Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 2882
CASS
Sentenza 6 ottobre 1998

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Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. per l'inosservanza dei termini di cui al comma quinto della stessa norma. Infatti, l'art. 324 cod. proc. pen., che riguarda il procedimento di riesame della misura del sequestro, pur dichiarando applicabili a tale procedimento i commi nono e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., non richiama il comma quinto di quest'ultima disposizione.

Al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis" è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di "cose pertinenti al reato", della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano "in re ipsa", della effettiva possibilità di qualificazione di "corpo del reato" delle cose apprese, attraverso l'accertamento dell'immediatezza descritta dal secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen. tra esse e l'illecito penale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 2882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2882
Data del deposito : 6 ottobre 1998

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