Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 5
CASS
Sentenza 20 aprile 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.

Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite (di nuovo) la questione della mancata trasmissione
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 5
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5
Data del deposito : 20 aprile 1994

Testo completo