Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, la sanzione della perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva consegue solo alla mancata decisione nel termine di dieci giorni, e non anche alla mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni, come accade in materia di misure cautelari personali, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con legge n. 332 del 1995, il richiamo, contenuto nel comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. ai commi nono e decimo dell'art. 309 stesso codice, deve intendersi fatto al testo previgente di detti due commi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4.3.1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1836
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 47930/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC ER, nato ad [...] il [...]; CO VI, nata a [...] l'[...];
AN MA, nato a [...] il [...]; TI SS, nato a [...] il [...]; BO TA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti, in data 23.11.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Aldo MIRATE;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art.324 c.p.p. e giudicando in sede di rinvio da questa Corte, che aveva annullato il precedente provvedimento del 2.4.1998 - rigettava la richiesta di riesame avanzata dagli attuali ricorrenti avverso i decreti di sequestro emessi dal P.M. il 19.2.1998. Per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva il Tribunale che non potesse dichiararsi l'inefficacia dei sequestri effettuati, per il mancato invio al giudice del riesame, da parte del P.M., degli atti sui quali si fondavano i decreti oggetto del riesame stesso. Tale trasmissione è infatti disciplinata ~dall'art.324 c.3 c.p.p., richiamato dall'art.257, che non prevede alcuna sanzione al riguardo;
il c.7 dell'art.324 prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.309 c.9 e 10, c.p.p., ma con riferimento alla sola ipotesi della mancata decisione sull'istanza da parte del Tribunale, nel termine di dieci giorni dall'invio, degli atti. Le conseguenze dell'omissione riguardano solo le misure coercitive personali, non concernendo invece quelle reali e i sequestri probatori. Tale diversa disciplina è funzionale ai compiti del giudice del riesame nella specie, che deve solo, accertare il rapporto di pertinenzialità (qui non negato) tra le cose sequestrate e il reato contestato. E proprio l'acquiescenza degli attuali ricorrenti di fronte alla ritenuta sussistenza di tale rapporto, faceva venir meno il loro interesse ad una completa "discovery" da parte dell'accusa.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, il CC e gli altri, denunciando violazione di norme processuali.
L'obbligo del P.M. di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame era rigidamente fissato, dall'art.324 c.3 c.p.p; ed ulteriormente rafforzato dall'art.324, c.7, espressamente richiamante l'art.309 c.10; diversamente opinando, il Tribunale aveva gravemente leso i diritti di difesa, giacché, se poteva convenirsi che il mancato rispetto dei cinque giorni, entro i quali la trasmissione degli atti deve avvenire, non sia sanzionato, ad altra conclusione deve giungersi in ordine al rispetto della completa messa a disposizione degli atti fondanti la misura probatoria. Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato.
A prescindere dal rilievo che ne' i ricorrenti ne' l'ordinanza impugnata specificano di quali atti processuali sia stato omesso l'invio al giudice del riesame da parte del P.M. - cosicché il thema decidendum potrebbe anche risolversi osservando che va esclusa la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, quando gli atti mancanti non siano decisivi: cfr. in tal senso Sez.V, 6.11.1997, n. 4909 - va detto, che la correttezza del principio affermato dal Tribunale, secondo il quale non provoca tale conseguenza sanzionatoria il mancato rispetto dell'obbligo di invio integrale degli atti, deriva da una valutazione sistematica della normativa di riferimento.
L'art.324 c.7 c.p.p. prevede infatti (ma lo prevedeva già prima della modifica disposta dalla legge n.332/1995) che nel giudizio di riesame dei sequestri si applichino le disposizioni dell'art.309 c.9 e 10 c.p.p.; ma poiché l'art.324 non è stato toccato dalla citata novella legislativa, ne' opportunamente coordinato con il nuovo testo dell'art.309 c.p.p., deve ritenersi che il richiamo ai commi 9 e 10 di quest'ultima norma riguardi il disposto antecedente alla modifica subita. E ciò spiega razionalmente perché la giurisprudenza di questa Corte sia consolidata nel senso di ritenere che solo il mancato rispetto del termine assegnato al Tribunale per la decisione sul riesame, comporti l'inefficacia del provvedimento cautelare (cfr. Sez.I, 11.12.1996, n. 6644). Il ricorso - che si basa unicamente sulla dedotta inefficacia della misura per violazione di legge - deve dunque essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999