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24 ottobre 1989
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21 gennaio 1992
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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6 aprile 2001
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Art. 17. Riunione di processi 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta ((quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi)) :
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8 .
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90) (90a)
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8 .
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90) (90a)
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 78
- 1. La riunione dei processi penaliMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 26 febbraio 2021 · 348.4228
A cosa serve la riunione dei processi penali Quando è possibile la riunione Come si effettua la riunione Riunione davanti al giudice di pace A cosa serve la riunione dei processi penali La riunione dei processi penali è disposta nei casi individuati dall'art. 17 c.p.p., al fine di accelerare i tempi del procedimento e consentire un risparmio di attività processuale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2026, n. 25516Provvedimento: […] in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero - ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. - ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, […] ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. Detta facoltà - che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. - incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 cod. proc. pen. consistente nella necessità che, in tal caso, […]Leggi di più...
- art. 335 cod. proc. pen.·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen.·
- sequestro preventivo·
- art. 19 cod. proc. pen.·
- art. 130 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.·
- vincolo paesaggistico·
- art. 324 cod. proc. pen.·
- art. 44 lett. c) DPR n. 380/01·
- art. 480 cod. pen.·
- art. 17 cod. proc. pen.·
- art. 481 cod. pen.·
- art. 405 cod. proc. pen.