Codice Penale-art. 519 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
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1 luglio 1931
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6 marzo 1996
6 marzo 1996
Commentari • 105
- 1. Cassazione penale n. 1346/1998https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica la norma di cui all'art. 609 bis c.p., introdotta con l'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, configura la violenza in modo diverso da quanto previsto dal previgente art. 519 c.p. Infatti volendo tutelare il diritto alle relazioni sessuali anche delle persone affette da inferiorità psichica o fisica, il legislatore del 1996 ha punito come delitto il rapporto sessuale con queste persone solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere; cioè quando sia connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole.
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Giurisprudenza • 137
- 1. Trib. Brescia, sentenza 06/10/2023, n. 2497Provvedimento: […] «violenza carnale» (art. 519 c.p.), commessa in concorso di persone ex art. 110 c.p. Di conseguenza, l'azione di cui il resistente si è macchiato è idonea a giustificare la pronuncia immediata dello scioglimento del matrimonio, senza necessità di un preventivo periodo di separazione personale.Leggi di più...
- annotazione sentenza stato civile·
- art. 3 comma 1 l. n. 898/1970·
- violenza sessuale di gruppo·
- scioglimento del matrimonio·
- contumacia·
- cause delittuose di divorzio·
- irripetibilità spese di lite·
- violenza carnale