Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
È abnorme la decisione con cui il Tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, rilevata la parziale trasmissione da parte del P.M. degli atti posti a fondamento dell'istanza di sequestro, rinvii il procedimento a nuovo ruolo, al fine di consentire la trasmissione degli atti mancanti per poi fissare l'udienza di trattazione, invece di dichiarare l'inefficacia del provvedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che l'abnormità discende dall'aver in tal modo il tribunale prorogato un termine perentorio già scaduto).
Commentari • 5
- 1. Ancora una volta alle Sezioni unite la questione dell'inefficaciaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Sezioni unite: non decade il provvedimento di sequestro in caso diGaia Caneschi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Alle Sezioni unite (di nuovo) la questione della mancata trasmissioneGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Sull'ammissibilità di un provvedimento di acquisizione aFrancesco Carlo Milanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 5. Divieto di rinnovazione del sequestro preventivo in assenza diLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Terza Sezione della Cassazione chiede nuovamente l'intervento delle Sezioni Unite in merito all'interpretazione dell'art. 324 cod. proc. pen. nella parte in cui rinvia nel suo comma 7 alle disposizioni contenute nell'art. 309 co. 9 e 10 cod. proc. pen. Il problema questa volta si pone a fronte delle novità introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 sui citati commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.: dunque il predetto rinvio deve intendersi recettizio (o statico) oppure dinamico? Tale distinzione non è di scarsa rilevanza risolvendosi l'alternativa nel riferimento alle disposizioni nella loro formulazione precedente alla riforma del 2015 oppure nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 24163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24163 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia Presidente del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario Consigliere SENTENZA
Dott. SARNO Giulio Consigliere N. 908
Dott. ROSI Elisabetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. est. Consigliere N. 42161/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ZU, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2010;
sentita la relazione del consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Capone Mauro, in sostituzione dell'avv. Sarandrea Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con provvedimento del 18 ottobre 2010, il Tribunale di Roma, in sede di riesame del decreto di sequestro emesso il 5 luglio 2010 dal GIP dello stesso Tribunale, ha rilevato che una parte rilevante degli atti posti a fondamento della richiesta di sequestro non era stata trasmessa dal pubblico ministero procedente ed ha rinviato il processo a nuovo ruolo, per consentire la trasmissione degli atti mancanti e la successiva fissazione di una nuova udienza. 2. - Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso in cassazione, deducendone l'abnormità, sul rilievo che al Tribunale del riesame non sarebbe consentito rinviare il processo, estendendo in maniera indeterminabile la sua durata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. - All'attenzione di questa Corte è posta la questione se il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro, possa, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, rinviare il procedimento sine die, allo scopo di consentire la trasmissione degli atti mancanti e di fissare l'udienza di trattazione solo all'esito di tale trasmissione. 5. - Prima di affrontare tale questione, appare opportuno premettere una sintetica disamina del quadro normativo e della giurisprudenza, nella loro evoluzione storica.
5.1. - Nel sistema previgente rispetto alla riforma introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 16, i termini per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame non erano perentori.
Quanto al procedimento di riesame relativo alle misure coercitive, l'art. 309 c.p.p. prevedeva, al comma 5, che, dopo la presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del tribunale, "il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1". Il comma 9 prevedeva che "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti" il tribunale provvedesse sulla richiesta di riesame. Il primo dei due termini, quello del "giorno successivo" aveva natura meramente ordinatoria, non essendovi alcuna espressa previsione della sua perentorietà. Il secondo dei due termini aveva natura perentoria, perché il comma 10 dello stesso articolo prevedeva che, "se la decisione della richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia".
Parallelamente, per il procedimento di riesame relativo ai sequestri, l'art. 324 c.p.p. prevedeva (e prevede tuttora), al comma 3, che, dopo la presentazione della richiesta di riesame, la cancelleria del tribunale "da immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente, che entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame". Il successivo comma 7 prevedeva (e prevede tuttora) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, con la duplice conseguenza che, anche relativamente al riesame delle misure cautelari reali: il termine del "giorno successivo" all'avviso, assegnato all'autorità procedente per la trasmissione degli atti al tribunale, aveva natura ordinatoria;
il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame aveva, invece, natura perentoria.
5.2. - Tale essendo il quadro normativo di riferimento, le Sezioni unite di questa Corte, pur evidenziando "l'anomalia di un termine perentorio caratterizzato dalla mobilità del dies a quo", hanno superato gli iniziali contrasti interpretativi sul punto, realizzando un contemperamento tra le due opposte esigenze della completa cognizione degli atti sulla cui base è stata emessa la misura cautelare, da un lato, e della rapida definizione del procedimento, nell'interesse dell'indagato, dall'altro. Nel pronunciarsi sul riesame di misure cautelari personali, la Corte ha sottolineato, in particolare, che il fatto che il dies a quo coincidesse con la ricezione degli atti implicava che dovesse trattarsi della ricezione di tutti gli atti e non solo di alcuni, perché altrimenti il legislatore avrebbe specificato la possibilità di un frazionamento e perché il tribunale, non essendo dotato di poteri istruttori, non avrebbe potuto adeguatamente formare il suo convincimento se non con un esame completo di tutti gli atti. Quanto alla possibile disparità di trattamento delle parti, in favore della posizione del pubblico ministero, le Sezioni unite sottolineavano che "egli non è portatore di alcun interesse che ostacoli o ritardi l'immediata ed integrale trasmissione al Tribunale di tutti quegli atti, nella loro interezza, ciò costituendo oltre tutto uno specifico dovere di quell'ufficio che ne dispone, rispetto al quale ogni eventuale ritardo od ingiustificato frazionamento troverebbe una sanzione quanto meno disciplinare" (Ss. uu., 18 giugno 1993, n. 14). Sempre in relazione alle misure cautelari personali le stesse Sezioni unite - ponendosi in linea con i principi già enunciati in tema di non perentorietà del termine per la trasmissione degli atti al tribunale - hanno poi affermato che, all'esigenza della completa cognizione da parte del giudice del riesame di tutti gli elementi a sostegno della misura cautelare, consegue il dovere, per lo stesso giudice, di rinviare il procedimento per acquisire la documentazione mancante, provvedendo poi sulla richiesta di riesame entro dieci giorni da tale acquisizione. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha osservato che il provvedimento interlocutorio di acquisizione degli atti non è provvedimento istruttorio, ma è necessario perché strumentale alla decisione;
decisione che deve essere resa alla luce di un compendio documentale non lacunoso, nell'interesse dello stesso imputato (Ss. uu., 5 luglio 1995, n. 25). 5.3. - Proprio allo scopo di ovviare all'"anomalia di un termine perentorio caratterizzato dalla mobilità del dies a quo" evidenziata dalla giurisprudenza citata, il legislatore, con la L. n. 332 del 1995, art. 16, ha modificato l'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10,
relativi al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, rendendo perentorio anche il termine per la trasmissione degli atti al tribunale da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Si prevede infatti: che "il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" (comma 5) e che, "se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia" (comma 10). Lo stesso legislatore non ha, invece, modificato l'art. 324 c.p.p., il cui testo è rimasto quello riportato sub 5.1.
5.4. - Dal mutato quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 9 febbraio 1996, n. 639) ha desunto, quanto al termine per la trasmissione degli atti al tribunale da parte dell'autorità giudiziaria procedente nei giudizi per il riesame dei sequestri, che vi sia un difetto di coordinamento tra l'art. 324 e l'art. 309 c.p.p., in particolare sul punto del richiamo operato dall'art. 324,
comma 7 all'art. 309, commi 9 e 10. Si è - in sintesi - osservato che il termine entro il quale deve avvenire la trasmissione degli atti era ed è tuttora di un giorno (art. 324, comma 3) e non di cinque giorni (art. 309, comma 5) e che tale termine è ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non esplica alcuna efficacia sul termine perentorio per la pronuncia del provvedimento, che decorre in ogni caso dalla ricezione, anche tardiva, degli atti da parte del tribunale. A tali conclusioni la Corte è giunta rilevando che: a) l'avere mantenuto inalterato l'art.324 c.p.p. è frutto di una scelta del legislatore, che deve essere ritenuta consapevole;
b) la diversità della regolamentazione del riesame delle misure cautelari personali da quella del riesame delle misure cautelari reali è giustificata, sul piano sistematico, dalla considerazione che le due discipline sono contenute in diversi titoli pur dello stesso capo e, sul piano della ratto, dalla diversità dei beni oggetto di tutela;
c) il mancato coordinamento è frutto di una svista del legislatore, che rende urgente un intervento correttivo dell'art. 324, optando per una scelta in termini di autonomia dei due regimi di riesame, ovvero, in senso opposto, di sostanziale omogeneità; d) il richiamo dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, deve intendersi come operato al previgente testo di tale ultimo comma, il quale non prevedeva la perentorietà del termine per la trasmissione degli atti al tribunale.
5.5. - Sempre con riferimento alla disciplina codicistica successiva alla riforma del 1995, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 232 del 1998, ha affermato, in relazione al riesame delle misure cautelari personali, alcuni importanti principi che paiono applicabili anche al riesame delle misure reali.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.309 c.p.p., commi 5 e 10, nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità giudiziaria procedente. Nella pronuncia si osserva che il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte della autorità procedente, che non ha giuridica autonomia, ma decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo alla autorità procedente. Nulla vieta pertanto di considerare che il "quinto giorno" entro il quale devono "comunque" essere trasmessi gli atti, a pena di decadenza della misura a norma dell'art. 309, comma 10, sia il quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di riesame, potendosi ritenere implicito il riferimento proprio a quell'atto - la richiesta - al quale invariabilmente alludono i commi dell'art. 309 precedenti a quello in esame. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha evidenziato - per quanto qui interessa - che, allo scopo di realizzare una sostanziale garanzia per l'imputato, il termine fissato dalla legge per la decisione sul riesame deve decorrere da un momento a sua volta definito e determinabile con certezza. E ciò, sul rilievo che "a poco varrebbe un termine breve e perentorio per la decisione, assistito dalla sanzione processuale della perdita di efficacia della misura in caso di inosservanza, se la decorrenza del termine medesimo fosse determinata da eventi o adempimenti rimessi, sia pure sotto la comminatoria di termini ordinatori, alla stessa autorità giudiziaria che procede o che ha adottato la misura, ovvero all'autorità chiamata a decidere sulla richiesta di riesame". Nè -prosegue la Corte - basterebbe l'ipotetica responsabilità disciplinare dei titolari di uffici giudiziari che colpevolmente ritardassero gli adempimenti loro rimessi, poiché la sorte del destinatario della misura resterebbe comunque assoggettata ad andamenti temporali incontrollabili. In tale ottica si spiega la novella del 1995, con cui il legislatore, avvertendo il bisogno di perfezionare la disciplina in questione, e di rendere effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, ha stabilito che non solo l'inosservanza di questo termine, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale -trasmissione dalla quale lo stesso termine per la decisione è fatto decorrere dall'art. 309, comma 9 -sia sanzionata dalla perdita di efficacia de jure della misura coercitiva.
5.6. - I principi espressi dalla citata sentenza della Corte costituzionale non sono stati estesi dalla successiva giurisprudenza di legittimità al riesame delle misure cautelari reali. Si è, invece, confermato l'orientamento esposto sub 5.4. (Sez. 3, 4 marzo 1999, n. 1836; Sez. 3, 18 dicembre 2002, n. 42508; Sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 6597; Ss. uu., 29 maggio 2008, n. 25932) e si è, inoltre, ribadito che, nel caso di incompleta trasmissione degli atti, tale da non rendere possibile la decisione, e quindi di richiesta di integrazione del tribunale, il termine perentorio per la decisione decorre dalla ricezione degli atti di integrazione (Sez. 3, 10 luglio 2007, n. 37413). 6. - Venendo all'esame della questione sottoposta al giudizio di questa Corte - se il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro, possa, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, rinviare il procedimento sine die, allo scopo di consentire la trasmissione degli atti mancanti e di fissare l'udienza di trattazione solo all'esito di tale trasmissione - va premesso che gli orientamenti di legittimità sopra riportati non sembrano condivisibili.
6.1. - In primo luogo, tali orientamenti appaiono in contrasto con l'esigenza, fatta propria dal legislatore del 1995, di rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame;
termine che, anche in forza di quanto statuito dalla citata sentenza della Corte costituzionale, è di quindici giorni complessivi: i primi cinque decorrenti dalla richiesta di riesame (della quale è dato "immediato" avviso all'autorità giudiziaria procedente) alla trasmissione degli atti al tribunale;
i secondi dieci dalla ricezione degli atti da parte del tribunale alla decisione. Tale esigenza di certezza pare dotata di indubbio rilievo costituzionale, perché attiene, ancor prima che alla natura del bene-interesse tutelato (diritti della persona o diritti reali), alla ragionevolezza intrinseca del sistema. Infatti, come la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto, appare quanto meno anomalo che il legislatore abbia fissato un termine perentorio a favore di una parte del processo facendone dipendere la decorrenza dall'osservanza, non sanzionata processualmente, e, quindi, dalla discrezionalità - se non dal potenziale arbitrio - della controparte. Nè a tali considerazioni sembra potersi obiettare che le limitazioni della sfera patrimoniale oggetto del riesame dei provvedimenti di sequestro hanno un rilievo costituzionale inferiore rispetto a quelle della libertà personale e giustificano, perciò, un regime meno garantito. È, infatti, indubbio che il legislatore possa differenziare i meccanismi di garanzia, modulandoli a seconda del rilievo dei diversi interessi costituzionali da tutelare. Ciò che, però, non sembra possibile è stabilire un regime intrinsecamente irragionevole, fissando a favore del soggetto richiedente il riesame un termine perentorio del tutto inutile, perché decorrente da un momento non certo, così consentendo una limitazione sine die della sua libertà patrimoniale da parte del pubblico ministero. Meglio forse avrebbe fatto il legislatore -come correttamente evidenziato da una parte della dottrina - a prevedere con maggior chiarezza che la decorrenza del termine oltre il quale scatta l'inefficacia del provvedimento impugnato inizia il giorno della presentazione della domanda, lasciando affidato ad un'unica, complessiva scadenza, indipendente dalle attività del pubblico ministero, il verificarsi del fenomeno caducatorio. Ma, poiché tale non è stata la scelta del legislatore, appare necessario per il giudice farsi carico dell'interpretazione del diritto positivo che sia più coerente con il dettato costituzionale.
6.2. - Va rilevato, in secondo luogo, che dal fatto che il legislatore del 1995 abbia mantenuto invariato l'art. 324 c.p.p. non sembra potersi desumere - come fa invece l'orientamento di legittimità qui non condiviso - che egli abbia voluto espressamente escludere dalla riforma i termini per il riesame delle misure reali. Infatti - al di là delle perplessità espresse dalla stessa Sez. 3, n. 639 del 1996, nel senso che il mancato coordinamento legislativo sarebbe frutto di una svista normativa, che rende urgente un intervento correttivo dell'art. 324 - la volontà del legislatore può essere ricostruita nel senso che la riforma del 1995 ha voluto ovviare all'anomalia della mancanza di un momento certo per la decorrenza del termine per la decisione sul riesame;
anomalia presente in modo identico nei due regimi dell'art. 309 e dell'art. 324. In altri termini, il fatto che il legislatore non abbia modificato tale ultima disposizione non esclude che essa possa essere oggi interpretata in chiave sistematica, alla luce del principio di ragionevolezza, nel senso della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti.
Si deve, infatti, osservare che il richiamo dell'art. 324, comma 7 all'art. 309, comma 10 può ben essere interpretato nel senso che il termine di cinque giorni del precedente comma 5, da quest'ultimo richiamato, sia perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri, ad integrazione del termine, meramente ordinatorio, di un giorno fissato dall'art. 324, comma 3. Si mantiene così il parallelismo fra le due discipline voluto già in origine dal legislatore del nuovo codice, nel senso che sia nell'una che nell'altra sono previsti un termine ordinatorio di un giorno e un termine perentorio di cinque giorni: nella disciplina del riesame delle misure cautelari personali, entrambi i termini sono previsti dall'art. 309, comma 5, e il primo dei due, anche se qualificato perentorio dal comma 10 dello stesso articolo (il quale si riferisce, al plurale, ai "termini" di cui al comma 5) deve essere ritenuto ordinatorio per superare l'evidente antinomia derivante dalla previsione di due termini perentori diversi;
nella disciplina del riesame dei sequestri, il termine ordinatorio è fissato dall'art. 324, comma 3, e quello perentorio dall'art. 309, comma 5, richiamato dall'art. 309, comma 10, a sua volta richiamato dall'art. 324, comma 7.
6.3. - A tali considerazioni può aggiungersi, in terzo luogo, che l'assunto - qui non condiviso - secondo cui il richiamo dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, deve intendersi come operato al previgente testo di tale ultimo comma (il quale non prevedeva la perentorietà del termine per la trasmissione degli atti al tribunale) pare porsi in contrasto con l'esigenza di un'interpretazione sistematica e "sincronica" del codice di rito, che tenga conto cioè delle disposizioni di una stessa fonte normativa vigenti in un stesso momento storico. Una tale interpretazione appare, infatti, la più lineare, anche perché consente di evitare che trovino contemporaneamente applicazione due diverse versioni dell'art. 309, comma 5: la previgente, ai fini del riesame di cui all'art. 324; l'attuale ai fini di quello di cui all'art. 309. 7. - Tali considerazioni valgono a fortiori per il caso di specie, in cui il giudice del riesame ha, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, rinviato il procedimento sine die, allo scopo di consentire la trasmissione degli atti mancanti, con ciò adottando un provvedimento da ritenersi abnorme, perché ha prorogato un termine perentorio già scaduto anziché dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro. 8. - Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro preventivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché dichiara la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 5 luglio 2010. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011