Art. 309.
(( (Mancata comparizione all'udienza). )) ((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)) .
(( (Mancata comparizione all'udienza). )) ((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)) .