Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi non e decimo, cod.proc.pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso tribunale, degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37413 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANCINI Franco - Presidente - del 10/07/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00826
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 019301/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL DI, N. IL 02/10/1945;
2) EL RI, N. IL 08/04/1973;
3) EL GI, N. IL 29/11/1942;
avverso ORDINANZA del 01/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MARAPOLI Luca di Roma.
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza del 1 dicembre 2006, il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame del sequestro preventivo dell'immobile sito in Palestrina, località San Rocco, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Tivoli in data 18 ottobre 2006 nei confronti di AR DI, GE AR e US AR, titolari dell'impresa committente dei relativi lavori, ipotizzando i reati di violazione urbanistica ed edilizia nonché di abuso d'ufficio dei tecnici del Comune e di falso per induzione ai danni della Regione Lazio.
Al riguardo, il Tribunale ha argomentato, quanto al fumus commissi delicti, dal fatto che nel corso delle indagini preliminari l'architetto incaricato dal P.M. aveva evidenziato alcune importanti irregolarità: il rilascio di titoli abilitativi per opere di demolizione e ricostruzione in contrasto con le norme del P.R.G., in quanto in realtà trattavasi di costruzione di un'opera nuova e non di semplice demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente;
mancato affidamento ad un tecnico regolarmente iscritto all'Albo della direzione dei lavori e del progetto architettonico, trattandosi di opere con strutture in cemento armato costruite in zona sismica. Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente il periculum in mora derivante dalla disponibilità dell'immobile in capo agli indagati, in ragione sia del fatto che i lavori di completamento dell'opera erano tuttora in corso, sia dell'innegabile aggravio del carico urbanistico che deriverebbe dall'utilizzazione della nuova struttura. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati, deducendo:
1 - la nullità del decreto di sequestro per violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3: nella copia del decreto impugnato notificata agli indagati e nell'originale trasmesso al P.M. mancavano una o più pagine, come desumibile dal difetto di consequenzialità tra le ultime parole della prima pagina e le iniziali della seconda del provvedimento. Il Tribunale, dopo avere inutilmente richiesto copia autentica del provvedimento, aveva affermato che la parte di questo conosciuta consentirebbe comunque una ricostruzione logica dei motivi che lo giustificano e comunque aveva ricordato che il Tribunale di riesame può integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo del G.I.P.. Ma, secondo i ricorrenti, anche l'ordinanza del Tribunale di riesame non darebbe conto degli illeciti ipotizzati ai capi a), b), c) ed f) come in atti (relativi rispettivamente ai reati di cui agli artt. 48 e 480 c.p., art. 323 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 83, 93, 94 e 95 e artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del medesimo D.P.R.), ai quali potrebbero riferirsi la/le pagina/e mancanti nel decreto notificato.
2 - la violazione di legge per l'apoditticità e apparenza delle motivazioni sia del decreto del G.I.P. che dell'ordinanza del Tribunale di riesame, quantomeno con riferimento al periculum in mora.
3 - la perdita di efficacia della misura reale, conseguente all'inosservanza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7 in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10. Gli atti erano stati ricevuti il 10 novembre 2006; all'udienza del 20 novembre il Tribunale aveva rimesso sul ruolo il fascicolo, invitando il P.M. a trasmettere nuovamente copia del provvedimento impugnato nel suo testo integrale, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di nullità, ricevendo viceversa un atto informale non autentico e pertanto inutilizzabile e non utilizzato. In proposito i ricorrenti denunciano la violazione di legge, rilevando come l'unica ipotesi di possibile decorso di un nuovo termine è rappresentata dall'impedimento dell'imputato o del condannato ex art. 101 disp. att. c.p.p.. I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato nel terzo motivo, valutato come preliminare rispetto agli altri, il cui esame rimane pertanto assorbito. Va premesso che il richiamo operato dalla difesa dei ricorrente alla disciplina di cui all'art. 101 disp. att. c.p.p. non appare pienamente pertinente al caso in esame, tale norma facendo riferimento al procedimento di riesame previsto dall'art. 309 c.p.p. e relativo alle misure cautelari personali, del quale restano applicabili al procedimento di riesame delle misure reali unicamente i commi 9 e 10, a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7. In particolare non risulta pertanto applicabile a quest'ultimo procedimento la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 e quindi l'attribuzione (ex comma 10 del medesimo articolo) della natura perentoria al termine stabilito (dall'art. 324 c.p.p., comma 3) per la trasmissione al Tribunale degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame (da cui trae origine la giurisprudenza secondo cui neppure la richiesta di trasmissione del provvedimento impugnato, omessa nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 5, appare idonea a protrarre la scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la decisione dal comma 9 del medesimo articolo: cfr., per tutte, in termini, Cass. 10 maggio 2000 n. 2221). Va pertanto affermato che il termine di dieci giorni imposto a pena di decadenza per la decisione da parte del Tribunale di riesame dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 decorre, in materia di misure cautelari reali, dalla data di effettiva ricezione (ancorché tardiva) degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (dell'art. 324 c.p.p., comma 5). Ne consegue che in caso di incompleta trasmissione di tali atti, tale da non rendere possibile sulla base degli stessi la decisione, e quindi di richiesta di integrazione da parte del Tribunale di riesame, il dies a quo del termine in parola decorre dalla data di ricezione degli atti di necessaria integrazione.
Il primo possibile aspetto della censura in esame, centrato sulla assoluta impossibilità della protrazione della data iniziale del termine dei dieci giorni (salva l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 101 disp. att. c.p.p.), non appare pertanto fondato in linea di principio.
Occorre peraltro a questo punto rilevare che nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rimesso sul ruolo il procedimento in attesa di ricevere, ad integrazione degli atti ritenuti incompleti, copia autentica del provvedimento oggetto del riesame e dopo aver viceversa ricevuto un atto inutilizzabile perché non conforme a quello depositato ed eseguito, ha formato e motivato la propria decisione sulla base del documento nella sua versione incompleta, ritenendo che la lettura dello stesso consentisse comunque una logica ricostruzione dei motivi che lo sostengono.
Così operando, il Tribunale ha peraltro conseguentemente deciso sull'istanza di riesame dopo che erano trascorsi oltre venti giorni dalla ricezione degli atti sui quali ha fondato la propria decisione, pertanto oltre il termine di decadenza stabilito dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., commi 5 e 7 e art. 309 c.p.p., comma 10. La censura relativa alla inefficacia di tale decisione in quanto intervenuta oltre il termine perentorio indicato appare pertanto fondata.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e con essa va altresì annullato il decreto di sequestro preventivo oggetto del relativo riesame, disponendosi la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 18 ottobre 2006. Ordina restituirsi i beni agli aventi diritto e manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007