Versione
24 ottobre 1989
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16 giugno 1994
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23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. (55) (( 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misera era stata disposta e previ interrogatorio dell'imputato )) -------------- AGGIORNAMENTO (55)
La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s.
s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura."
2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. (55) (( 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misera era stata disposta e previ interrogatorio dell'imputato )) -------------- AGGIORNAMENTO (55)
La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s.
s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura."
Commentari • 15
- 1. Cassazione penale n. 790/1999https://www.brocardi.it/ · 262.95453
[…] D'altro canto, il fatto che l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) sia considerata dall'art. 301 c.p.p., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere (art. 305 c.p.p.) e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301 c.p.p.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 102
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2009, n. 31244Provvedimento: […] 1. - Con ordinanza in data 13 maggio 2009, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia disponeva la rinnovazione della custodia cautelare ex art.301 c.p.p. nei confronti, tra gli altri, di EL ER […] violazione dell'art. 301 c.p.p.; l'interpretazione di tale norma, dopo la novella del 1995, diversamente da quanto deciso dal giudice di merito, è nel senso che la rinnovazione rappresenta una vera e propria nuova misura cautelare, mentre la proroga è la continuazione di una misura già esistente.Leggi di più...
- esclusione·
- appellabilità·
- provvedimento di rinnovazione·
- sussistenza·
- ricorribilità·
- personali·
- misure cautelari·
- misure disposte per esigenze probatorie·
- estinzione