Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
L'atto di querela, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositata materialmente da un incaricato anche se non munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell'incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2003, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 09/12/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - N. 1833
Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 21364/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Papa EN IO;
avverso la sentenza del Tribunale di Parma - sez. Fidenza - del 28/2/2003. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco De Chiara;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Febbraro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del Tribunale di Parma - sez. di Fidenza - del 28.2.2003 veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Roiola Annunziata in ordine al reato ex art. 646 cp per irritualità della querela.
Si rilevava che l'atto di querela presentato da persona non incaricata al recapito dell'atto e non rivestenti la qualifica di difensore della parte offesa.
Con il motivo del ricorso la parte civile Papa EN IO deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge non essendo necessaria per il deposito dell'atto di querela alcun incarico ascritto, come ha ritenuto la sentenza impugnata.
Il motivo è fondato. Invero, è valido l'atto di querela che sia stato presentato materialmente da un incaricato, ancorché sprovvisto di procura del querelante, dopo che quest'ultimo lo avrebbe sottoscritto (Cass. Pen. Sez. 4^ 28.2.1989 sent. 0 3217). La naturale consegna della querela può essere effettuata da un terzo, in quanto, ai fini della verbalità dell'atto, è necessario che la volontà di querelare sia espressa dal titolare del relativo diritto e l'inoltro sia avvenuto per volontà dello stesso (Cass. Pen. Sez. 5^ 13.3.1987 sent. 0 3059). Per il conferimento dell'incarico a recapitare la querela ex art. 337 co. 1 c.p.p., non sono richieste forme particolari, potendo tale incarico essere affidato anche oralmente.
La sentenza deve essere annullata con rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004