Articolo 278 del Codice di procedura penale
Articolo 268Articolo 268 ter
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
1 marzo 1991
>
Versione
23 agosto 1995
>
Versione
8 giugno 2001
Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione (( della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e )) della circostanza attenuante prevista dall' articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332 .
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente