Sentenza 8 maggio 1996
Massime • 1
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella quale è stato ritenuto inammissibile l'appello presentato dal P.M. il 20 settembre 1995 avverso provvedimenti del G.I.P. dichiarativi della cessazione di efficacia della misura cautelare in date 11 agosto e 9 settembre 1995). (Conf. Sez. Un., 8 maggio 1996 n. 13, Giammaria, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/05/1996, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio La Torre Presidente R.G.N.
Dott. Guido Guasco Componente 38003/95
Dott. Gaetano Suriano "
Dott. Vincenzo Auriemma "
Dott. Vincenzo Valente "
Dott. Giovanni D'Urso "
Dott. Francesco Morelli "
Dott. Antonio Morgigni "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA EL;
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari del 25.10.1995;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. S. Suraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza;
Udito il difensore avv. A. Gaito;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4 maggio 1995, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IA EL, indagato per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 74 commi 1, 2 e 3, 73 commi 1 e 6 D.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associato ad un gruppo organizzato per l'acquisto, la raffinazione, il trasporto ed il commercio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina). I presupposti legittimanti la misura cautelare erano costituiti, sotto l'aspetto indiziario: dalle dichiarazioni del coindagato Capriati, confortate dai riscontri tratti dalle intercettazioni telefoniche, nonché dai risultati delle indagini e dalle dichiarazioni di altri coindagati;
sotto il profilo delle esigenze cautelari: dalla valutazione legale di pericolosità di cui all'art.275, comma 3 c.p.p., con particolare riguardo al pericolo di fuga e di reiterazione criminosa (art. 274 lettere "b" e "c"). Con ordinanza datata 11 agosto 1995, il predetto giudice, su istanza di revoca presentata dal difensore, confermava la custodia cautelare in carcere sino al 10 settembre 1995 per consentire al pubblico ministero di svolgere l'ulteriore attività di indagine. Con provvedimento del 2 settembre 1995, il giudice per le indagini preliminari, preso atto del parere favorevole del pubblico ministero, sostituiva la misura coercitiva in carcere con gli arresti domiciliari. Successivamente, con ordinanza del 9 settembre 1995 dichiarava la cessazione dell'efficacia della misura cautelare, a seguito della scadenza del termine come sopra fissato. Il pubblico ministero presentava in data 20 settembre 1995 impugnazione avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari dell'11 agosto e del 9 settembre 1995, chiedendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 25 ottobre 1995, accoglieva l'appello del pubblico ministero, e disponeva il ripristino della misura cautelare, respingendo l'eccezione del IA di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto tardivamente proposta. Sosteneva il Tribunale, nella suddetta ordinanza, nel respingere l'eccezione di tardività dell'impugnazione in quanto presentata oltre il termine prescritto di dieci giorni, che la deroga alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, stabilita in materia di procedimenti per reati di criminalità organizzata dall'art.240 bis comma 2 delle norme coord. c.p.p. (comma inserito dall'art.21 bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356) non si riferisce a tutti i termini procedurali, ma soltanto a quelli previsti per il compimento delle indagini preliminari, con esclusione quindi dei termini relativi all'impugnazione dei provvedimenti de libertate.
Dal che - il Tribunale - traeva la piena operatività, in ordine al procedimento pendente, della sospensione dei termini durante il periodo feriale (ex art. 240 bis comma 1, aggiunto dal d. lg.20 luglio 1990 n. 193 e quindi la tempestività dell'impugnazione del pubblico ministero, presentata entro dieci giorni dalla cessazione della moratoria "feriale".
Il IA ha proposto ricorso per cassazione enunciando come motivo la tardività dell'impugnazione presentata dal pubblico ministero, il quale erroneamente si era avvalso della sospensione dei termini durante il periodo feriale. Deduceva, pertanto, il ricorrente la violazione del disposto dell'art.240 bis comma 2 cit., poiché nella deroga da questo contemplata dovevano ritenersi compresi anche i termini relativi ai procedimenti di impugnazione delle ordinanze custodiali.
La seconda sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il procedimento, rimetteva, con ordinanza del 16 febbraio 1996, il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art.618 c.p.p.. Nell'ordinanza veniva rilevato che la questione di diritto sottoposta all'esame della sezione, - concernente l'applicabilità del disposto del comma 2 dell'art.240 bis norme di coord. c.p.p. ("la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata") ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali -, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
Il Primo Presidente Aggiunto di questa Corte Suprema assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava l'odierna udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Le Sezioni Unite, ad esito dell'odierna udienza, decidevano nei termini di seguito esposti.
2 . Come rilevato nell'ordinanza di rimessione, la questione di diritto dedotta ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, incentrato sul significato da attribuire alla diversa formulazione del secondo comma dell'art.240 bis cit. ("La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera ...") rispetto al testo del primo comma dello stesso articolo ("... la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera...") e ciò sulla base del diverso modo di intendere la ratio sottesa alla deroga enunciata dal secondo comma, (nel quadro più generale della legge n. 356 del 1992 di conversione del d.l. n. 306 del 1992), e del rapporto processuale esistente tra le indagini preliminari, da un lato, ed i procedimenti incidentali in materia de libertate, dall'altro.
3. Secondo l'orientamento favorevole alla sospensione durante il periodo feriale dei termini processuali anche in materia di impugnazione dei provvedimenti de libertate emessi nella fase delle indagini preliminari - nei procedimenti per reati di criminalità organizzata -, deve ritenersi che il secondo comma dell'art.240 bis, laddove prevede testualmente la "sospensione dei termini delle indagini preliminari...", si riferisca non già alla " ... sospensione dei termini.... stabiliti per la fase delle indagini preliminari..." (come recita il primo comma), ma esclusivamente ai termini relativi all'attività di indagine del pubblico ministero, con esclusione quindi dei termini attinenti "al procedimento incidentale di riesame di natura giurisdizionale" (Sez. 1, 8 marzo 1994, Scialpi, Rv.196959; Sez. 2, 5 aprile 1994, Marafioti, Rv.201499).
La suddetta interpretazione del dato letterale troverebbe conferma nella ratio della normativa in materia di termini processuali, di cui al d.l. n. 306 del 1992 conv. nella legge n.356 del 1992, volta ad agevolare il pubblico ministero nello svolgimento delle indagini preliminari relative i reati di difficile accertamento;
come peraltro risulterebbe palese dalla previsione del raddoppio del termine previsto per le indagini preliminari e dalla semplificazione della procedura di proroga del termine stesso delle indagini preliminari (art. 6 d.l. cit.).
Orbene, - secondo la tesi in argomento - dire che con la norma in esame il legislatore abbia accolto l'esigenza di non sottoporre a moratoria il potere di indagine del pubblico ministero, non può avere come corollario l'estensibilità della prevista deroga ai procedimenti incidentali de libertate, ancorché relativi a provvedimenti cautelari emessi nella fase delle indagini preliminari. Difatti, - secondo l'orientamento in esame - la trattazione dei suddetti procedimenti non può incidere sullo svolgimento e sulla prosecuzione delle indagini preliminari;
con la conseguenza che a tali procedimenti rimane applicabile la disciplina generale, e cioè la sospensione dei termini nel periodo feriale con la facoltà, in caso di imputati in custodia cautelare, di rinuncia da parte degli imputati stessi o dei loro difensori.
Senza contare - viene aggiunto ancora (Sez. 1, 8 marzo 1994, Scialpi, cit.; Sez. 2, 5 aprile 1994, Marafioti, cit;
Sez. 6, 14 marzo 1995, Martinelli, Rv.200741) - che con la suddetta interpretazione si evita un'ingiustificata diversità di disciplina - quanto a sospensione nel periodo feriale - nell'ambito dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale, a seconda che siano stati adottati nella fase delle indagini preliminari (che si pretenderebbe esentati dalla sospensione), o nelle successive fasi del processo (che rimangono invece sospesi).
4 . Secondo l'orientamento contrario, l'interpretazione limitativa della portata del secondo comma " urta proprio contro il tenore letterale della norma", poiché la locuzione "sospensione dei termini delle indagini preliminari" è destinata ad assumere un significato globale in forza del rinvio in essa contenuto ai termini procedurali del primo comma;
il cui testo, appunto, recita "... sospensione dei termini... compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari" (Sez. 1, 23 marzo 1994, Parisi ed altri, Rv.196857;
Id., 23 marzo 1994. Lovreglio, Rv.196863).
Il suddetto modo di intendere la locuzione del secondo comma troverebbe conforto nella ratio della normativa in materia di reati di criminalità organizzata, poiché le medesime ragioni "di particolare urgenza per la estrema pericolosità sociale della criminalità organizzata", che escludono la sospensione delle indagini preliminari nel periodo feriale, valgono ad escludere detta sospensione nei procedimenti de libertate incidentali alla fase delle indagini preliminari.
Ed ancora (Sez. 6, 5 giugno 1995, Morra;
Id., 5 giugno 1995, Simeoli ed altri, Rv.201899), il principio, secondo il quale la deroga alla sospensione feriale comprende anche i termini concernenti le impugnazioni in materia di misure cautelari, trova conforto nell'interpretazione sistematica della normativa processuale. Difatti, i procedimenti incidentali quoad libertatem nella fase delle indagini preliminari non possono non seguire le stesse regole del procedimento cui ineriscono. A ciò si deve aggiungere - secondo tale tesi - che l'intento di accelerazione delle indagini relative a fatti di rilevante allarme sociale meglio si realizza con una più sollecita trattazione delle situazioni ad esse strumentali, come quelle relative alle misure cautelari, applicate, ad esempio, per esigenze attinenti al pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove (Sez. 6, 5 giugno 1995, Simeoli ed altri, cit.). 5 . Le Sezioni Unite condividono il suddetto ultimo orientamento giurisprudenziale. Accogliendo l'impostazione metodologica proposta da entrambi gli orientamenti - anche a parere di questo Collegio - la soluzione non può prescindere dall'interpretazione letterale e logico- sistematica della normativa di cui all'art.240 bis norme di coord., il quale, aggiunto dal d.lg.20 luglio 1990 n. 193 (recante la nuova disciplina della sospensione dei termini processuali in materia penale in sostituzione dell'art.2 l. 7 ottobre 1969 n. 742), è stato modificato con l'inserimento del comma secondo (oggetto della questione dedotta), per effetto dell'art.21 bis d.l. n. 306 conv. con I. 356 del 1992.
Tuttavia, appare opportuno, per conferire maggiore incisività ed efficacia al ragionamento, invertire l'ordine di esame dei punti in discussione, riservando al dato letterale, posto come prioritario da entrambi gli orientamenti, la trattazione nella parte conclusiva della presente motivazione.
Il testo normativo del 1990 (art. 240 bis cit.) ribadisce la regola generale ed automatica della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. A tale regola però vengono apportate una deroga ed alcune eccezioni, subordinate, queste ultime, ad una preventiva dichiarazione dell'autorità giudiziaria o delle parti. La deroga riguarda le ipotesi di cui all'art.467 c.p.p. (compimento di atti urgenti); le eccezioni si riferiscono ai casi in cui il giudice od il pubblico ministero (nell'imminente maturazione della prescrizione dei reati o scadenza dei termini cautelari - il giudice -, nonché in situazioni di massimi urgenza per il coimputato di atti, - entrambi -) possono dichiarare di voler procedere, facendo così venir meno la moratoria feriale.
Tra le eccezioni poi è compresa l'ipotesi prevista dal primo comma riguardante i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, nei quali la sospensione "non opera" qualora gli imputati medesimi od i loro difensori abbiano rinunciato alla sospensione dei termini procedurali.
Nel testo originario - come premesso - è stato introdotto il secondo comma dalla normativa del 1992, recante "modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
Come è stato osservato in alcune pronunce citate, il legislatore con il secondo comma (dell'art.240 bis), - nel quadro delle misure volte a far fronte ai gravi fenomeni malavitosi a livello sia di prevenzione che di repressione - ha inteso evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisse pause o decelerazioni che finivano per essere pregiudizievoli al risultato dell'attività stessa.
E, così, nell'art.6 d.l. cit. è stato previsto il raddoppio del termine delle indagini preliminari e la semplificazione della procedura di proroga di tale termine, e nell'art.21 bis è stato disposto che "la sospensione dei termini delle indagini preliminari.... non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata".
Con le citate norme, il legislatore ha inteso, pertanto, assicurare alle indagini preliminari, che costituiscono la fase essenziale per la formulazione dell'accusa e per dar corso all'accertamento giurisdizionale, celerità, prontezza ed efficacia rispetto a fenomeni di elevata pericolosità sociale, che esigono un tempestivo ed indilazionabile intervento dell'autorità giudiziaria.
6. Orbene, vista del suddetto scopo, non è sostenibile giuridicamente, ma neppure logicamente, che la norma sia indirizzata esclusivamente all'attività di indagine del pubblico ministero;
da una parte, perché in generale tale attività, - la quale pur sotto la direzione del pubblico ministero si avvale della polizia giudiziaria -, è fisiologicamente insuscettibile di una moratoria feriale, dall'altra, perché l'art.240 bis - nel testo del 1990 - già contempla il compimento in via eccezionale di atti richiedenti la partecipazione dei difensori (ex art. 360 c.p.p.), a seguito di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria. Parimenti, è del tutto insoddisfacente ricondurre la disciplina dei procedimenti incidentali de libertate alla regola generale di sospensione feriale di cui al comma primo dell'art.240 bis, che prevede un rimedio processale dal significato "unidirezionale", in quanto operativo solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato (per far valere le ragioni della libertà), e non su iniziativa del pubblico ministero per far valere le ragioni di cautela e quindi le esigenze attinenti alle indagini.
Sotto il profilo sistematico non appare giuridicamente possibile estrapolare dal contesto della fase delle indagini preliminari i procedimenti di riesame e di appello relativi alle misure cautelari assunte nella fase medesima, e quindi ad essa incidentali. Se è vero, difatti, che la disciplina delle misure cautelari trova nel codice di rito una collocazione propria ed autonoma (Libro IV) rispetto sia alle indagini preliminari sia al giudizio, e che tali misure possono trovare applicazione anche in fasi procedimentali diverse rispetto alle indagini preliminari, sta di fatto che la natura incidentale dei relativi procedimenti di impugnazione è la risultante di un'intima connessione rispetto alla fase cui ineriscono sotto l'aspetto funzionale ovvero dell'interesse a cui dà rilievo l'applicazione di dette misure.
Pertanto, eventuali stasi procedurali, dovute - come nel presente caso - alla sospensione dei termini nel periodo feriale, che incidano sui procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti de libertate, non possono che riflettersi con causalità necessaria sullo svolgimento e sull'esito stesso dell'attività di indagine, e quindi sul procedimento principale. Con la conseguenza che la preoccupazione di assicurare nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la massima rapidità, rimuovendo la moratoria feriale, non può trovare un'efficace risposta se non con riguardo all'intera fase delle indagini preliminari, comprensiva quindi dei procedimenti incidentali de libertate.
D'altra parte, ove si accogliesse l'opposta tesi, si avrebbe una rimozione della moratoria feriale, in caso di procedimenti con imputati in custodia cautelare, di carattere unidirezionale - come già anticipato -, dando facoltà solo agli imputati ed ai loro difensori di rimettere in moto il meccanismo procedurale, e non già al pubblico ministero interessato - nei procedimenti per reati di criminalità organizzata - a far rimuovere quei provvedimenti di diniego o revoca della misura cautelare che potrebbero frustrare le esigenze di cautela funzionali alle indagini in corso, con incidenza sull'esercizio stesso dell'azione penale (art.326 C.P.P.).
7. Avendo invertito l'ordine dei punti in discussione, rimane da esaminare il dato letterale, assunto da entrambi gli orientamenti come elemento decisivo per la soluzione della questione. Orbene, l'orientamento contrario all'estensione in parola si avvale della diversità letterale tra la locuzione "sospensione dei termini delle indagini preliminari" del secondo comma rispetto a quella di "sospensione dei termini... stabiliti per la fase delle indagini preliminari..." del primo comma, per porre in luce la minore ampiezza della prima, che atterrebbe alle sole indagini, e non comprenderebbe quindi i procedimenti incidentali. Ma, la suddetta interpretazione del dato letterale è conseguenza di una riduttiva lettura della norma, la quale, essendo del seguente tenore "la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera...", contiene un rinvio globale a tutti "i termini procedurali... stabiliti per la fase delle indagini preliminari...".
Difatti, il legislatore, inserendo nel testo dell'art.240 bis il nuovo comma (secondo), ha fatto riferimento alla sospensione dei termini relativi alle indagini preliminari "di cui al primo comma" che, come abbiamo visto, attengono globalmente alla "fase delle indagini preliminari".
L'enunciazione normativa del secondo comma, pertanto, con il rinvio alla "sospensione" dei termini della fase delle indagini procedimentali, necessariamente fa riferimento anche ai termini dei procedimenti "incidentali", che ineriscono intimamente alla fase stessa.
La differente disciplina riservata ai procedimenti incidentali de libertate delle altre fasi - non soggetti alla norma derogatoria in esame - trova ragione proprio nei caratteri peculiari, come evidenziato, della fase preliminare;
il tutto secondo una ragionevole e plausibile scelta del legislatore.
8 . Nel caso oggetto del presente giudizio, il pubblico ministero ha proposto l'impugnazione dopo la cessazione del periodo feriale, in forza della pretesa sospensione dei termini, che proprio per agevolare l'attività di indagine, il legislatore del 1992 aveva escluso nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Pertanto l'ordinanza del Tribunale deve essere annullata senza rinvio, in quanto pronunciata a seguito di una impugnazione proposta oltre termini prescritti, e quindi inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dichiara inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso le ordinanze emesse in data 11 agosto e 9 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
Così deciso in Camera di consiglio il giorno 8 maggio 1996.