21 aprile 1942
1 gennaio 1993
3 gennaio 1994
10 dicembre 1994
(Termini per le impugnazioni).
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni.
E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. ((72))
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
-------------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." -------------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
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- 1. IMPUGNAZIONE: il termine breve non può decorrere dall’estrazione della copia autentica della sentenzaAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022 · 72.11344
[…] possa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ . anche in difetto dell'attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall'art. 326 cod. proc. civ., […] Iannello | 29.03.2022 | n.10138 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/impugnazioni-civili-la-notifica-della-sentenza-in-copia-non-autentica-e-idonea-a-far-decorrere-il-termine-breve-per-impugnare IN SENSO DIFFORME: APPELLO: CON L'ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DECORRE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 CPC LA FORMA DI CONOSCENZA È ACQUISITA IN VIA FORMALE Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Jone Galasso | 04.03.2024 | n.477 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-con-lestrazione-di-copia-autentica-della-sentenza-di-primo-grado-decorre-il-termine-breve-ex- art-325-cpc SEGNALA […]
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- notificazione sentenza·
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