Articolo 27 del Codice di procedura penale
Articolo 24 bisArticolo 28
Versione
24 ottobre 1989
Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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