Sentenza 7 luglio 2011
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L'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia tuttavia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 37009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37009 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
del 7 luglio del 2011- 370 09 / 1 1 Udienza camerale
Registro Gen. N10846/41 1483Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Giuliana Ferrua presidente
Dott Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott Silvio Amoresano consigliere Dott. Santi Gazzara consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di RI AN nato a [...] il 16 ottobre del 1960, avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Lecce del 28 gennaio del 2011; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
denunciata osserva Letti il ricorso e l'ordinanza quanto segue
IN FATTO
Con ordinanza del 28 gennaio del 2011, il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di
RI AN, avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari disposta nei confronti del predetto,quale indagato per i delitti di cui all'articolo 43 comma primo del decreto legislativo n 504 del 1995, per avere sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta bevande alcoliche, nonché del delitto di
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A fondamento della decisione il tribunale osservava che la documentazione non era stata prodotta nonostante che fosse stata inevitabilmente formata avendo l'imprenditore presentato tra l'altro, specifiche dichiarazioni d'intento per attribuirsi la qualità di abituale esportatore cedente intracomunitario al fine di potere beneficiare di acquisti in sospensione d'imposta sul valore aggiunto ed avendo sicuramente effettuato operazioni commerciali nell'anno 2009 Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1)la nullità dell'interrogatorio di garanzia e la conseguente inefficacia della misura a cautelare per la violazione dell'articolo 293 comma 3 c.p.p., in quanto, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non era stata depositata la comunicazione della notizia di reato trasmessa il 18 marzo del 2010 alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi a carico dell'indagato nonostante che la stessa fosse stata menzionata nel provvedimento d' applicazione della misura cautelare;
il
Tribunale, interpellato sul punto, aveva liquidato la questione con un'argomentazione illogica e contraddittoria;
2)la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per avere il giudice per le indagini preliminari utilizzato le dichiarazioni rese ai funzionari doganali il 3 maggio del 2010 ed il 19 maggio del 2010 ALindagato, dichiarazione che erano inutilizzabili per l'omissione degli avvisi di cui all'articolo 64
c.p.p.; il tribunale aveva superato il problema affermando che all'epoca l'RI non aveva ancora assunto la veste di indagato, invece il predetto era indagato già in epoca antecedente agli ascolti del 3 e del 19 maggio come si desumeva dalla stessa comunicazione di notizia di reato del 10 marzo del 2010; inoltre anche a volere condividere l'orientamento del tribunale, sarebbe stato violato l'articolo 63 del codice di rito per avere i funzionari omesso di avvisare l'RI dell'insorgenza di indizi a suo carico;
3)illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per avere il giudice per le indagini preliminari valutato come indizio il silenzio dell'imputato;
4)illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per la violazione della norma applicata in quanto non si era preliminarmente accertata l'effettiva istituzione della
Jetfi 2 contabilità che si assumeva occultata e nel dubbio si doveva applicare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n 471 del 1997; 5)omessa motivazione sul punto relativo all'adeguatezza della misura interdittiva del “divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali"
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Con riferimento al primo motivo si rileva che il ricorrente sostiene che sarebbe stati omessi il deposito e successivamente la trasmissione della comunicazione di notizia di reato del 18 marzo del 2010 tenuta presente dal giudice nell'applicazione della misura cautelare
In proposito si osserva che ,secondo il tribunale, l'anzidetta comunicazione era stata inserita negli atti trasmessi,sia pure come allegato n 1 della successiva comunicazione di notizia di reato del 15 giugno del 2010. In ogni caso trattasi di atto che, ancorché eventualmente non trasmesso, non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della misura cautelare, ma è stato richiamato dal giudice per le indagini preliminari solo per segnalare che l'RI "non era nuovo alla consumazione di reati tributari",come si desumeva appunto dalla precedente comunicazione del 18 marzo del 2010.
Esso, quindi, non ha avuto alcuna rilevanza probatoria ai fini della valutazione della gravità indiziaria relativamente ai fatti per i quali ora si procede e, pertanto, non ha inciso sul diritto di difesa e non determina l'inefficacia della misura cautelareper la violazione dell'articolo 309 comma quinto. Invero, la violazione del diritto di difesa e l'inefficacia della misura non si verifichino per una qualsivoglia lacuna nella trasmissione degli atti di cui all'articolo 291 comma uno c.p.p., ma solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o comunque per l'omessa trasmissione anche di un solo atto,quando però tale atto sia stato effettivamente ritenuto determinante ai fini dell'applicazione della misura. In termini sostanzialmente analoghi si è già pronunciata questa Corte con le decisioni n 8114 del 2006,rv233530; n 6231 del 2000,rv216252 ;n 48979 del
2000,rv 217595)
Ugualmente infondato è il secondo motivo.L'indagato è stato sentito dal funzionario dell'agenzia delle dogane il 3 maggio del 2010 nell'ambito di una verifica amministrativa diretta ad accertare la regolare applicazione delle disposizioni in materia d'IVA con riferimento alle transazioni intracomunitarie.
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In tale contesto dichiarò la regolare istituzione e tenuta della contabilità fino a 45 giorni prima45 giorni prima Tale dichiarazione successivamente è stata ritrattata in data 19 maggio del 2010 allorché l'RI ha affermato che la contabilità non era stata istituita . Non si versa quindi, come puntualmente evidenziato dai giudici del merito, in alcuna ipotesi di nullità patologica, quanto meno con riferimento alle dichiarazioni del 3 maggio del 2010( le uniche utilizzate), perché all'epoca l'RI non era ancora indagato per i fatti per i quali si procede, in quanto solo il 15. giugno del 2010 i funzionari doganali inoltrarono, a seguito di ulteriori approfondimenti, la relativa notizia di reato alla competente Procura. La comunicazione di reato del 10 marzo del
2010 riguardava fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento. Non sussiste quindi né la violazione dell'articolo
64 c.p.p. perché l'RI all'epoca di quelle dichiarazioni,per i fatti per i quali si procede, non aveva ancora assunto la veste di indagato, né quella di cui all'articolo 63 , in quanto le dichiarazioni del 3 maggio non sono state rese né all'autorità giudiziaria né alla polizia giudiziaria,giacché in quel contesto procedimentale i funzionari della dogana non stavano svolgendo attività di polizia giudiziaria, ma una mera verifica fiscale diretta a controllare la puntualità degli adempimenti in materia d'imposta sul valore aggiunto. Tale verifica non era necessariamente destinata a configurare ipotesi di reato. D'altra parte, quelle dichiarazioni non contenevano alcun elemento indiziante a carico dell'RI proprio perché il predetto aveva dichiarato di avere istituito la contabilità. Gli indizi sono emersi in un momento successivo allorché non si è rinvenuta la contabilità che l'RI aveva dichiarato di avere istituito. In ogni caso la prova della regolare istituzione della contabilità poi occultata non si fonda solo sulle dichiarazioni anzidette, ma su tutta una serie di altri indizi analiticamente indicati dai giudici del merito, Pertanto, quand' anche si fossero ritenute inutilizzabili quelle dichiarazioni, non sarebbe venuta meno la gravità indiziaria relativamente al delitto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n 74 del 2000, proprio perché la prova dell'istituzione della contabilità si fonda anche su altri elementi
Il silenzio dell'imputato non è stato considerato dal tribunale del riesame un indizio, ma nella valutazione della condotta dell'indagato è stata apprezzato insieme con altri elementi, aderendo in tale modo ad un orientamento di questa
Suprema Corte. Invero, secondo questa Corte, al giudice non è precluso valutare condotta processuale dell'imputato,la
Песве coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica,con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Cass n22651 del 2010;
n12182 del 2006).
Con riferimento al quarto motivo, come già accennato, prova dell'istituzione della contabilità si desume oltre che dalle la dichiarazioni rese ALRI ,alle quali si è prima fatto riferimento, anche dalla circostanza che si era assunta la qualità di esportare abituale intracomuninitario al fine di potere beneficiare di acquisti in sospensione di imposta sul valore aggiunto nonché dalla natura delle operazioni compiute le quali,come accertato dai giudici del merito, presupponevano l'esistenza di una contabilità
Ugualmente infondato è anche il quinto motivo Premesso che in caso di conferma la motivazione del tribunale del riesame si integra con quella applicativa della misura cautelare, si osserva che anche sulle esigenze cautelari e sui divieti imposti dal giudice per le indagini preliminari la motivazione appare adeguata essendosi fatto riferimento alla spiccata pericolosità sociale dell'indagato, in base alla quale si è ritenuto che l'unica misura idonea ad evitare il pericolo della reiterazione dei fatti fosse quella custodiale non essendo garantita l'osservanza di quella interdittiva.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 7 luglio del 2011-
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Giuliana Ferrua
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ZION DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SSA il 13 OTT 2011 CA 1
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IL CANCELLIERE
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Maria
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