Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
La querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 cod. proc. pen. ulteriori formalità per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente; ne deriva che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/12/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2527
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 29559/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa costituita parte civile:
EV DI LA n. il 18/08/1975 a Baia Mare (Romania);
Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano;
avverso la sentenza pronunciata in data 27 aprile 2004 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito per la parte civile l'avvocato Viale Cristiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, insistendo per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Desio.
FATTO
Con sentenza pronunciata in dibattimento all'udienza del 27 aprile 2004 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati RN NC, TO ME e FR CC in ordine ai reati di diffamazione a mezzo stampa loro ascritti, ritenendo irritale la querela depositata dal difensore della querelante in data 15/11/2000. Hanno proposto ricorso per Cassazione la persona offesa EV DI CU, già costituita parte civile, per mezzo del suo difensore e il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano, deducendo entrambi la violazione di legge processuale, sotto il profilo che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario che il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela, la cui sottoscrizione risultava ritualmente autenticata, richiedesse la forma scritta.
DIRITTO
Osserva preliminarmente il collegio che la sentenza risulta pronunciata dopo l'apertura del dibattimento e dopo l'ammissione delle prove e l'audizione, come teste, della persona offesa. Essa è pertanto soggetta all'ordinario regime di impugnazione delle sentenze pronunziate a dibattimento ex art. 129 c.p.p. (cfr., S.U. sent. n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci e S.U. n. 12283 del 2005, De Rosa, nonché, tra molte, Sez. 5^, 22/10/2005, Colazzo;
Sez. 6^, sent. n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, ivi richiamata;
Sez. 5^, Sentenza n. 12980 del 27/10/1999, Mahlknecht). Indubitabile, peraltro, è la qualificazione di ricorso per saltum della impugnazione proposta sia dal pubblico ministero che dalla parte civile, atteso il nomen ad essa attribuito dai ricorrenti e le censure di violazione di legge sviluppate in via esclusiva. Nel merito, i ricorsi sono fondati.
La querela di EV DI CU risulta sottoscritta dalla proponente e la firma è autenticata dal difensore contestualmente nominato. Nessuna formalità è in tal caso richiesta dall'art. 337 c.p.p. per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente: non occorreva perciò che l'incaricato - nel caso in esame lo stesso difensore, che a norma dell'art. 100 c.p.p., comma 4, può compiere tutti gli atti della parte che non siano ad essa esclusivamente riservati - esibisse all'atto della presentazione alcun apposito, ulteriore, mandato redatto per iscritto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla giudice competente per l'appello, che, nel caso in esame, è la Corte d'appello di Milano.
Non può dunque in alcun modo accogliersi la sollecitazione della parte civile ad annullare la sentenza con rinvio al giudice di primo grado, scaturendo il regime dell'annullamento da quello della pronuncia (indubitabilmente resa, per quanto sopra, detto ex art. 129 c.p.p.). Nè le parti vengono irragionevolmente private in tal modo della garanzia, loro riconosciuta dal vigente ordinamento processuale, del doppio grado di giudizio di merito, poiché tale garanzia "non va intesa ... nel senso che tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise" (C. Cost. ord. n. 316 del 2002 e C. Cost. sent. n. 41 del 1965, ivi citata), giacché "non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse" (C. Cost. n. 109 del 1971). E tale possibilità è stata già esercitata nel giudizio di primo grado, mentre all'eventuale inopinata mancata assunzione delle prove richieste dalle parti, dovrà porre rimedio il giudice d'appello ex art. 603 c.p.p. (cfr., mutatis, C. Cost. n. 316 del 2002, citata).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006