Articolo 2 della Legge 23 gennaio 1941, n. 166
Articolo 1Articolo 3
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3 aprile 1941
Art. 2.

L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.


Entrata in vigore il 3 aprile 1941
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