Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/07/2010, n. 37501
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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Ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati. (Fattispecie relativa alla contestazione dei reati di omicidio, ricettazione e porto d'armi con l'aggravante mafiosa, nell'ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati, erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché, per tale motivo, la Corte ha escluso potesse ritenersi operante la moratoria feriale dei termini).

La deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/07/2010, n. 37501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37501
Data del deposito : 15 luglio 2010

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