Sentenza 20 aprile 1994
Massime • 2
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.
Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite (di nuovo) la questione della mancata trasmissioneGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Udienza in
1. Dott. Piero CALLÀ Consigliere Camera di
2. " RN VA " Consiglio in
3. " AS TR " data 20.4.199
4. " IN VA " SENTENZA N. 5
5. " NO RI " R.G.N.
6. " FF ND " N. 30595/93
7. " Mauro Domenico LOSAPIO (Rel.) "
8. " IO AN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ EG GA nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale (del riesame) di Avellino del 22 settembre 1993;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mauro Domenico LOSAPIO;
Udita, procedendosi con il rito di cui all'art. 127 c.p.p., la requisitoria del pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per caducazione del titolo cautelare.
Udito il difensore: avv. Enrico Falcolini il quale, nel riportarsi alla memoria del 9 aprile 1994, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Premesso:
1. che il tribunale (del riesame) di Avellino, con l'ordinanza impugnata, confermò il sequestro preventivo, disposto dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, di una piscina in via di realizzazione, per la costruzione della quale la ricorrente aveva ottenuto concessione edilizia;
2. che, avverso tale provvedimento, reso il 22 settembre 1993, e notificato il 28 successivo, EG GA IZ ricorre per cassazione, con atto prodotto il 9 ottobre 1993, deducendo due mezzi di annullamento: (1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 324, 309 del codice di procedura penale e 240-bis del d.lg. n.271/1989, per omessa declaratoria di caducazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare reale a seguito della mancata assunzione della decisione in riesame entro il decimo giorno dalla trasmissione degli atti al tribunale competente;
(2) vizio di motivazione (mancata e manifesta illogicità) per omessa considerazione della circostanza che il manufatto, al momento dell'imposizione della cautela, non si trovava nella disponibilità della ricorrente in quanto oggetto di provvedimento di sospensione dei lavori emesso dal Sindaco del comune di ubicazione e che, per questo, non esisteva il pericolo che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze;
3. che la Sezione terza, alla quale il ricorso era stato assegnato, lo ha riemesso alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di contrasto giurisprudenziale quanto a: (a) l'individuazione del termine per proporre ricorso per cassazione, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.; (b) l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale anche nei procedimenti incidentali concernenti le misure cautelari reali. Rilevato:
4. che in ordine alla prima questione (a), mentre con Sez.III, "c.c." 22 giugno 1993, Antonioli, è stato ritenuto che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di misura cautelare reale va presentato nei dieci giorni successivi alla comunicazione, o notificazione del provvedimento, con Sez.III, 'c.c.' 17 dicembre 1993, Branco, è stato sostenuto che il termine per impugnare (in cassazione) deve ritenersi quello ordinario prescritto dall'art. 585, comma 1 lett. a), c.p.p. con decorrenza secondo quanto stabilito dallo stesso art. comma 2 lett. a);
5. che, quanto alla seconda questione (b), pur prevalendo, nella giurisprudenza della Corte, l'indirizzo secondo il quale la sospensione dei termini in periodo feriale si applica anche ai procedimenti incidentali in tema di misure cautelari, salvo quanto a quelli, più in particolare, concernenti le misure personali, la facoltà di rinunzia da parte dell'imputato-indagato che versi in stato di custodia cautelare, ovvero del suo difensore (cfr.: Sez.VI, 'c.c.' 4 marzo 1993, Gargiulo;
Sez.I, 'c.c.' 27 gennaio 1993,
Santomauro; Sez. III, 'c.c.' 10 dicembre 1992, Orlandi;
Sez.I, 'c.c.' 19 novembre 1992, Rosati;
Sez.I, 'c.c.' 19 novembre 1992,
Mancini; Sez.V, 'c.c.' 12 novembre 1991, Del Pizzo;
sez. IV, 'c.c.' 10 maggio 1991, Parisi), invece, Sez.VI, 'c.c.' 18 marzo 1993, Ungarelli e Sez.VI, 'c.c.' 14 dicembre 1991, Muscatello, hanno sostenuto l'inapplicabilità della disposizione sospensiva nella materia che ci occupa.
Ritenuto:
6. che, in assenza di specifica disposizione derogatoria e nella inutilizzabilità, ai fini della decisione sulla questione avanti sunteggiata sub (a), del rinvio, operato dal comma 3 dell'art. 325 c.p.p., ai commi 3 e 4 dell'art. 311 s.c. (nei quali è disciplinata la forma del ricorso e sono delineate le facoltà della parte quanto a motivi aggiunti), il termine per ricorrere per cassazione, ex art.325, comma 1, c.p.p., è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1 lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, con decorrenza dal momento della comunicazione-notificazione, secondo il disposto del comma 2 lett.a) dello stesso art. 582;
7. che, pertanto, il ricorso risulta ammissibile in rito;
8. che anche al procedimento incidentale concernente l'impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari reali va applicata la disposizione sospensiva dei termini processuali in periodo feriale, di cui all'art. 240-bis disp. att. c.p.p., come introdotto dall'art.1 d.lg.20 luglio 1990 n.193, sostitutivo dell'art.2 della legge 7 ottobre 1969 n.742;
9. che a tale conclusione conduce la considerazione dell'ampiezza della formulazione del comma 1 dell'art.240-bis ora richiamato, la quale coinvolge tutti i termini procedurali in materia penale, compresa la fase delle indagini preliminari, e, quindi, a ben guardare, anche i procedimenti con detenuti, come si evince dal rilievo che a chi si ritrovi in stato di custodia cautelare, e al suo difensore, è attribuita facoltà di rendere inoperativa la sospensione mediante rinunzia, la quale si pone, pertanto, come atto d'impulso processuale rimesso alla determinazione della parte, ed è espressiva di un sottostante diritto in relazione al quale è prevista "rinunzia" solo nella consistenza della circostanza dello stato di custodia cautelare imposto al soggetto interessato;
10. che le altre ipotesi d'esclusione della sospensione dei termini (in periodo feriale), tipizzate con precisione dal medesimo art.2 l. n.742/1969 (come sopra modificato), prevedono tutte un provvedimento del magistrato e trovano radice in situazioni obiettive (compimento di attività piuttosto che formulazione di giudizio) concernenti la funzionalità o le finalità del processo, in relazione alle quali una connessione con la procedura impugnatoria non appare individuabile;
sicché da dette (altre ipotesi) nessun contrasto ermeneutico può trarsi avverso l'enunciata decisione;
11. che alla stessa conclusione deve pervenirsi quanto alla specifica normativa concernente i procedimenti di criminalità organizzata (art.21-bis d.l. 8/6/1992 n.306, conv., con modif., dalla legge 7/8/1992 n.356);
12. che, considerata la ratio della norma in disamina (art. 240- bis disp. att. c.p.p.) quale, da un canto, vuole consentire agli avvocati ed ausiliari, in conformità allo spirito del precetto ex art. 36, comma 3, della Cost. - che fa del riposo annuale un diritto-dovere irrinunziabile -, un congruo periodo di riposo scevro da preoccupazioni di pregiudizievole decorso di termini, dall'altro canto, vuole scongiurare che, a causa dell'allontanamento dal luogo di residenza per la fruizione del periodo di riposo annuale, il cittadino, coinvolto in un procedimento, sia pregiudicato dal decorso dei termini e nella scelta della difesa tecnica - per difficoltà di reperimento del professionista di fiducia - con probabile compromissione dei suoi interessi, appare plausibile ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire una regola generale di sospensione operando, nel bilanciare i diversi e contrastanti interessi, una scelta a favore di quelli sopra enunciati rispetto all'esigenza di celerità fisiologica in tutti i procedimenti penali, ed in specifico nelle fasi di applicazione di misure cautelari, facendo eccezione condizionata (alla opzione di rinuncia) solo per il caso emergenziale di procedimento con imputato - indagato che ha perso la libertà personale (bene di massimo rilievo civico e, per questo, giustificatorio dell'unica situazione d'eccezione), così esprimendo anche, per implicito, il tasso di valore attribuito alla legge sospensiva;
13. che, conclusivamente sul punto, escluso che tra le situazioni procedimentali d'urgenza, disciplinate dalla richiamata disposizione ex art. 240 - bis, rientri quella di richiesta di riesame avverso provvedimento di cautela reale, è da condividersi l'ordinanza impugnata, laddove ha deciso che l'udienza per la discussione in camera di consiglio, sulla richiesta di riesame, non poteva essere tenuta nel periodo feriale a causa della non decorrenza del termine dilatorio, al quale l'indagata aveva diritto (art. 324, comma 6, c.p.p.); dal che discende, ulteriormente, che il termine di dieci giorni, di cui alla combinazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, c.p.p., cominciò a decorrere, nel caso di specie, dal 15 settembre 1993:la decisione assunta il 22 successivo risulta, quindi, tempestiva;
14. che, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato;
15. che anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto non sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la misura cautelare reale preventiva, tesa ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e l'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal sindaco, la quale ha solo finalità di carattere amministrativo - urbanistico e, quindi, di ben limitata portata rispetto allo interesse tutelato dalla norma processuale penale;
16. che al rigetto del ricorso segue, secondo la disposizione dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.
P. T. M.
La Corte, visti gli artt. 611, 615, 616, 618 codice di procedura penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma il dì 20 Aprile 1994.