Codice Penale-art. 520 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
6 marzo 1996
6 marzo 1996
Commentari • 41
- 1. Cassazione penale n. 5321/2004https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) I delitti contro la libertà sessuale commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 520 c.p. (qualità di pubblico ufficiale), non è necessario che il pubblico ufficiale abbia commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti la funzione, essendo sufficiente che tra la qualità del colpevole ed il fatto esista un nesso causale. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua in relazione agli atti di libidine commessi da un insegnante nei confronti di un'alunna).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 38
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2012, n. 19419Provvedimento: […] L'interpretazione "restrittiva" della nozione di "abuso di autorità" viene quindi fondata sulla ritenuta continuità normativa con l'abrogato art. 520 cod. pen.. […]Leggi di più...
- posizione di supremazia derivante da autorità pubblica o privata·
- configurabilità·
- abuso di autorità·
- nozione·
- reati contro la persona·
- delitti contro la libertà individuale·
- violenza sessuale