Articolo 17 del Codice di procedura penale
Articolo 16Articolo 18
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6 aprile 2001
Art. 17. Riunione di processi 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta ((quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi)) :
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8 .
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90) (90a)
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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