Art. 2.
L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.
L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.