Articolo 44 della Costituzione
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1948
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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