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8 agosto 1992
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23 agosto 1995
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18 gennaio 2001
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23 gennaio 2013
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Art. 371-bis.
(False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della Corte penale internazionale)) )
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero ((o dal procuratore della Corte penale internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.(144)
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.
--------------- AGGIORNAMENTO (144)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale , come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell' articolo 405 del codice di procedura penale . In tali casi resta ferma la competenza del tribunale".
(False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della Corte penale internazionale)) )
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero ((o dal procuratore della Corte penale internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.(144)
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.
--------------- AGGIORNAMENTO (144)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale , come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell' articolo 405 del codice di procedura penale . In tali casi resta ferma la competenza del tribunale".
Commentari • 115
- 1. False dichiarazioni al pubblico ministero: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021 · 262.6877
[…] il reato di cui all'art. 371-bis c.p. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., […] VI, 24/09/2019, n.44698 False informazioni al pm: configurabilità del reato È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, […] VI, 12/07/2019, n.36842 Sospensione del procedimento Il meccanismo della sospensione del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 371-bis del codice penale, […] Inoltre, fin quando perdura l'effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale (cui si ricollega, peraltro, […]
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Giurisprudenza • 251
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9194Provvedimento: […] Il terzo e quarto motivo, con i quali si contesta la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. sono fondati per le ragioni di seguito indicate. 6. […] qualificato il fatto ai sensi dell'art.371-bis c.p., […] questa Corte ha ribadito che "In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all'art.371-bis cod. pen. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen., […] ovvero quello di cui all'art. 371-bis cod. pen, […] certamente non definito, in cui è stata elevata a carico di LA la contestazione del reato di cui all'art. 371 -bis cod. pen., […]Leggi di più...
- art. 384 cod. pen.·
- misure cautelari·
- art. 376 cod. pen.·
- sospensione procedimento·
- concorso morale·
- peculato·
- art. 378 cod. pen.·
- favoreggiamento personale·
- causa di non punibilità·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- art. 314 cod. pen.·
- stato di necessità·
- false dichiarazioni al pubblico ministero·
- disponibilità congiunta·
- art. 371-bis cod. pen.