Articolo 43 della Costituzione
Articolo 42Articolo 44
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1 gennaio 1948
Art. 43.
A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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