraverso la manipolazione della gare di appalto;
essendo altresì rimasta provata tale stretta interconnessione tra le attività di turbativa delle aste e personaggi sicuramente implicati nel sodalizio ex art. 416 bis c.p. contestato nel presente processo, quali RR EN e EN NI;
essendo poi stata oggetto della specifica chiamata in reità da parte del collaborante ZZ G., ritenuta attendibile, l'attività dei OR quali imprenditori che contribuivano a far funzionare il sistema di illecito condizionamento degli appalti controllato da Cosa Nostra, risulterebbe mancante di logicità la conclusione raggiunta dalla Corte di merito secondo cui la condotta dei OR sarebbe valorizzabile solo come turbativa di asta e non anche come sintomo della partecipazione alla associazione criminale che se ne avvantaggiava: poteva valere, aggiungono, quantomeno a titolo di concorso esterno ad associazione mafiosa.
Ebbene, la dedotta manifesta illogicità della motivazione in realtà non si apprezza alla luce della motivazione della sentenza impugnata che, solo in parte, corrisponde alla ricostruzione prospettata nel ricorso.
Infatti, ferma la correttezza delle prime due proposizioni riportate, è la terza, quella sull'integrale recepimento della chiamata in reità del ZZ G. che no n sembra riflettere il ragionamento della Corte.
I giudici dell'appello, infatti, pur non negando la complessiva attendibilità del ZZ G., hanno però ritenuto di attenersi soltanto ai fatti materiali da esso attestati e di non seguirlo nei giudizi di valore. E ciò in quanto la "mafiosità" dei OR, desumibile dal ragionamento del ZZ G., era parsa contraddetta dal fatto obiettivo che il ZZ G. stesso aveva però anche escluso di aver formalmente tenuto rapporti con i OR quali "uomini d'onore", essendo egli tale. Il collaborante aveva, per di più, ricordato, scendendo nel dettaglio, una unica gara alla quale i OR avevano partecipato, quella di RG. Sicché a fronte della affermazione di carattere generale del ZZ G. per cui il sistema delle turbative d'asta era generalizzato e vitale per il mantenimento degli interessi del sodalizio ed i fratelli OR ne facevano parte, la Corte ha ritenuto di fermarsi al fatto che le dichiarazioni del ZZ G. - a riscontro delle quali il secondo giudice non ha ritenuto, a differenza del primo, di utilizzare la chiamata di SC, giudicata del tutto generica e riguardante la mafiosità dei due - erano rimaste riscontrate solo quanto alla partecipazione a turbative d'asta, nemmeno quantificabili dato il limitato ricordo del ZZ G. e quindi non meglio definibili quanto al profilo della loro asserita "sistematicità".
In pratica, il ragionamento della Corte è stato quello di evidenziare una certa scarsezza dei riscontri a tutti e ciascuno degli elementi di accusa contenuti nella dichiarazione del ZZ G. e a tale conclusione si è fermata, non senza notare che neanche la preoccupazione evidenziata da RR EN per l'arresto di uno dei fratelli OR e il consiglio fattogli pervenire di non rispondere all'interrogatorio del magistrato era elemento dotato di una significatività univoca, alla luce del fatto che i due comunque avevano un rapporto di vicinanza e che il OR conosceva fatti e questioni capaci di compromettere personalmente il RR, a prescindere, cioè, dalla esistenza di una cointeressenza dei due nel medesimo sodalizio mafioso.
Sulla definizione dei OR come "mafiosi" da parte del Lo DI, in occasione di una conversazione con AI S., del resto, la Corte si è espressa in modo logico, svalutandone la capacità di attribuire una esatta "etichetta" ai due, per i toni stessi del conversare, indicativi di una conoscenza per nulla penetrante dei OR da parte del Lo DI.
Un simile ragionamento ed una simile ricostruzione possono non essere condivisi dalla parte pubblica la quale ne ha prospettato una alternativa e probabilmente ugualmente plausibile, ma la opzione tra esse non rientra nei compiti della Cassazione, la quale deve fermare il proprio intervento demolitore quando si trovi di fronte di una opera ricostruttiva delle emergenze, dotata di una sua consequenzialità logica alla luce del id quod plerumque accidit e comunque non definibile semplicemente "illogica", essendo richiesto dal legislatore che ricorra la sua "manifesta illogicità". Sulla posizione del AR, poi, i giudici non hanno ignorato i proficui rapporti di collaborazione con l'onorevole Lo DI, il rapporto con il EN e la frequentazione di un esponente mafioso del calibro di Di RO, ma sono pervenuti alla conclusione che la conversazione con l'on. Lo DI del 25 maggio 2001 è stata relativa ad un progetto di cui non è rimasta chiarita l'identità;
che il ricorso a Di RO potesse essere anche sintomatico di una richiesta di intervento a fronte di una ingiustizia subita piuttosto che di cointeressenza fra i due;
che il rapporto con EN potesse spiegarsi anche solo in termini di pregressa amicizia. La partecipazione alla riunione del 7 aprile 2001, avente contenuto di interesse per il mantenimento del sodalizio mafioso, è stata analizzata anche in relazione alla posizione di mero accompagnatore del Lo DI e del fatto che il AR non aveva potuto in essa esprimere il proprio punto di vista;
la preoccupazione, condivisa con RR EN, per le conseguenze dell'arresto del OR è stata valutata in rapporto ai comportamenti successivi dei due interlocutori: mentre il RR aveva preso iniziative di coordinamento istruendo il OR affinché non rispondesse alle domande degli inquirenti, il AR si era limitato alle proprie esternazioni che sono state ritenute compatibili anche con la posizione di mero amico e conoscente dei soggetti coinvolti e dei loro familiari.
Come rilevato anche dal Procuratore Generale di udienza, la doglianza del ricorrente, formulata come "valutazione riduttiva" di elementi indiziari, sconfina in una evidente quanto inammissibile sollecitazione alla diversa valutazione di mezzi probatori e non esplicita un vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Sulla posizione del SS relativa al reato associativo (capo A), la Corte ha dato conto delle emergenze indicate dal PM, attribuendo però ad esse un valore sintomatico diverso da quello auspicato dal titolare della azione penale, con motivazione che presenta solo in parte una sua plausibilità sicché non si sottrae all'ulteriore sindacato di questa Corte.
Giova peraltro ricordare, al riguardo, che l'insegnamento delle Sezioni unite in tema di valutazione di circostanze indizianti in ordine proprio alla fattispecie associativa ex art. 416 bis c.p. è quello per cui il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non può e non deve esaurirsi in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (SS.UU. 231678).
Correttamente si è mossa, dunque, la Corte di merito analizzando ad una ad una le vicende che, secondo la ipotesi accusatoria, dovevano costituire indizi della appartenenza del SS al sodalizio mafioso.
E di molte di esse ha posto in evidenza a segnalato una possibile e plausibile lettura riduttiva, in base alla quale, pur dando per ammessi diversi contatti del SS con esponenti mafiosi dell'agrigentino (e in un caso anche cointeressenze patrimoniali) quei contatti non apparivano tutti connotati, oltre ogni ragionevole dubbio, da caratteristiche e particolari che ne rendessero univoca la riferibilità alla condotta partecipativa ex art. 416 bis c.p.. In taluni casi, infatti, come nella vicenda del condizionamento dell'appalto di Palma di Montechiaro, la Corte ha messo in evidenza che la volontà del mafioso ELnti di servirsi dell'appoggio del SS non aveva trovato conferme sull'esito conseguito. In riferimento alla turbativa dell'asta bandita dal Comune di Comitini, poi, la Corte di merito evidenzia come nella telefonata intercettata e indicativa di tale turbativa, l'interlocutore RA (al quale il fatto è contestato al capo B) riferisce di comportamenti generici del SS (sostenere una impresa avversaria) senza che di questo comportamento sia stato possibile accertare alcunché di concreto, tanto che al SS non è stata contestata la partecipazione al detto reato.
Infine anche la partecipazione alla vicenda del consorzio ER, ritenuta comprovata e tale da integrare il reato di corruzione, ha avuto un proprio spazio nella motivazione ove ha assunto un autonomo significato nell'ambito di illeciti rapporti commerciali e finanziari del SS con Lo DI piuttosto che come indizio di rapporti anche riguardanti la vitalità di una presunta e comune associazione mafiosa operante per il controllo economico del territorio. Sul punto però, anche il Procuratore Generale di udienza ha insistito per l'accoglimento del ricorso della accusa sostenendo che il ragionamento della Corte risulta illogico in quanto la mancata prova dell'esito delle pressioni esercitate sul SS (quanto ai primi due fatti) non potrebbe essere comunque elemento capace di intaccare la prova sulla compartecipazione al reato associativo: gli elementi mancanti potrebbero valere solo nella prospettiva della prova del reato-fine, nella specie non contestato. In più, a suo avviso, è manifestamente illogica la regola di esperienza, che la Corte ha dimostrato di applicare in relazione alla vicenda ER, per cui la richiesta di intervento di un intermediario (nella specie, appunto, il SS) per il buon fine di una iniziativa di corruzione può trovare giustificazione nel fatto che tale intermediario fosse una persona di specchiata affidabilità. I rilievi sono, a parere di questo Collegio, condivisibili. Costituisce rilievo di carattere giuridico assolutamente da condividere quello per cui la compartecipazione alla associazione mafiosa contestata nel presente processo e configurata come finalizzata alla manipolazione e al controllo delle gare d'appalto dell'agrigentino non richiede, per la propria sussistenza, anche la prova della realizzazione delle turbative d'asta, che sono i reati fine.
È vero anche però, che la prova del reato fine ben può essere utilizzata, assieme ad altri elementi, come indizio, come sintomo della esistenza del sodalizio mafioso. E nella specie, l'inizio di prova della consistenza delle condotte integranti i reati fine assume un rilievo pregnante poiché non si tratta di circostanze da utilizzare a titolo di riscontro di chiamate in reità, ma di vere e proprie prove storiche del fatto contestato.
Invero, i collaboratori II e SA, citati in sentenza, non sono accusatori diretti del SS quale uomo d'onore. È verosimilmente per questo che la Corte di merito si è arrestata alla valutazione del fatto in sè delle pressioni che il SS sembrava destinato a ricevere per turbare le aste di Comitini e Palma di Montechiaro. Poiché evidentemente, la facoltà del Lo DI di rivolgersi al ricorrente per tale compito, poteva essere, indubbiamente sintomatica della intraneità del SS agli interessi economici perseguiti dal sodalizio del Lo DI, ma anche di altro. Ossia di rapporti illeciti qualificabili in modo diverso e meno grave. Ed è per tale motivo che la Corte ha ritenuto di dover saggiare la effettività del risultato della intenzione manifestata dal Lo DI, per ricavare, dalla mancanza di una prova rassicurante, la conclusione che l'elemento indiziante rappresentato da tale vicenda non fosse particolarmente significativo. La "leggerezza" del dato indiziante è stata rilevata perciò con riferimento alla intenzione, manifestata questa volta dall'imprenditore mafioso ELnti in altro processo (le cui risultanze sono state acquisite a quello in esame), di appoggiarsi al SS per la manipolazione di altra gara. Il dato in esame, oltretutto, è di rilevanza per nulla chiara ai fini del presente processo dal momento che non ogni relazione con ambienti di Cosa NO ai fini di turbative d'asta, vale necessariamente come prova in relazione alla accusa di partecipazione al comitato politico- mafioso mossa, con particolari indici temporali, nel processo de quo. Insuperabile è però il rilievo concernente la vicenda ECOTER. Il Collegio condivide il rilievo di illogicità mosso dal PG di udienza a proposito della regola di esperienza, fatta propria dalla Corte di merito, secondo cui il ruolo di garante della esecuzione del pagamento di una tangente, da parte di soggetto privo di interessi immediati e diretti a quel pagamento, potrebbe trovare spiegazione in ragione del solo fatto che quel soggetto fosse un imprenditore generalmente riconosciuto come affidabile.
Perché costituisce una evidente contraddittorietà interna del ragionamento quella che si basa sulla affermazione per cui il coinvolgimento di un soggetto in un affare illecito, essendo quello consapevole, può trovare spiegazione nella sua correttezza. Sul punto la motivazione della sentenza deve essere censurata e il giudice del rinvio, libero nella sua determinazione finale, dovrà ripetere la valutazione dell'integrale materiale probatorio, senza ripetere l'errore logico rilevato.
Ne consegue anche la fondatezza delle doglianze relative alla esclusione della aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, contestata al capo D) a carico del SS, esclusione che trovava giustificazione essenzialmente nel dato, ora posto nel nulla, della ritenuta insussistenza di prove sulla partecipazione al sodalizio politico-mafioso.
Anche sul punto la motivazione dovrà essere nuovamente formulata per ragioni connesse a quanto appena osservato.
Non vengono prese in considerazione le argomentazioni illustrate nella memoria depositata il 20 novembre 2007, per le ragioni già rilevate in premessa.
Deve poi procedersi all'esame dei ricorsi degli imputati. Il ricorso proposto da AR è fondato.
I reati addebitati al AR sono quelli di cui ai capi N) ed O) in concorso con ER LO, ER SC e ER GI. Egli è stato accusato di avere dal 1999 al dicembre 2001, concorso a determinare la fittizia intestazione di un impianto di calcestruzzo ad una società - La ON - di fatto riferibile alla famiglia ER (composta anche da ER EG cl. 1950 il quale, dopo essere stato condannato per il reato ex art. 416 bis c.p. e a misura di prevenzione, era stato assassinato nel 2000). Il secondo reato attiene ad un ulteriore passaggio, nel dicembre 2001, del medesimo impianto di calcestruzzo ad altra società - la CC ES -, questa volta formalmente riconducibile anche a AR LO ma sostanzialmente appartenente alla famiglia ER.
Egli lamenta essenzialmente, nei primi due motivi di ricorso, il vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico dei reati. Ebbene, come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (SS.UU. 28 febbraio 2001, Ferrarese, rv 218768). Ne consegue che la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ossia del dolo specifico rappresentato dall'agire "al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o comunque al fine di consentire al correo di eludere il detto fine", va effettuata con riferimento alla consumazione del reato, che nella specie è il 3 novembre 1999 per il reato sub N) e il 28 dicembre 2001 per il reato sub O).
È anche da considerare che l'inconsapevolezza da parte del terzo coimputato del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (rv 229343).
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12 quinquies ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione.
Si è fatto discendere da tale ragionamento che, ad esempio, l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione (rv 214094).
Nel caso di specie il ricorrente, come anticipato, contesta che tale accertamento sia stato effettuato in modo fruttuoso per la tesi della accusa, essendo emerso da tutte le prove prese in considerazione in sentenza, al più, soltanto che egli ricopriva il ruolo di prestanome in attività imprenditoriali della famiglia ER, ma non anche che a ciò si fosse indotto per finalità rilevanti ai sensi dell'art. 12 cit..
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata, a pag. 271 e ss., che "..il presupposto della finalità di eludere gli effetti delle misure di prevenzione patrimoniale è legato alle vicende giudiziarie di ER EG (cl. 1950) e ER LO detto OA, che, all'epoca della nascita della ON erano già coinvolti pesantemente in vicende giudiziarie nelle quali si procedeva per attività riconducibili al sodalizio criminoso denominato Cosa Nostra nella sua articolazione di IC, come si evince anche dalle conversazioni indicate in precedenza e dalla sentenza n. 4 del 1996 del Tribunale di Agrigento presente in atti. Le conversazioni in questione vengono poi menzionate e sarebbero quelle del 14 agosto 2001 tra Lo DI e CO e quella dell'8 marzo 2002 tra Lo DI e RI C..
Altro elemento della consapevolezza è indicato nel fatto che ER LO detto OA è stato condannato, con la sentenza oggi in impugnazione, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. In terzo luogo si osserva che egli è stato sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno come si evincerebbe dal certificato del casellario.
Tanto premesso, deve rilevarsi che gli elementi ricordati, unitamente a tutte le ulteriori emergenze espressamente analizzate in sentenza, sono rilevanti e significativi esclusivamente nell'ottica di dimostrare la accettazione, da parte del AR, di fungere da prestanome della famiglia ER, evenienza che sicuramente vale ad integrare l'elemento oggettivo del reato ed una parte dell'elemento soggettivo, ma non basta a "coprire" anche l'elemento psicologico costituito dal dolo specifico.
La sussistenza di tale elemento viene costruita in sentenza in modo insufficiente e incompleto.
Si afferma, al riguardo, nella motivazione (p. 264-5), che alla attività di lavorazione e vendita del calcestruzzo era stato interessato dapprima TO ER, figura di primo piano della famiglia mafiosa, arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., poi sottoposto anche a misura di prevenzione patrimoniale ed infine deceduto nel 1998. Gli erano succeduti, al vertice della "famiglia", ER LO detto OA e ER EG cl. 1950 in seguito assassinato. A pag. 267 poi si cita la conversazione del 14 agosto 2001 tra Lo DI e il segretario CO LO, dalla quale si evincerebbe che dietro AR, nella ON, c'era ER EG cl. 1950, poi sostituito da ER detto OA.
Nessun elemento aggiuntivo si ricava dalla sentenza di primo grado, seguita in modo assolutamente fedele dai giudici di appello. Si osserva allora che la "sentenza n. 4 del 1996 del Tribunale di Agrigento" (che altrove, e cioè a pag. 73 della sentenza di 1^ grado viene definita sentenza della Corte di assise di Agrigento n. 4 del 1996) è solo citata dai giudici della sentenza impugnata, ma non se ne indica l'imputato, l'imputazione e, in una sola locuzione, la specifica rilevanza, dovendosi tra l'altro considerare che se, come sembra ricavarsi dalla citazione appena ricordata, si è trattato di sentenza affermativa di responsabilità per il reato associativo ex art. 416 bis c.p. nei confronti di TO ER, se ne sarebbero dovuti specificare anche gli sviluppi negli eventuali gradi successivi del processo, quantomeno fino alla data delle condotte di intestazione fittizia contestate ai capi N) ed O). E il dato sarebbe comunque da completare con la chiarificazione delle specifiche ragioni per le quali le vicende di prevenzione eventualmente riguardanti ER TO avrebbero dovuto avere ricadute proprio sullo specifico impianto di calcestruzzo di cui alle imputazioni in discussione, oggetto del trasferimento fraudolento attribuito, nel 1999, ad altri ER e cioè a LO, SC e GI. Identiche lacune riguardano la motivazione sul dolo specifico, per la parte in cui la contestazione sembra trarre elementi rilevanti dall'essere, ER LO, successore ai vertici della famiglia mafiosa omonima, dopo la morte non solo di TO (avvenuta nel 1998) ma anche di EG cl. 1950, avvenuta il 14 ottobre 2000. La conversazione del 14 agosto 2001, d'altra parte, oltre ad essere precedente alla consumazione del reato sub O, viene rievocata a pag. 267 della sentenza di appello come indicativa della consapevolezza, anche da parte dei soggetti coinvolti nella operazione, che la ON apparteneva di fatto ai ER. La conversazione dell'8 marzo 2002, notevolmente distante dal punto di vista cronologico dai tempi di consumazione dei reati in esame, impingeva sulla medesima questione;
l'essere, l'attività imprenditoriale dei ER, intestata fittiziamente a terzi (p. 268 sent.).
Le conversazioni in questione, in altri termini, quantomeno nelle parti rievocate nelle sentenze di merito, non attengono in maniera diretta e univoca al tema del dolo specifico, dal momento che tale elemento non può desumersi, in modo automatico, dalla mera constatazione della intestazione fittizia di un qualsiasi bene riferibile a soggetto che, ad un certo punto dell'arco della sua esistenza, rimanga compromesso con vicende di mafia. Anche la circostanza che il ER LO detto OA sia stato condannato per il reato ex art. 416 bis nel presente processo è emergenza in sè scarsamente rilevante soprattutto nei riguardi dei terzi compartecipi alla operazione di trasferimento doloso, poiché non lascia trasparire quando la notizia del procedimento relativo a tale reato sia divenuta oggetto di conoscenza da parte non solo del ER LO, ma soprattutto del AR e dei coimputati, al fine di fornire indicazioni sulla conoscenza, da parte degli stessi, della esistenza dei presupposti per una probabile applicazione di misura di prevenzione ad uno dei proprietari di fatto.
Infine, la sottoposizione del ER a misura di prevenzione personale è dato parimenti incompleto, poiché non si rende noto, in sentenza, a quando risale la conoscenza della esistenza della procedura da parte dei soggetti menzionati e, ancor di più, non si chiarisce in base a quale normativa la misura sia stata disposta, posto che non ogni misura di prevenzione personale è applicata in base alla normativa sulle misure anche patrimoniali con carattere antimafia, ex L. n. 575 del 1965. In sede di rinvio si dovrà fare luce sulle dette aporie e indicare con precisione, ove sussistenti, gli elementi di fatto dai quali si ricavi che la condotta consistita nella attribuzione fittizia dei beni indicati ai capi N ed O fosse stata posta in essere con la coscienza e la volontà di perseguire il fine - proprio anche solo dei titolari di fatto, ma condiviso dal terzo intestatario fittizio - di eludere la applicazione di misure di prevenzione prevedibilmente prossime ad essere irrogate.
Il ricorso originariamente proposto da RR EN è invece inammissibile e ciò vale a rendere inammissibili anche i motivi nuovi dedotti con le due memorie aggiuntive, in base al disposto dell'art. 585 c.p., comma 4 che prevede, in tale situazione, la estensione della inammissibilità riguardante la impugnazione. In più, con specifico riferimento alla memoria depositata il 20 novembre 2007 per l'udienza del 30 novembre, procrastinata al 3 dicembre, valgono le osservazioni formulate nella premessa della parte motiva, ossia quelle riguardanti la irricevibilità per tardività ex art. 611 c.p.p.. Con il ricorso originario, invero, l'imputato ha richiesto la rivalutazione di circostanze di fatto già debitamente e esaurientemente analizzate dalla Corte di merito con giudizio che, proprio per il suo carattere di congruità e completezza, si sottrae all'ulteriore sindacato di questa Corte.
Ebbene, la dimostrazione della attendibilità intrinseca del collaborante UL C. - a fronte della quale si pone una generica evocazione da parte della difesa, di pronunzie giudiziarie che lo avrebbero qualificato insano di mente - poggia sulla dimostrazione di connotati (reiterazione, precisione) che valgono a sostenere la conclusione dei giudici del merito i quali, oltretutto, hanno citato l'accertamento giudiziale del 2001 nel processo a carico di SC AC, accertamento positivo proprio quanto alla credibilità del dichiarante.
Sul punto, invero, la difesa ha ricordato che con sentenza n. 34076 dell'8 agosto 2003, Sparla, la Cassazione ha affermato che non è corretto che il giudice ricavi soltanto da una sentenza emessa in altro processo, fatti inerenti una persona, rilevanti per l'affermazione di responsabilità, occorrendo che egli proceda ad una autonoma valutazione in base agli elementi desunti dal processo in corso.
Il principio, peraltro, non rileva in modo diretto ai fini del ricorso proposto.
Posto infatti che la decisione citata non riguarda il caso della ricavabilità, da sentenza passata in giudicato, della "attendibilità soggettiva" del collaboratore di giustizia, è comunque da osservare, in primo luogo, che la sentenza irrevocabile emessa in altro processo penale può ben " essere acquisita ai fini della prova di fatto in essa accertato" come testualmente recita l'art. 238 bis c.p.p.. E siccome essa sottostà alle regole poste dall'art. 187 c.p.p. (come ancora recita lo stesso art. 238 bis c.p.), ossia è da valutare come prova dei fatti che si riferiscono alla imputazione e di quelli dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, non vi è motivo, in linea di principio, per escludere che anche la sentenza passata in giudicato possa essere fonte di prova dell'elemento rilevante per la valutazione del collaboratore di giustizia, costituito dalla attendibilità "soggettiva" di questi (che è circostanza del tutto diversa dalla credibilità intrinseca del suo racconto). Il fatto è, poi, che l'art. 238 bis c.p., impone anche la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p., comma 2 ossia la regola per cui il mezzo di prova ha valore solo unitamente ad altri elementi che ne confermino la portanza.
E nella specie, tale analisi risulta condotta nella sentenza di primo grado, cui i giudici di appello fanno rinvio. Risulta infatti a partire da pag. 83 della sentenza appena citata, che il giudizio sulla attendibilità soggettiva del UL C. è stato sia "ripercorso" con riferimento a quanto rilevato nella sentenza del Tribunale di Palermo del 2001, sia riprodotto ex novo con riferimento agli accertamenti eseguiti dalla Squadra mobile della Questura di Agrigento.
Il giudizio di prime cure è stato poi espressamente fatto proprio dalla Corte di merito a pag. 72 e 73, la quale si è anche fatta carico di esprimere autonome valutazioni sul punto, criticato dalla difesa, dell'avere il UL C. dichiarato di avere visto il RR parlare, sul luogo di lavoro, con un congiunto vestito in abiti militari. Gli stessi giudici non hanno poi mancato di ricordare gli elementi oggettivi acquisiti a riscontro individualizzante della credibilità estrinseca del dichiarante, essenzialmente costituiti dal contenuto di conversazioni intercettate, tra l'altro, nella vettura Mercedes in uso al RR, dall'incontro avvenuto nella abitazione del RR, tra i politici Lo DI e NG C., dai rapporti con Di RO LO (affiliato alla famiglia mafiosa di IC, condannato per associazione mafiosa e per omicidio riconducibile al detto sodalizio criminale).
Il vizio di motivazione che risulterebbe dal non avere, i giudici, riconosciuto alle dichiarazioni del UL C. la progressione accusatoria (invece riconosciuta con riferimento alla posizione del figlio EG) appare, a fronte delle emergenze ricordate, incapace di incidere sul descritto tessuto argomentativo.
La riconosciuta pregressione infatti è limitata, per quanto ammesso anche dal ricorrente, al particolare dell'uso dell'autosalone di EG per propiziare riunioni mafiose.
È del tutto evidente, però, che tale limite della dichiarazione ha correttamente inciso soltanto sul coinvolgimento (escluso) di EG nel sodalizio ma è ampiamente superato, per quanto invece riguarda la posizione di EN, dal coacervo di ulteriori elementi dai quali risultano modalità anche del tutto autonome e diverse attraverso le quali il EN poneva in essere il proprio contributo alla organizzazione mafiosa.
Il fatto che la dichiarazione del collaborante sia rimasta unica, in assenza cioè di altre dichiarazioni consimili di collaboratori, d'altra parte, non è stato ignorato ne' erroneamente valutato posto che la presenza dei detti forti riscontri obiettivi rendeva il dato in questione assolutamente privo di valenza a favore del ricorrente. Non si apprezza nemmeno la contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si affermerebbe il contatto con il boss mafioso Di TI IZ e la parte in cui lo stesso sarebbe ritenuto non provato.
È vero infatti che a pag. 78 la Corte conclude con il negare dignità di prova alla presunzione che il RI di cui alla conversazione con Di RO del 7 dicembre 2001 fosse sicuramente il detto mafioso;
però è anche vero che ciò che della conversazione la Corte intende valorizzare è altro ed è il fatto che "comunque" quella conversazione evidenziava che RR intratteneva rapporti con Di RO LO, della cui appartenenza mafiosa si è detto. E la circostanza è utilizzata, correttamente, perciò, quale elemento di riscontro alla chiamata in reità effettuata dal UL C.. La valenza mafiosa della riunione propiziata dal RR tra i due politici Lo DI e NG C. è poi plausibilmente argomentata con riferimento al tenore di talune conversazioni intercettate e citate e, in più, dal dato obiettivo dell'avere il Lo DI, uomo politico di spicco, accettato l'incontro per comporre un dissidio con un avversario politico a casa di un soggetto che, essendo all'apparenza un mero agricoltore, doveva avere un particolare prestigio e cioè rivestire in realtà proprio il ruolo di appartenente al sodalizio mafioso attribuitogli dal dichiarante UL C.. Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla mancanza di motivazione riguardo a quanto dedotto con memoria del 7 dicembre 2006: e cioè ad una affermazione del UL C. asseritamene falsa a proposito dell'arrivo nella azienda ove lavorava il RR di un congiunto di questi in abiti militari, laddove il fratello militare del ricorrente era invece in pensione.
Ebbene, la Corte ha trattato invece l'argomento a pagg. 72-73 con il rilievo (minimo) che meritava un particolare assolutamente marginale relativamente al thema probandum.
Ricadono nello stesso vizio di in ammissibilità le ulteriori censure sulla ritenuta aggravante ex art. 7 e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Corte, al riguardo, ha reso motivazioni appaganti, quanto alla prima questione riferendosi al resto della motivazione già illustrata a proposito della appartenenza del RR al sodalizio mafioso e quindi inquadrando la detenzione dell'arma da sparo come funzionale alle esigenze della famiglia di IC la quale aveva interesse a che armi da fuoco non denunciate fossero detenute da un soggetto, come RR, immune da precedenti penali. Sotto il secondo profilo, la Corte non ha ignorato ma ha considerato subvalente la condizione di incensurato del ricorrente rispetto ad una condotta criminosa di cui ha affermato e motivato la rilevante gravità, il tutto conformemente ai poteri di bilanciamento delle dette condizioni consentito dall'art. 133 c.p.. Pur non notandosi una puntuale valutazione della consulenza di parte riguardante le condizioni di salute del RR, depositata con la memoria sopra citata, si rileva come la lacuna è priva di conseguenze poiché attiene ad un motivo di appello di per sè inammissibile per manifesta infondatezza.
La consulenza attestava non solo un accertamento relativo a circa tre mesi prima della pronuncia della sentenza e, in più, relativa a patologie di non grave momento (edema arto inferiore con eczemi in soggetto con ipertensione ed epatopatia pregresse) sicché è evidente la inidoneità della omessa motivazione sul punto ad incidere in modo significativo sulla valutazione complessiva della vicenda ai fini della entità della pena.
Le questioni illustrate nelle memorie aggiuntive non vengono prese in considerazioni per le ragioni indicate in premessa. Il ricorso di EN LO è inammissibile.
La critica che egli articola sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori FR e EL è - essa si - generica e si sostanzia in una riedizione del corrispondente motivo di appello al quale la Corte di merito ha puntualmente risposto. I giudici della sentenza impugnata si sono infatti soffermati a lungo sulle ragioni per le quali hanno ritenuto le due chiamate attendibili intrinsecamente e capaci di riscontrarsi reciprocamente per la assoluta loro convergenza sul qualificare il EN LO "uomo di onore" ed esponente della famiglia mafiosa di NO, finita per essere ricompresa nella articolazione territoriale di Caccamo della associazione mafiosa denominata Cosa NO. I dichiaranti, in particolare, sono stati giustamente ritenuti particolarmente attendibili, dal punto di vista soggettivo, per il ruolo di spicco da ciascuno di essi svolto proprio nel mandamento di Caccamo, con la conseguenza del carattere diretto della conoscenza avuta a proposito della posizione di EN LO.
Il fatto dell'essere, il EN, divenuto "uomo d'onore" della famiglia mafiosa, poi, costituisce un approdo in punto di fatto per nulla generico, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente. La censura che sul punto il ricorrente argomenta è in primo luogo inammissibile poiché, come si rileva dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, la questione del significato da attribuire alla figura dell'"uomo d'onore" ai fini della delineazione della condotta partecipativa al sodalizio mafioso non venne posta nei motivi di appello ed è quindi preclusa nel presente grado.
Ad ogni buon conto, la argomentazione che sul punto la Corte di merito esibisce per mera completezza espositiva è del tutto conforme agli insegnamenti della Suprema Corte anche a Sezioni unite, di cui si è detto con riguardo al ricorso di EN NI. Tra i molteplici contributi della giurisprudenza a sezioni semplici, poi, basterà ricordare l'orientamento ampiamente condiviso secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova dell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" comporta non solo l'accertamento dell'appartenenza dell'interessato alla mafia - nel senso di un suo personale inserimento nella compagine degli appartenenti all'organizzazione criminosa - ma anche la dimostrazione di un suo contributo causale all'integrazione del reato associativo, posto che l'obbligo solennemente assunto di rendersi disponibile per ogni esigenza della cosca ne accresce la potenzialità operativa e la capacità di intimidazione, anche in ragione dell'aumento numerico dei suoi componenti (rv 228303).
Una simile motivazione era più che sufficiente a sostanziare la accusa mossa al ricorrente, con la conseguenza che la critica alla ulteriore parte della stessa motivazione, in cui i giudici si era spinti ad approfondire il particolare del ruolo svolto dal EN LO nel furto di bestiame patito da un concittadino nel 1993, risulta cadere su un dettaglio utile ma non decisivo ai fini della tenuta dell'impianto della sentenza.
Ugualmente motivato ed in termini del tutto plausibili è il particolare relativo alla assenza di riferimenti al EN nelle dichiarazioni di altri collaboranti (SC e II). Al riguardo sarà bene comunque precisare che quando un evento o un fenomeno costituisce materia di rievocazione di più collaboranti, mentre la convergenza può costituire motivo di riscontro positivo, viceversa il fatto che su una parte del tutto uno dei racconti risulti privo di riferimenti non costituisce, di per sè, riscontro negativo del particolare stesso. Costituisce infatti valutazione tipica del giudice del merito quella relativa a siffatte aporie e alla possibilità di ricomporle con una operazione logica - come nella specie è avvenuto - ovvero di valorizzarle come indice di limite di attendibilità soggettiva.
Il ricorso di EN NI è infondato.
La difesa lamenta in primo luogo la "Idoneità delle dichiarazioni del FR a sostenere l'impianto accusatorio sia per ragioni attinenti alla attendibilità del dichiarante sia per la incapacità di quelle stesse dichiarazioni a sostanziare la ipotesi criminosa della partecipazione al sodalizio mafioso.
Quanto al primo profilo, la censura del ricorrente si sostanzia in una inammissibile riedizione del corrispondente motivo di appello al quale la Corte ha già risposto con argomenti esaurienti e logici, riferendo che il FR aveva indicato fatti direttamente da lui conosciuti in quanto egli era, fin dal 1987, a capo del mandamento di Caccamo, dal quale dipendeva la famiglia di IC, comprensiva di quella di NO, territorio nel quale si muoveva e operava, appunto, il EN.
Sul punto, anzi, la Corte di merito aggiunge - ed il rilievo è del tutto pregnante anche in riferimento al motivo di ricorso sulla idoneità della condotta ad integrare la fattispecie della partecipazione ad associazione mafiosa - che FR ha dichiarato non solo di conoscere per le ragioni dette il EN, ma di averlo utilizzato come persona di collegamento tra il mandamento di Caccamo e la famiglia di IC: ciò che costituisce una indubbia espressione di una condotta tutt'altro che vaga e, piuttosto, indicativa di un inserimento a pieno titolo del ricorrente nel sodalizio mafioso in esame.
Al riguardo, giova rilevare che questa Corte aderisce in pieno alla più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di condotta partecipativa al reato di associazione mafiosa secondo cui tale condotta è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (SS.UU. 231670). Le stesse Sezioni unite hanno anche evidenziato che la partecipazione può essere desunta dai più vari indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi.
Tra questi, esemplificando, sono stati ritenuti significativi i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però importanti "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Le sezioni semplici, dal canto loro, hanno posto in evidenza come nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, il contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (rv 230718).
Tornando alla fattispecie concreta, deve concludersi che nel descritto paradigma si iscrive pienamente la posizione del EN, come descritta dal FR, essendo evidente il contributo alla vitalità di un sodalizio che deriva dal fungere da elemento di comunicazione e di contatto tra le diverse articolazioni verticali in cui si manifesta e vive la organizzazione mafiosa medesima. Quanto alla esistenza di riscontri che consentano di ritenere attendibile anche estrinsecamente la chiamata in reità di FR nei confronti del EN, il ragionamento della Corte si snoda lungo quattro direttrici: 1) il EN sarebbe invischiato in rapporti di reciproca cointeressenza con il politico Lo DI in favore del quale si sarebbe mosso per favorire l'acquisto di una farmacia chiedendo l'autorizzazione al capo mafioso che aveva il controllo del territorio interessato e, dal quale, viceversa, sarebbe stato favorito nella attribuzione di finanziamenti di appalti di opere pubbliche;
2) riscontro di ciò si avrebbe in conversazioni intercettate e in appunti rinvenuti nel luogo di latitanza del FR;
3) una serie di altre conversazioni intercettate rivelerebbero che EN si era mosso in rappresentanza del boss Di RO finché questi era rimasto ristretto in carcere;
4) le dichiarazioni di AN II sarebbero di analogo tenore. Le censure della difesa sul primo punto, invero, sembrano cogliere in parte nel segno, poiché con particolare riferimento all'episodio della intermediazione per l'acquisto della farmacia non vi sono veri e propri riscontri individualizzanti. Il biglietto ritrovato attesta solo dell'interessamento del FR e non anche del EN, così come le dichiarazioni del presunto venditore, GU, non riscontrano interventi di EN.
Ancora, è da escludere che costituisca riscontro individualizzante delle dichiarazioni del FR sulla mafiosità del EN, il fatto che questi fosse in contatto con Lo DI a proposito di procedure di appalti curate da quest'ultimo e di interesse del primo. Anche in questo caso, il biglietto rinvenuto in possesso del FR non ha natura di riscontro individualizzante poiché ha ad oggetto esclusivamente l'appalto e non reca indicazioni soggettive;
in secondo luogo non vi è alcun preciso accertamento del tipo di pratica o di progetto che poteva legare gli interessi dei due personaggi appena citati, come la stessa Corte di merito riconosce a pag. 103 ("non è dato conoscere il contenuto specifico del progetto al quale gli interlocutori facevano riferimento") ed è da notare che tale incertezza contagia anche le dichiarazioni del FR sulla coloritura illecita dei rapporti che avrebbero stretto EN e Lo DI.
Il fatto è, però, che le ulteriori due puntualizzazioni dei giudici di merito sui riscontri alle dichiarazioni del FR sono più che sufficienti, anche da sole, a far ritenere superabili le censure della difesa fin qui analizzate.
In primo luogo le conformi dichiarazioni di II AN costituiscono un importante riscontro alla chiamata del FR. II, anche se ha riferito evidentemente fatti conosciuti prima del suo arresto del 1997, ha delineato in modo in equivoco la posizione del EN come quella di un partecipe del sodalizio mafioso, nella articolazione di NO, evenienza evidentemente non circoscrivibile alla data anzidetta ma, per la natura stessa del fenomeno descritto, destinata a proiettarsi, in assenza di segni contrari, anche negli anni successivi.
Il fatto poi, che II abbia aggiunto particolari inediti nel racconto del FR, sui rapporti, cioè, che legavano EN a Di RO, non segna in negativo la capacità di riscontro propria delle dichiarazioni del II, dal momento che non è dimostrata ne' allegata dal ricorrente la possibile incompatibilità delle due narrazioni.
La Corte di merito ha anche analizzato in modo convincente il fatto che il II abbia citato la posizione del ricorrente solo al proprio terzo interrogatorio ma ha motivatamente escluso che si sia trattato di un caso di sospetta pregressione accusatoria.
In secondo luogo, la attendibilità della chiamata in reità del FR è riscontrata oggettivamente da una serie di conversazioni intercettate di cui la Corte da ampio conto. Si tratta delle conversazioni aventi ad oggetto ".. le lamentele insorte all'interno del sodalizio criminoso per effetto della invadenza del predetto imputato nella zona di IC, nel periodo in cui il suo referente, Di RO LO, era ristretto in carcere" (pag. 108 e ss.).
Il ricorrente pretenderebbe in modo assai generico che queste conversazioni fossero tenute in "non cale" dal momento che sarebbero avvenute tra soggetti terzi.
Tuttavia, la Corte ne offre una ricostruzione che restituisce in modo del tutto plausibile e convincente un EN inserito a pieno titolo ed inferito negli affari esterni a quelli della famiglia di stretta appartenenza (NO): ebbene, il soggetto, sebbene non nominato, è individuato nel EN, sulla base di una quantità di elementi indiziari (persona che opera nella provincia di Agrigento;
persona in attesa di DR - Di RO, la cui scarcerazione era imminente;
"zi NIno"; "mafioso in trasferta"; persona detta NI, che invade il campo;
) presenti in modo coincidente tanto nella conversazione di RR dell'1 aprile 2001, quanto in quelle del Lo DI e Di IO con soggetti vari.
Il soggetto descritto nelle conversazioni viene sbozzato come colui che pretendeva di gestire in modo esclusivo il rapporto tra Lo DI e l'organizzazione mafiosa sostituendosi in tale gestione agli uomini d'onore di IC.
Manifestamente infondata è infine la lamentela sulla mancata valutazione delle dichiarazioni di SC e EL, asseritamente favorevoli al ricorrente.
Le prime sono ampiamente analizzate a pag. 103 e ss e, pur non apprezzandosene la rilevanza accusatoria specifica nei riguardi del ricorrente, se ne è viceversa evidenziata la attinenza agli argomenti trattati dagli altri collaboratori, posto che lo stesso SC aveva parlato di un bancario vicino Di RO che operava in IC. Non si trattava, in altri termini, di dichiarazioni francamente favorevoli al EN.
Le seconde sono prese in considerazione a pag. 111 e se ne esclude motivatamente la capacità di incidere sul tessuto argomentativo. Il ricorso presentato nell'interesse di GI EL è fondato. Esso è stato ritenuto responsabile del reato sub E), ossia del reato di abuso di ufficio, commesso nella qualità di progettista dell'opera denominata "Completamento dell'opera parrocchiale Sacra Famiglia" in IC, in concorso con IC (progettista come il ricorrente), Lo DI (assessore LLPP della Regione Sicilia il quale dirigeva la istruttoria delle domande ed emetteva il decreto assessoriale del 28 maggio 2001 per favorire l'inserimento del progetto fra quelli da finanziare), AI S. (presidente IA, che presentava la istanza di finanziamento del progetto), NO (membro dell'Ufficio di gabinetto dell'assessorato, preposto alla istruttoria delle domande di accesso ai finanziamenti per l'edilizia). L'accusa era quella di avere, ciascuno nel proprio ruolo, e nella comune consapevolezza che il progetto non era ammissibile perché mancante di requisiti decisivi previsti dal decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000 nonché dalla L.R. Sicilia n. 21 del 1985, procurato l'ingiusto finanziamento pubblico al progetto stesso. Il ricorrente ha contestato la configurazione del reato sia in diritto, sia riguardo alla motivazione sulla prova.
Sotto il secondo profilo ci si riporta alle assorbenti osservazioni che saranno illustrate in riferimento alla stesa imputazione ascritta a IC, ritenendosi sul punto fondato lo specifico vizio di motivazione sollevato dal ricorrente GI.
Ma anche il primo profilo del ricorso in esame è da accogliere. Il ricorrente osserva che la violazione normativa capace di integrare il reato in discussione è rappresentata da una rassegna di inadempienze al decreto assessoriale del 2000.
La maggior parte di tali inadempienze egli contesta in fatto, ma la questione è da giudicarsi irrilevante dal momento che trattasi di irregolarità attinenti al decreto assessoriale menzionato, di cui non è apprezzabile la natura "regolamentare", come meglio si specificherà analizzando lo specifico motivo di ricorso articolato sul punto da AR.
Il solo inadempimento rilevante, in quanto dipendente dalla L.R. n. 21 del 1985, art. 3, è contestato dal ricorrente con riferimento alla modifica apportata dalla L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, detto art. 3 che, al comma 10, nel riservare all'Amministrazione regionale la formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa, ha di fatto sottratto tal genere di opere (fra le quali rientrerebbe quella oggetto della imputazione) dall'obbligo dell'inserimento nel pieno triennale del comune.
Si impone pertanto, attesa la prospettazione della questione nei motivi di appello e la mancanza di risposta da parte della sentenza impugnata, l'annullamento con rinvio anche sotto tale profilo, essendo compito del giudice del merito verificare anzitutto la congruità della esclusione normativa menzionata in relazione alla fattispecie concreta in esame e segnatamente alla tipologia di opera in questione.
Il ricorso proposto nell'interesse di ER LO detto OA è fondato nei limiti che si indicheranno. In relazione ad esso ci si riporta alle osservazioni svolte a proposito della posizione di AR, essendo comune il motivo relativo alla mancanza di motivazione sul dolo specifico dei reati contestati sub N) ed O).
Per quanto concerne invece il dedotto vizio di motivazione sulla imputazione ex art. 416 bis c.p., occorre rimarcare come tutto l'argomentare del difensore si risolve in una contestazione al modo col quale i giudici del merito hanno valutato le emergenze acquisite e, in particolare, alla interpretazione data ad intercettazioni telefoniche.
Gli argomenti addotti, però si sostanziano in una censura inammissibile poiché tendono a contrastare il giudizio di merito il quale, se sorretto da un ragionamento logico e completo, si sottrae all'ulteriore vaglio di questa Corte.
In primo luogo va pertanto sgomberato il campo dalla censura, invero illustrata per ultima nello specifico motivo di impugnazione, riguardante la assunta insufficienza di prove e argomentazioni sul ruolo concreto che il ER OA avrebbe avuto all'interno del sodalizio mafioso, tale da consentirne l'affermazione di responsabilità per una condotta rilevante ex art. 416 bis c.p.. Ebbene, lo si ribadisce, non si apprezza alcuna mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto e tanto meno alcuna non corretta applicazione di norme penali.
I giudici di merito si soffermano specificamente ad analizzare le intercettazioni telefoniche dalle quali hanno ritenuto, con interpretazione conforme alle regole della logica, di desumere che un giovane membro della famiglia ER (EG cl. 1968) parlasse degli equilibri raggiunti all'interno della famiglia mafiosa di appartenenza, alla luce delle direttive date dal patriarca TO, per il periodo successivo al suo decesso. Il ricorrente risulta, dunque, avere assunto il ruolo di successore di TO nella famiglia mafiosa ER di IC e quindi di responsabile delle iniziative per il mantenimento del controllo delle attività economiche del sodalizio nella zona citata.
Passando poi alle ulteriori censure, si rileva che alla difesa che sostiene che nella conversazione dell'8 marzo 2002 tra RI C. e Lo DI sulla mera apparenza della titolarità delle quote della ON, in realtà appartenente al ER odierno ricorrente, ci si riferiva ad un ER diverso dal ricorrente stesso, deve opporsi che i giudici dell'appello hanno esaminato la stessa questione già posta nei motivi di appello (pag. 269) ed hanno fornito una spiegazione compatibile con la tesi della accusa. Hanno infatti chiarito che il riferimento ad altro ER (EG (cl. 1950)) vi era effettivamente in quella conversazione ma non era esaustivo perché aveva riguardo anche agli altri componenti della famiglia ER con interessi nel settore dei calcestruzzi, ossia il ricorrente e i suoi figli. Hanno anche chiarito, al riguardo, che la conversazione citata aveva espresso riferimento alla funzione di prestanome accettata dallo stesso RI C. e da suo cugino AR e la difesa, sul punto nulla ha osservato di specifico, essendo rimasto così debitamente argomentato che i ER che avevano goduto della fittizia intestazione e di cui alla conversazione non potevano che essere LO detto OA e i suoi figli, cioè proprio i soggetti presenti a vario titolo nella compagine sociale e nella gestione di fatto della ON (si dice acclarato che nella informativa di PG del 18 agosto 2001 il ER LO era stato visto dare ordini agli operai della ON riguardo alla attività lavorativa da svolgere). Un argomento in più, sulla esatta identificazione del ricorrente nella persona chiamata "OA" durante le conversazioni utilizzate, è ricavato dalla intercettazione del 14 agosto 2001 tra Lo DI e CO, suo segretario: gli stessi parlano della sostituzione al vertice di fatto della ON del ER EG (deceduto), con "lachino" PA di CO, ossia un soggetto individuato grazie all'indiscusso nomignolo e alla paternità. E non è certo contestato dalla difesa che anche gli altri ER OA della stessa famiglia avessero un figlio di nome CO.
Infondata poi è la censura riguardante la omessa motivazione sulla consulenza contabile con la quale, a parere della difesa, si sarebbe dimostrata la provenienza del denaro con il quale era avvenuto il passaggio dell'impianto prima alla ON e poi alla ES cc.
Come meglio si illustrerà anche a proposito di analoga questione posta nell'interesse di ER GI e SC, la Corte di merito ha bene evidenziato che quei dati non avrebbero mutato l'impianto della tesi accusatola accreditata, poiché questa riesce a prescindere dalle ragioni e dalle modalità della intestazione apparente delle quote delle due società e si avvale essenzialmente se non esclusivamente del contributo delle conversazioni intercettate, ritenute decisive. Motivatamente dunque e più che plausibilmente non ha trovato ingresso nella sentenza impugnata la consulenza contabile di parte, la quale nemmeno secondo la prospettazione del ricorrente avrebbe avuto la capacità di incidere, sovvertendolo, sul senso delle conversazioni intercettate. Manifestamente infondata è poi la censura sul carattere asseritamente immotivato del diniego delle attenuanti generiche posto che a pag. 285 della sentenza il giudice del merito dimostra di aver fatto suo dei criteri derivati dall'art. 133 c.p. per escludere che ricorresse un motivo favorevole capace si sovvertire il giudizio gravemente negativo derivante dalla spiccata gravità dei fatti. I ricorsi proposti nell'interesse di ER SC e ER GI sono fondati.
In relazione ad essi ci si riporta alle osservazioni svolte con riferimento alla posizione di AR, essendo comune il motivo relativo alla mancanza della necessaria argomentazione sul dolo specifico dei reati contestati sub N) ed O).
Per quanto invece concerne le ulteriori doglianze degli imputati riguardanti la asserita assenza di motivazione in ordine alla documentazione offerta a dimostrazione della liceità delle operazioni commerciali relative all'acquisito dell'impianto di calcestruzzo da parte della ON, se ne rileva la infondatezza. La trama argomentativa cui hanno fatto ricorso i giudici del merito è coesa e del tutto logica, attenendo alla dimostrazione che sia la società ON che la CC ES appartenevano di fatto, al di là delle formali intestazioni, alla famiglia ER, per questa dovendosi intendere richiamati sia il EG cl. 1950 rimasto ucciso che ER LO detto OA e i di lui figli SC e GI.
La documentazione della difesa, ove tendente come riferito nei motivi di ricorso, a dimostrare la modalità di acquisizione dell'impianto, era pertanto, come correttamene rilevato dal giudice del merito, del tutto inidonea a sovvertire l'impianto della sentenza, posto che è concordemente acquisito che l'acquisto avvenne con mutuo bancario. Il fatto è che la sentenza lumeggia la imponente mole di elementi che caratterizzano il ruolo dei ricorrenti come veri e propri domini delle due società e quello, di pari caratura, del PA detto "OA", emergente dalle conversazioni riportate, sicché anche la lamentata mancanza motivazionale non si configura, neppure alla stregua dei motivi di ricorso, se non come la sollecitazione a procedere ad una rinnovata valutazione degli elementi di prova che, nel nucleo essenziale, continuano ad essere quelli utilizzati in sentenza.
Alla obiezione della difesa che le telefonate avevano riguardo alla figura, essa sì di spicco relativamente al sodalizio, del ER EG deceduto, la Corte d'altra parte ha fornito ampia ed esauriente risposta indicando in modo completo e coerente le ragioni per le quali il riferimento delle conversazioni ai ER riguardava non solo il detto EG ma anche il LO detto OA. E il corrispondente motivo di ricorso, costituendo una riedizione di quello di appello, rivela per ciò stesso un chiaro profilo di inammissibilità per genericità.
Il ricorso proposto da AR AN è infondato.
Egli è accusato del reato sub I), ossia dell'abuso di ufficio commesso nella qualità di progettista dell'opera denominata "progetto di massima per la ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare Lombardo Radice" in Custonaci, in concorso con IC (progettista come il ricorrente), Lo DI (assessore LLPP della Regione Sicilia il quale dirigeva la istruttoria delle domande ed emetteva il decreto assessoriale del 28 maggio 2001 per favorire l'inserimento del progetto fra quelli da finanziare), NO (membro dell'Ufficio di gabinetto dell'assessorato, preposto alla istruttoria delle domande di accesso ai finanziamenti per l'edilizia). L'accusa era quella di avere, ciascuno nel proprio ruolo, e nella comune consapevolezza che il progetto non era ammissibile perché mancante di requisiti decisivi previsti dal decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000, procurato l'ingiusto finanziamento pubblico al progetto stesso.
In primo luogo il ricorrente censura il passaggio della sentenza nella quale si costruisce la fattispecie concreta di cui all'art. 323 c.p. sostenendo che egli è incorso in una dolosa violazione di
"Regolamento", quest'ultimo essendo rappresentato dal decreto dell'Assessorato ai LLPP della Regione Sicilia in data 11 ottobre 2000, che ha recepito la Circolare attuativa relativa alla programmazione dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica. Sul punto occorre prendere le mosse dall'orientamento, già espresso più volte da questa Corte, secondo cui la qualifica di "regolamento", agli effetti di cui all'art. 323 cod. pen., spetta alle sole fonti sub-primarie adottate attraverso un iter regolamentare configurato da un provvedimento di legge ed in tal senso formalizzato con la qualifica espressa dell'atto come regolamento, alla cui violazione soltanto il legislatore circoscrive la previsione di norma penale in bianco in cui parzialmente si risolve il precetto dell'art. 323 cod. pen.(rv 217402). Occorre, in altri termini, che la norma violata, oltre a non essere genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma tale da comportare il divieto puntuale di un comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, abbia anche i caratteri sia formali che sostanziali dei regolamenti (rv 210224). Nella specie, non risulta che la Corte di merito abbia chiarito nei termini detti quale iter configurato da un provvedimento di legge istitutivo di un "potere regolamentare" in capo all'Assessore LLPP sarebbe stato seguito nella specie, essendosi fatto riferimento ad un decreto assessoriale emesso nell'ottobre 2000, quando, per effetto della modifica apportata all'art. 121 Cost., comma 2 dalla L. Cost. n. 1 del 1999 in tema di potestà regolamentare nell'ambito degli organi regionali, la Corte Costituzionale (sent. n. 313 del 2003) aveva già evidenziato che la scelta organizzativa della Regione non può che essere quella contenuta in una disposizione dello Statuto regionale.
Ebbene, a differenza che nelle Regioni ordinarie, è vero che nella Regione siciliana l'Assessore rileva non solo come membro dell'organo collegiale ma anche come titolare di un ufficio monocratico, essendo abilitato, nell'esercizio di competenze proprie, ad adottare provvedimenti, relativi al ramo di servizi assegnatogli, dotati di efficacia esterna: una competenza omologa a quella che le leggi nazionali attribuiscono ai singoli ministri della repubblica, come rilevato da T.A.R. Sicilia, Sez. 1^, 2 novembre 1991, n. 587, alla luce del disposto del l'art. 20, comma 1, dello statuto e dal D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (t.u. sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana).
Da ciò solo, però, non consegue ovviamente che ogni atto amministrativo dell'Assessore, pur dotato di efficacia esterna, abbia anche natura e forza di "regolamento".
Alla obiezione della difesa che nella Regione siciliana la potestà regolamentare è intestata unicamente in capo alla giunta, non essendo mai stata introdotta (diversamente da quanto previsto a livello statale per i Ministri dalla L. 23 agosto 1988, n. 400) in favore dei singoli Assessori regionali, non si rinviene, invero, replica adeguata nella motivazione.
Si rinviene, tuttavia, nella motivazione della sentenza la affermazione che una delle violazioni normative che valeva a rendere inammissibile la proposta di finanziamento - data dalla "mancanza della attestazione di conformità resa ai sensi della L.R. n. 25 del 1993, art. 154" - atteneva ad una disposizione che era prevista non solo dalla circolare attuativa recepita dal decreto dell'Assessorato LLPP dell'1 ottobre 2000, ma direttamente dalla normativa regionale, normativa di rango primario.
Deve dunque intendersi che la doglianza della difesa sulla natura regolamentare o meno del decreto dell'Assessorato dell'ottobre 2000 non presenti i caratteri della decisività e debba essere accantonata.
Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi la censura riguardante la presunta irrilevanza della violazione di cui al punto 4.1.1 del decreto assessoriale, prevista non a pena di inammissibilità.
Invero, tale doglianza non è centrata con riferimento alla normativa regionale citata, che è la fonte legale in riferimento alla quale si ritiene posta in essere la violazione rilevante ai sensi dell'art.323 c.p.. In terzo luogo, risulta infondato anche il motivo sulla assunta carenza di prove riguardanti il previo accordo tra il progettista e i pubblici ufficiali.
Si chiede di far valere l'orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità del reato quando il privato si sia limitato a presentare una domanda di adozione di atto illegittimo, in assenza di prova di accordo con il pubblico amministratore che poi eventualmente l'accolga (rv 227025).
Tale citazione giurisprudenziale, del tutto condivisibile, non coglie nel segno poiché nel caso in esame ciò che viene ritenuto accreditato è proprio il fatto della esistenza non di una mera coincidenza di autonomi interessi e/o di mera vicinanza politica ma di una previa intesa del progettista con i pubblici funzionari. Sono citate numerose conversazioni tra AR e IC (coimputato) nonché tra AR e altro soggetto rimasto non identificato, dal tenore delle quali, debitamente analizzato secondo una progressione logica del tutto plausibile, sono stati ricavati sicuri indici del coinvolgimento del ricorrente in un disegno criminoso con i pubblici funzionari Lo DI e NO, al fine di ottenere di presentare e far approvare il progetto di cui alla imputazione nonostante lo stesso fosse in violazione alla legge regionali individuata e presentasse tali e tante irregolarità da apparire lo strumento per un guadagno altrimenti illecito, propiziato proprio dai pubblici ufficiali dei quali si è detto.
Il ricorso di SS è manifestamente infondato.
Esso è incentrato sull'addebito del reato sub D) ossia di corruzione attiva per avere preso parte all'accordo in base al quale IF - titolare di fatto del consorzio ER - aveva promesso somme di denaro a Lo DI e AI S. (le cui qualifiche sono sopra specificate)in cambio della commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio: ossia della emissione di un decreto assessoriale (11 ottobre 2000) che consentiva l'affidamento in convenzione anziché mediante evidenza pubblica, di opere finanziate con contributi pubblici, con la conseguenza che in tale regime convenzionale erano stati affidati proprio al consorzio ER lavori concernenti il programma di riqualificazione urbana dell'area Monserrato Villaseta in Agrigento. Egli contesta la correttezza dell'inquadramento della condotta materiale attribuitagli - quella di intermediario in un affare illecito interessante terzi - come concorso nel reato di corruzione a questi addebitato. Deve rimarcarsi come del tutto erronea la prospettazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato definito dai giudici di merito "mediatore" nell'affare illecito di natura corruttiva e non anche concorrente.
Concorrente morale nel reato di corruzione è anche colui che rafforza l'altrui proposito criminoso e, come la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, il contributo psicologico non è necessario che intervenga nella fase ideativa del reato ma è sufficiente che si inserisca anche solo quale sostegno alla altrui attività esecutiva (rv 195754). La partecipazione di più persone, cioè, non esige necessariamente che tutti i concorrenti pongano in essere un'attività insostituibile e necessaria rispetto all'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale (rv 184300).
Sulla base di tali principi non è chi non veda come la condotta del "mediatore" o anche del "garante" del buon risultato della operazione corruttiva rientri nel paradigma dell'art. 110 c.p. e pertanto assuma rilevanza penale la condotta addebitata al SS che è stata, per l'appunto, quella di essere stato chiamato in causa dai pubblici funzionari corrotti e di avere operato per spendere la propria influenza al fine di rafforzare un accordo precedentemente preso da IF con questi ultimi soggetti e rendere possibile che l'accordo stesso andasse a buon fine, come era rimasto dimostrato dal perfezionamento del contratto per il quale le tangenti erano state pattuite.
Parimenti inammissibile è la censura sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha fatto uso dei poteri discrezionali riconosciuti in materia, nel rispetto dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. Ha ricordato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, non esente da precedenti penali, per escludere che ricorresse un fatto positivo capace di incidere su tale quadro ai fini della attenuazione del trattamento sanzionatorio relativo allo specifico reato rimasto addebitato.
Le censure del ricorrente, sul punto, viceversa, non potendo fare riferimento a vistose lacune della motivazione o a manifesta illogicità, sollecitano semplicemente, ma del tutto inammissibilmente, una diversa valutazione di emergenze da parte del giudice di legittimità, in luogo della valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorso proposto da IF è infondato.
Egli è accusato del reato sub D), specificato a proposito della posizione che precede.
La difesa prende le mosse dalla ampia motivazione dedicata in sentenza alla dimostrazione che la convenzione per il programma di recupero della area urbana Monserrato-Villaseta, stipulata nel luglio 2001 tra il consorzio ER facente capo a IF e lo IA sarebbe stata il frutto di una attività corruttiva posta in essere dallo stesso IF e da SS nei confronti dell'assessore regionale ai LLPP, EN Lo DI: questi, in cambio, aveva emesso, come detto, il decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000 che rendeva possibile procedere alla convenzione anziché alla gara pubblica, come invece previsto dalle norme del Ministero dei LLPP. Ebbene, sostiene il ricorrente, che il decreto assessoriale non solo non si era posto in contrasto con la normativa ministeriale ma, in più, non avrebbe comunque incontrato limiti nella detta normativa, rispetto alla quale avrebbe potuto tranquillamente innovare - ovviamente nel rispetto delle leggi statali di riferimento - stante il carattere pariordinato delle fonti normative rappresentate dal decreto ministeriale, da un lato, e, dall'altro, dal decreto emanato dall'assessore ai LLPP in una regione come la Sicilia che è titolare, in materia urbanistica, di potestà legislativa esclusiva. In sostanza, la tesi sostenuta dalla difesa è quella della impossibilità di qualificare il decreto adottato dal Lo DI come illegittimo, dal punto di vista della legittimazione ossia della osservanza del principio di legalità. Il rilievo però non è decisivo poiché se la illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro agli interessi privati (rv 213054). Deve cioè osservarsi, in sintonia del resto con la giurisprudenza di questa Corte, che anche nell'ambito delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale può ravvisarsi - ed è stata nella specie ravvisata - la contrarietà ai doveri di ufficio quando il pubblico ufficiale medesimo ponga in essere atti formalmente regolari ma prescindendo volutamente - in presenza di un accordo corruttivo - dall'osservanza dei doveri a lui incombenti, ossia quantomeno a quelli di imparzialità e buon andamento della cosa pubblica. Ne consegue che il reato ex art. 319 c.p. è ben configurabile quando un pubblico amministratore investito di potere decisionale apporti, sulla base di intese corruttive, modifiche ad un assetto normativo così da modellare le determinazioni amministrative che da quello dipendono in modo utile alle esigenze di determinate imprese (v. in tal senso anche 228378).
Ora, la sentenza si è assai dilungata sulla dimostrazione che il decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000 aveva dato una lettura ed una interpretazione dei decreti ministeriali del 1994 assolutamente discordanti rispetto al relativo testo così da rendere possibile il ricorso allo strumento della convenzione con il privato, invece precluso dalla normativa preesistente.
Ma ciò che deve essere segnalato è che il nucleo rilevante di tale affermazione non è nella affermazione della "discordanza" rispetto ai decreti ministeriali (la quale, come detto sarebbe stata solo uno dei possibili indici della contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio) quanto in quella delle ragioni di carattere privato, rimaste accertate, per le quali quel decreto venne adottato. La sentenza impugnata sottolinea infatti del tutto appropriatamente a pag. 218 che la tesi difensiva, riguardante l'aspetto formale della competenza o meno dell'assessore siciliano ad emettere il decreto "non esclude la contrarietà ai doveri di ufficio della condotta posta in essere da Lo DI la cui attività, (culminata nella emanazione del citato decreto assessoriale) deve considerarsi illegittima ed arbitraria essendo finalizzata a favorire (in modo subdolo) gli interessi della ER, in cambio della promessa di un cospicuo compenso".
Perché un dato è certo e incontroverso, alla luce della sentenza e dei motivi di ricorso: il decreto assessoriale non è la risultante di una piatta riedizione dei decreti ministeriali. Esso, piuttosto, ha dato un assetto nuovo alla materia degli strumenti esecutivi per l'affidamento delle opere pubbliche nella Regione: ha attestato cioè che il criterio per la individuazione del regime giuridico da adottare ai fini della scelta della impresa esecutrice (finanziamento pubblico dell'opera inferiore o superiore al 50%) fosse da rapportare non al "costo del singolo intervento edilizio" ma al "costo complessivo del programma": un costo nel quale erano destinate a confluire opere pubbliche ma anche opere private sicuramente da finanziare con denaro privato, con la conseguenza di ampliare enormemente la casistica del lecito ricorso alla convenzione privata in luogo della gara pubblica. E ciò che è stato dimostrato in modo congruo, nonostante le censure del ricorrente nel secondo motivo di ricorso, è proprio la finalizzazione della attività istituzionale alla realizzazione di interessi privati in cambio della promessa di una somma di denaro.
Le conversazioni ritenute sintomatiche dell'accordo corruttivo coinvolgente lo stesso IF, oltre a SS e ai pubblici ufficiali (26 gennaio 2002 e 18 marzo 2002) sono state analizzate dai giudici di merito, in sè e nel rapporto cronologico con l'atto dell'ufficio che doveva essere "comperato", con completezza e correttezza della ricerca semantica e logica e tanto basta a rendere la motivazione resa non ulteriormente sindacabile nella presente sede di legittimità ove la interpretazione della prova è preclusa. Appare del tutto plausibile il ritenuto riferimento a percentuali per la individuazione del quantum della tangente da pagare;
logico e coerente con l'intero testo delle conversazioni il ritenuto coinvolgimento dello IF quale soggetto titolare del consorzio ER interessato alla stipula dei contratti esecutivi, di cui non ci si fidava del tutto per il pagamento del prezzo illecito;
coerente il riferimento alla necessità del ricorso al SS per definire un accordo fino a quel momento solo "provvisorio"e comunque instabile con lo IF;
plausibile la messa in relazione della telefonata del 18 marzo con la data del 19 marzo nella quale si sottoscrisse il contratto tra IA e ER.
A fronte del compatto tessuto argomentativo offerto dalla Corte di merito, le censure del ricorrente si pongono come inammissibili tentativi di screditare la interpretazione della singola conversazione, il singolo passaggio motivazionale laddove è evidente che se una frase enucleata dal contesto difficilmente evidenzia un senso compiuto, è viceversa altrettanto vero che il significato di una espressione anche tronca ben può emergere dalla sua contestualizzazione e da una lettura coordinata con le frasi precedenti e successive oltre che con fatti storici obiettivi che ne illuminano il senso.
Per quanto infine concerne la omessa motivazione a proposito delle emergenze istruttorie segnalate con memoria depositata dalla difesa va evidenziato che non si tratta di vizio rilevante e decisivo. La prova che dalla contabilità della ER non emergevano flussi di denaro compatibili con il pagamento di una tangente era evenienza niente affatto capace di ribaltare il già apprezzato coacervo probatorio non facendo parte della contestazione e tantomeno della motivazione il fatto che il prezzo del reato fosse stato, oltre che promesso, necessariamente anche pagato.
Inammissibile è poi la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
Come già rilevato a proposito di analoga doglianza di SS. La Corte di merito ha fatto uso dei poteri discrezionali risconosciuti in materia, nel rispetto dei criteri posti dall'art.133 c.p.. Ha ricordato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, non esente da precedenti penali, per escludere che ricorresse un fatto positivo capace di incidere su tale quadro ai fini della attenuazione del trattamento sanzionatorio relativo allo specifico reato rimasto addebitato.
Le censure del ricorrente, sul punto, viceversa, non potendo fare riferimento a vistose lacune della motivazione o a manifesta illogicità, sollecitano semplicemente, ma del tutto inammissibilmente, una diversa valutazione di emergenze da parte del giudice di legittimità, in luogo della valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorso presentato nell'interesse del IC è da accogliere nei limiti che si indicheranno.
In relazione alla imputazione sub E) (specificato nel capitolo dedicato al coimputato GI), si rileva che questa consiste nel reato di concorso in abuso di ufficio e, al pari di quella sub I), è configurata in primo luogo come condotta in violazione del decreto dell'assessorato ai LLPP dell'1 ottobre 2000, pubblicato sulla GURS. Senonché, si afferma in sentenza che uno dei profili di illegittimità attinenti alla procedura sfociata nel provvedimento di finanziamento a favore del Comune di IC (quello cioè costituito dalla mancata produzione, unitamente alla domanda di finanziamento, del programma triennale delle opere pubbliche dell'ente proponente, nel quale l'opera da finanziare doveva essere inserita, nonché del relativo atto approvativo) era una "indicazione derivante da una precisa disposizione normativa primaria: la L.R. 29 aprile 1985, n. 21, art. 3, commi 7 e 8 (Norme per la esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia)".
Ne deriva la irrilevanza, in mancanza di diverse e specifiche censure del ricorrente sul punto, ai fini della configurazione dello specifico reato in parola, della natura regolamentare o meno del decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000.
Sulla idoneità della violazione alla norma regionale citata, a integrare l'elemento oggettivo del reato, il ricorrente si avvantaggia comunque della estensione della impugnazione articolata sul punto da GI.
Passando alle censure mosse dal ricorrente, occorre affrontare innanzitutto quella con la quale si chiede di far valere l'orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità del reato quando il privato si sia limitato a presentare una domanda di adozione di atto illegittimo, in assenza di prova di accordo con il pubblico amministratore che poi eventualmente l'accolga (227025). Tale citazione giurisprudenziale, del tutto condivisibile, sembrerebbe non cogliere nel segno poiché nel caso in esame ciò che viene ritenuta accreditata è proprio la esistenza non di una mera coincidenza di autonomi interessi e/o di mera vicinanza politica ma di una previa intesa del progettista con pubblico funzionario. Il fatto è, però, che l'intesa è desunta dal contenuto di conversazioni intercettate, e, essenzialmente, da quella del 30 gennaio 2001 tutta ruotante, ad avviso dei giudici, attorno ad un presunto accorcio fra Lo DI da un lato e i progettisti (IC compreso) dei lavori di completamento del complesso parrocchiale Sacra Famiglia di IC.
Ebbene, il riferimento dell'accordo illecito che traspare da detta conversazione attiene, secondo i giudici, al "discorso del seminario" avente importo pari a 9 miliardi e 8 ossia identico a quello relativo al complesso parrocchiale Sacra Famiglia desumibile dal DA 28 maggio 2001 (pag. 236).
Senonché, a pag. 232 della stessa sentenza era stato premesso, invece, che il reato in questione attiene al finanziamento del complesso parrocchiale Sacra famiglia di IC per un importo di 6 miliardi e novecentomila.
Non vi è coincidenza, in altri termini, tra il fatto descritto che si intende provato e il mezzo di prova utilizzato che sembra attenere ad una intesa relativa ad una diversa opera.
Sul punto la contraddizione da luogo a una manifesta illogicità della motivazione che il giudice del rinvio dovrà, se possibile, ricomporre con idonea argomentazione.
In merito al reato contestato al capo G). L'abuso di ufficio commesso in concorso con NO e Lo DI per avere consentito, in violazione del decreto assessoriale dell'1 ottobre 2000 e della L.R. 10 agosto 1978 modificata nel 1998, il finanziamento pubblico del progetto per la realizzazione di scuola materna nel Comune di Cinisi) va premesso che l'abuso è ritenuto integrato, in sentenza (p. 243) con riferimento non solo alla violazione del decreto assessoriale citato, ma anche della normativa regionale e sul punto non sono sollevate questioni particolari dall'interessato. Inoltre, il vizio di motivazione dedotto viene articolato come una contestazione al modo col quale il giudice del merito ha valutato la prova.
Tale deduzione è però inammissibile in Cassazione se non si traduca in una mancata valutazione di emergenze decisive o nella manifestamente illogica analisi delle risultanze. La esistenza di un accordo illecito tra il ricorrente e i pubblici ufficiali operanti a livello regionale con poteri istruttori e decisionali in tema di finanziamenti di opere pubbliche è stato costruito in maniera più che plausibile valorizzando le convergenze delle numerose risultanze acquisite, ossia la palese consecutiva di anomalie e violazioni non solo di parametri normativi ma anche di regole di buona amministrazione. Ed è corretto desumere la prova dell'illecito accordo tra intranei ed extraneus ai fini della configurazione del reato ex art.323 anche dalla quantità e qualità delle violazioni, lasciate immuni da censure, nella procedura amministrativa volta al conseguimento di un atto dalla evidente portata patrimoniale, in assenza di elementi di segno contrario ed in presenza, viceversa, di indici sintomatici di un accordo di carattere generale fra gli stessi soggetti.
Nella specie, tale accordo generale è stato correttamente desunto essenzialmente dalle dichiarazioni di CR, sindaco di IC, riguardanti proprio le sollecitazioni del IC a profittare della situazione favorevole offerta dalla giunta regionale (17 maggio 2004).
In merito alla imputazione sub I) (specificata nell'esame della posizione di AR) occorre subito rilevare che debbono estendersi al ricorrente le osservazioni già formulate in riferimento alla posizione del coindagato AR. In più, si evidenzia che le doglianze non sostanziano un vizio apprezzabile ex art. 606 c.p.p. ma sollecitano una inammissibile diversa valutazione di prove, invece riservata in via esclusiva al giudice del merito il quale, nella specie, ha fornito un quadro completo e ragionato delle diverse conversazioni intercettate, nonché del relativo tenore e del connesso plausibile significato, alla luce degli accadimenti oggettivi.
Le conversazioni utilizzate non solo coinvolgono personalmente il IC (v. ad es. p. 253) ma hanno fatto registrare accadimenti (intervento nel colloquio del geometra cacciatore) che hanno consentito di ancorare del tutto ragionevolmente l'identificazione del progetto del quale si stava discutendo, in termini di illegalità, al sindaco del Comune di Custonaci. La sentenza ha fondatamente argomentato che la richiesta di finanziamento, in mancanza dell'accordo illecito, sarebbe stata rigettata in virtù della mancata allegazione della necessaria documentazione ed anche in quanto depositata oltre i termini di legge, secondo quanto appreso dalla lettura delle prove offerta dai giudici di merito, come detto ancorata ad un ragionamento logico che non meriterebbe censure neanche in presenza di interpretazioni alternative e ugualmente plausibili.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali in tema di attenuante ex artt. 323 bis e 114 c.p.. Quanto alla prima questione si ritiene che la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (rv 231444). Ciò significa che il giudizio negativo su una delle dette componenti, che debbono essere entrambe verificate, è di per sè sufficiente ad escludere la ricorrenza della speciale attenuante, come correttamente ha deciso il giudice dell'appello, senza che, pertanto, possa assegnarsi rilievo, come vorrebbe il ricorrente, a caratteristiche soggettive della vicenda. Sotto il secondo profilo, contestare che la qualità di progettista del IC sia incompatibile, in relazione al reato di abuso di ufficio in opere pubbliche, con la posizione del tutto marginale richiesta dall'art. 114 c.p., significa contestare la valutazione della prova e richiedere un diverso giudizio di fatto rispetto a quello già debitamente effettuato dal giudice del merito, inammissibile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di RR EN, EN LO e SS LO consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna degli stessi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che appare equo determinare in mille Euro per ciascuno.
Al rigetto del ricorso di IF AN e alla declaratoria di inammissibilità di quello presentato da SS LO, riguardanti il reato sub D) consegue la condanna degli stessi alla rifusione delle spese della parte civile IA, costituitasi nei confronti di tali imputati, spese che, sulla base delle richieste formulate nella nota depositata, liquida nella complessiva misura di Euro 3.700,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di RR NZ, nei confronti del quale ha depositato nota spese il costituito Comune di IC, consegue la condanna dello stesso alla rifusione delle dette spese, sostenute nel grado, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Sul ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello:
- annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS LO, limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A) nonché alla esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al capo D); rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Di EL AN, RR EG, CO LO, OR SE, OR IC e AR AN.
Sui ricorsi degli imputati:
- annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LO, ER SC e ER GI in relazione ai capi N) ed O) nonché nei confronti di ER LO limitatamente agli stessi capi N) ed O) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta il ricorso di ER LO nel resto;
- annulla la sentenza impugnata nei confronti di GI EL (capo E) e nei confronti di IC NI limitatamente al detto capo E) con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per nuovo giudizio;
rigetta nel resto il ricorso del IC;
- rigetta i ricorsi di EN NI, IF AN e AR AN e dichiara inammissibili i ricorsi di RR EN, EN LO e SS LO;
condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali ed inoltre RR EN, EN LO e SS LO al versamento, ciascuno, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro mille. - condanna SS LO e IF AN alla rifusione in solido delle sostenute nel grado dalla parte civile IA che liquida nella complessiva misura di Euro 3.700,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
- condanna RR NZ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di IC che liquida in complessivi Euro 2.700,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008