Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
L'incompleta identificazione del querelante comporta l'invalidità della querela, alla quale non può porsi rimedio sulla base delle risultanze di atti diversi, quali costituiti dai certificati rilasciati dal pronto soccorso ospedaliero (trattandosi, nella specie, di querela sporta per il reato di lesioni) e dalla successiva costituzione di parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 15210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15210 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 169
Dott. ZECCA Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 33833/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
avverso la sentenza del 3 marzo 2005 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso in via principale per l'annullamento con rinvio e in subordine per la remissione alle sezioni unite.
FATTO E DIRITTO
1. EL IN, nata a [...] il [...] è stata tratta a giudizio davanti a Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, quale imputata del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3 per avere, in violazione degli art. 140 e 145 C.d.S., cagionato lesioni gravi a Dal Prà Pietro;
in Scalea il 5.6.2001.
2. Con sentenza del 3.12.2003 il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della EL per mancanza di querela, e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 431/05, ritenendosi che l'dentificazione del querelante ex art. 337 c.p.p. costituisce elemento essenziale dell'atto, non sostituibile con eventuali dati di effetto equipollente.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, richiamando giurisprudenza di questa Corte Suprema in ordine all'assunto che la identificazione incompleta costituisce una semplice irregolarità di carattere amministrativo e l'identificazione dei soggetti titolari del diritto può essere assicurata dal certificato del pronto soccorso ospedaliere o dalla rituale costituzione di parte civile, come avvenuto nella fattispecie.
4. Il ricorso è infondato.
Non è in contestazione il fatto l'atto di querela depositato presso la Procura della Repubblica di Paola è sprovvisto della identificazione, da parte del pubblico ufficiale ricevente, dei soggetti proponenti la querela medesima secondo la disposizione dell'art. 337 c.p.p., comma 4. La mancata identificazione, a parere del Collegio, rende l'atto invalido, mancando la prova che le persone indicate nell'atto sono effettivamente le parti offese legittimate a proporre la querela. La tesi del ricorrente del valore equivalente attribuibile alle certificazioni ospedaliere ed alla successiva costituzione di parte civile non è condivisibile, trattandosi di documenti a formazione distinta dall'atto di querela, unico documento da esaminare ex artt.336 e 337 c.p.p. per verificare la condizione di procedibilità del l'azione penale attraverso il controllo della tempestiva manifestazione di volontà della persona offesa secondo le regole dettate dagli artt. 120 e ss. c.p.. Tale orientamento interpretativo trova precedenti riscontri (vedi Cass., sez. 4^, 4.5.1999, n. 525;
sez. 5^, 7.6.2001, 32697), e non ritiene il Collegio di aderire al diverso indirizzo richiamato dal Procuratore Generale ricorrente (vedi Cass., sez. 2^, 5.11.1999, n. 13490; sez. 3^, 14.11.2000, n. 143; sez. 4^, 24.7.2002, n. 32190; sez. 3^, 13.5.2004, n. 29660), secondo il quale non sussiste invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il preponente è il soggetto legittimato a proporre la querela, ritenendo sufficiente a tale scopo la identificazione risultante dal certificato del pronto soccorso o dalla costituzione di parte civile secondo la "ratio" dell'art. 337 c.p.p. di mirare esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato. In tal modo, infatti, non si tiene conto in modo adeguato del rilievo che l'ordinamento processualistico attribuisce all'atto di querela, dovendo esso stesso possedere tutti i requisiti sostanziali e formali per legittimare l'inizio dell'azione penale secondo il principio della certezza dei rapporti giuridici;
e tale certezza non può essere attribuita ad un atto, come quello in esame, del quale non è documentato nella sua formazione la provenienza da parte dei soggetti abilitati a proporlo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007