Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1836
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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In tema di riesame di misure cautelari reali, la sanzione della perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva consegue solo alla mancata decisione nel termine di dieci giorni, e non anche alla mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni, come accade in materia di misure cautelari personali, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con legge n. 332 del 1995, il richiamo, contenuto nel comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. ai commi nono e decimo dell'art. 309 stesso codice, deve intendersi fatto al testo previgente di detti due commi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1836
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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