Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 2
Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. per l'inosservanza dei termini di cui al comma quinto della stessa norma. Infatti, l'art. 324 cod. proc. pen., che riguarda il procedimento di riesame della misura del sequestro, pur dichiarando applicabili a tale procedimento i commi nono e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., non richiama il comma quinto di quest'ultima disposizione.
Al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis" è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di "cose pertinenti al reato", della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano "in re ipsa", della effettiva possibilità di qualificazione di "corpo del reato" delle cose apprese, attraverso l'accertamento dell'immediatezza descritta dal secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen. tra esse e l'illecito penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 6.10.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Antonino Assennato " N. 2882
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " GI LL " N. 27509/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA CE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 4.6.1998 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Mila;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dotto. V. Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore Avv. Ernesto D'Ippolito non è comparso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 4.6.1998, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di perquisizione locale e di sequestro di materiale cartaceo e informatico, emesso, il precedente 21 aprile, dal PM presso lo stesso Tribunale ai danni di CE CA, indagato in ordine ai reati di cui agli art.319, 323 e 640 c.p.. Riteneva il Tribunale che il "fumus commissi delicti" era conclamato dalla documentazione esibita (dichiarazioni rese da tali Ciardulli, Reverso e Primerano) e che il sequestro era chiaramente strumentale alla ricerca della prova.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato e ha dedotto: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 309, co. 5^ e 10^, c.p.p., per omessa trasmissione da parte del P.M. al Tribunale del riesame degli atti sequestrati e di altri atti acquisiti in esecuzione di ordini di esibizione, con la conseguenza che il Tribunale non era stato posto nella condizione di avere una cognizione completa dei fatti, onde verificare l'astratta configurabilità dei delitti ipotizzati e la strumentalità del materiale sequestrato rispetto a tali illeciti, il che comportava l'inevitabile effetto della perdita di efficacia del decreto di sequestro;
2) difetto assoluto di motivazione sul "thema probandum" e sulla fattispecie concreta di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera indicazione delle norme penali violate. All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al secondo motivo.
La prima censura mossa al provvedimento impugnato, finalizzata alla declaratoria d'inefficacia del sequestro, per effetto della omessa trasmissione di alcuni atti - nel termine tassativo di cinque giorni - al Tribunale del riesame, non ha alcun pregio. Ed invero, nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, co. 10, c.p.p. per l'inosservanza dei termini di cui al comma quinto della stessa norma, perché tale ultima disposizione riguarda il procedimento di riesame delle misure coercitive personali e non il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, che trova la sua disciplina nell'art. 324 c.p.p.. Sebbene nel comma settimo di tale articolo sia statuito che si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., la sanzione dell'inefficacia prevista dal comma 10 deve ritenersi limitata all'inosservanza del termine di cui al comma 9, in quanto, nel procedimento di riesame ex art. 324 c.p.p. non trova applicazione il comma quinto dell'art. 309, non richiamato dallo stesso art. 324 (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 706 del 14.3.96; Sez. I n. 6644 del 127. 3.97;
Sez. 3^ n. 79 del 3.3.97). L'asserita mancata produzione della documentazione a sostegno del provvedimento di sequestro non determina, pertanto, l'inefficacia di questo, ma può spiegare la sua incidenza solo in ordine alla verifica circa la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il sequestro medesimo. Fondata, invece, è la doglianza in ordine all'assoluto difetto di motivazione, che affligge il decreto di perquisizione e sequestro e la pronuncia di riesame di questo, sul "thema probandum" (violazione dell'art. 125/3^ c.p.p.).
È vero che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del Giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa teorizzata, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato;
è tuttavia, necessario che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in "fatti" addebitati a un determinato soggetto: conseguentemente, al fine di evitare che tali strumenti di ricerca ed acquisizione delle prove si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis", è indispensabile che siano individuati, almeno nelle linee generali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire la verifica, in caso di "cose pertinenti al reato", della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano "in re ipsa", della effettiva possibilità di qualificare "corpo del reato" le cose apprese, accertando la relazione d'immediatezza descritta dal secondo comma dell'art. 253 c.p.p. tra esse e l'illecito penale.
Nella specie, sia il P.M. che il Tribunale del riesame si sono limitati a enunciare gli articoli di legge astrattamente applicabili e a fare riferimento a non meglio identificate ipotesi di illecito, senza indicare alcun elemento riferibile alla concreta condotta antigiuridica dell'indagato (se non il vago richiamo, per altro sottinteso, al non ortodosso espletamento dell'attività professionale nel settore cardiovascolare), ne' alcun elemento dal quale possa desumersi l'utilità a fini probatori del materiale sequestrato.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro, che, nel rispetto dei principi enunciati, dovrà colmare, ove le emergenze delle indagini lo consentono, le riscontrate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998