Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 2
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (c.d. atti "a sorpresa": perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, cod. proc. pen.), ne' il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla "sorpresa", con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).
In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.
Commentari • 6
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2000, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Camera di cons.
1.Dott. Pasquale TROJANO Componente del 23/02/00
2. " Carmelo SCIUTO Componente
3. " TO LL Componente R.G.N. 33227/99
4. " DO SS Componente
5. " IE A. SI Componente
6. " AL NT Componente
7. " LI RU Componente
8. " IO CA Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN AR;
avverso l'ordinanza 19-20 luglio 1999 del Tribunale di Padova in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. Pen. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Carmelo SCIUTO;
Udito il Procuratore Generale nella persona dell'Avv. Gen. dr. Umberto Toscani, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessun difensore è presente.
Osserva:
1 - Con decreto del 14 giugno 1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova dispose il sequestro preventivo di alcuni assegni bancari intestati alla VDT International s.r.l., di cui era legale rappresentante ARno AN AR, indagato per il reato di truffa in danno di IO TO;
tale decreto non venne preceduto dall'informazione di garanzia di cui all'art. 369 cod. proc. pen. né conteneva l'invito a nominare un difensore di fiducia.
Avverso il suddetto provvedimento il ARno proposte richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Padova la respinse con ordinanza 19.20 luglio 1999. Considerò, in rito, che nella specie non risultavano violate né le garanzie difensive previste dall'art. 365 cod. proc. pen. (pacifico essendo che il ARno non era stato presente in banca al compimento dell'atto) né quelle previste dall'art. 369 stesso codice (posto che il pubblico ministero nello stesso giorno in cui aveva delegato i C.C. per l'esecuzione del sequestro aveva altresì inviato l'informazione di garanzia all'interessato; nel merito, il giudice del riesame ritenne sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare reale e, in particolare, il "fumus" dell'ipotizzato delitto di truffa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: A) inosservanza di norme processuali, per omessa notifica al ARno del decreto di sequestro e della contestuale informazione di garanzia. Il provvedimento di sequestro sarebbe comunque nullo in quanto non preceduto dalla informazione di garanzia e non contenente tutti i requisiti della stessa (e, in particolare, l'invito a nominare un difensore di fiducia);
B) inosservanza di legge penale, sotto il profilo della carenza di nesso causale tra la condotta e l'evento prodottosi tra la condotta e l'evento prodottosi nonché sulla concreta configurabilità del reato di truffa.
La Seconda Sezione di questa Suprema Corte - alla quale il ricorso era stato assegnato "ratione materiae" - ha rilevato che sulla questione di diritto dedotta sub A dal ricorrente esiste un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, avendo alcune decisioni ritenuto che la mancanza o la nullità dell'informazione di garanzia non si estende al sequestro (o alla perquisizione), mentre in altre occasioni la Corte è pervenuta a conclusioni di segno opposto, affermando che il vizio dell'atto riguardante l'informazione di garanzia rende invalido anche il sequestro.
Pertanto la Sezione - con ordinanza 1.20 dicembre 1999 - ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite Penali, ritenendo necessario dirimere il rilevato contrasto;
il Primo Presidente ha quindi fissato la data per la trattazione del ricorso in camera di Consiglio. La questione che qui precipuamente si pone riguarda, pertanto, la sussistenza o meno dell'obbligo del pubblico ministero di emettere l'informazione di garanzia anteriormente o contemporaneamente al provvedimento di perquisizione o di sequestro.
Connessa a tale questione è l'altra concernente gli effetti sull'atto compiuto (invalidità o meno) dell'omissione della informazione di garanzia o dell'assenza in essa di taluna delle indicazioni che essa dovrebbe contenere ai sensi dell'art. 369 cod. proc. pen.. 2 - Come osservato - con copia di riferimenti - dalla ordinanza di rimessione, la questione controversa, così come sopra riassunta, ha dato luogo a contrastanti pronunce di questa Suprema Corte. Secondo un primo filone giurisprudenziale - caratterizzato da una concezione della informazione di garanzia come atto sostanzialmente autonomo rispetto ai provvedimenti di perquisizione e sequestro - l'art. 365 cod. proc. pen. (indicante questi ultimi come atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso) rappresenta una eccezione alla regola generale posta per l'informazione di garanzia dall'art. 369 del codice di rito, in quanto "per le caratteristiche essenziali delle perquisizioni e dei sequestri, tipici atti da eseguire a sorpresa onde garantire la genuinità dei loro risultati, di essi non va data notizia alcuna prima della loro esecuzione" (cfr. Cass. I, 20 gennaio 1993, Mattiuzzi). Trattandosi di "atti a sorpresa", che non possono essere condizionati dalla presenza o meno del difensore, questi ha solo la facoltà di assistervi, pur se non preventivamente avvisato. L'invito alla nomina di un difensore di fiducia deve essere effettuato solo ove l'indagato sia presente al momento dell'esecuzione degli atti stessi;
diverssamente (ove, cioè, l'indagato sia assente) resta l'obbligo, per il procedente, di designare il difensore d'ufficio, senza che l'eventuale mancata comunicazione di tale designazione allo indagato sia sanzionata di nullità.
Secondo la linea argomentativa seguita da tale indirizzo interpretativo (cfr. Cass. I, 7 luglio 1992, Recchia;
Cass. I, 19 novembre 1992, Reale;
Cass. III, 28 maggio 1993, De Colombi;
Cass. VI, 31 ottobre 1996, Testolin;
Cass. V, 6 febbraio 1995, Madrigrano) l'informazione di garanzia è del tutto autonoma rispetto alla perquisizione e al sequestro, per la sua essenza e per i suoi fini;
tra tali atti (come osserva la prima delle decisioni citate) "non c'è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale (né logica né giuridica)", sicchè l'eventuale nullità dell'informazione di garanzia, ancorchè contestuale alla esecuzione di una perquisizione o di un sequestro, non determina la nullità derivata di questi ultimi (utile per inutile non vitiatur). Qualche decisione (cfr. Cass. III, 16 novembre 1995, Ricci;
Cass. III, 27 giugno 1995, Pagano) ha sottolineato la funzione ricognitiva e non costitutiva della qualità di indagato rivestita dall'informazione di garanzia e quindi il collegamento di essa all'interesse attuale a riceverla solo in relazione al compimento dell'atto. In sostanza, posto che gli atti cui il difensore ha diritto di assistere sono divisi in due categorie - da una parte, quelli per i quali è necessario che il difensore riceva l'avviso almeno ventiquattro ore prima del loro compimento (es.:
interrogatorio, ispezione, confronto) e, dall'altro, quelli per i quali vi è solo la facoltà di assistere, senza preavviso (perquisizione e sequestro) - la esclusione della previa o contestuale informazione di garanzia per questi ultimi discenderebbe dal rilievo che laddove l'indagato sia presente sarà necessario chiedergli se è assistito da difensore di fiducia, mentre in caso contrario al difensore sarà comunicato l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 366 cod. proc. pen.. Secondo il diverso orientamento giurisprudenziale, la norma contenuta nell'art. 369 cod. proc. pen. rappresenta per l'indagato una garanzia in funzione dell'espletamento di un atto cui ha diritto di assistere il difensore, e ciò fino al punto da condizionare la validità dello atto medesimo.
È stato, al riguardo, puntualizzato (cfr. Cass. III, 19 maggio 1992, P.M. in proc. Calvisi) che il predetto art. 369 impone al pubblico ministero di informare l'indagato circa il compimento dell'atto che prevede la possibile presenza del suo difensore e che proprio tale invito è l'elemento caratterizzante della informazione come atto teso a consentire una immediata e valida difesa, precisandosi (confronta Cassazione V, 8 luglio 1993, De Angelis;
Cass. III, 4 maggio 1994, Zaccaro;
Cass. III, 26 aprile 1996, Beltrami) che l'informazione di garanzia può ben essere contenuta nel decreto di sequestro o di perquisizione e notificata in occasione del compimento dell'atto di indagine, ma in tal caso vi devono essere inclusi tutti gli elementi elencati dall'art. 369 del codice di rito, dato che l'omissione di alcuno di essi renderebbe invalido l'atto compiuto. Anche la più recente Cass. II 28 ottobre 1997, Cesetti, ha ribadito che l'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'emissione del decreto di sequestro (ovvero la mancanza degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità) è causa di nullità del sequestro stesso per violazione dell'art. 178 lett. C cod. proc. pen.. 3 - Ai fini di quanto interessa la soluzione delle questioni in esame non sembra forniscano contributi di rilievo la legge delega n. 81/1987 e la Relazione al progetto preliminare, posto che fra i principi e criteri indicati al legislatore delegato la prima si limita ad enunciare (art. 2 n. 38) la "previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto ad assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri", mentre, con riferimento al momento di invio dell'informazione, la Relazione afferma soltanto che "l'esigenza di notiziare l'imputato del procedimento a suo carico sorge solo in relazione al compimento degli atti in relazione ai quali può in concreto estrinsecarsi l'attività del difensore".
È indubbio, come avvertito dalla dottrina, che il legislatore si sia - nella materia in esame - trovato di fronte ad esigenze contrapposte e non facilmente componibili, concernenti, da una parte, il diritto di difesa che ha come inevitabile risvolto quello alla sollecita informazione della persona sottoposta ad indagine (conformemente alla previsione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritto dell'uomo) e, dall'altra, il rispetto dovuto alla riservatezza ed alla reputazione dell'indagato (di rilievo costituzionale) in relazione alla non astratta possibilità di strumentalizzazioni ai danni di quest'ultimo per il solo fatto di essere destinatario di una informazione di garanzia. Orbene, premesso che nella sua iniziale formulazione l'art. 369 cpp prevedeva l'obbligo dell'invio dell'informazione di garanzia "sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere" e che tale indicazione temporale è stata dalla legge n.332 del 1995 (art. 19) sostituita con l'altra "solo quando deve deve compiere un atto ...", sembra dimostrato che il legislatore si sia, con la novella, mosso nella direzione di un certo contenimento dell'operatività - almeno temporale - dell'informazione di garanzia, così come è peraltro fatto palese dalla contestuale modifica (art. 18) del terzo comma dell'art. 335, volta a consentire - su un diverso piano di tutela delle esigenze dell'indagato - una più larga possibilità di accesso al registro delle notizie di reato da parte dei soggetti interessati.
Ma, quanto allo specifico, non sembra che la novella abbia offerto alcun decisivo contributo per dissipare i precedenti dubbi interpretativi, particolarmente in ordine al momento in cui diviene necessario l'invio dell'informazione di garanzia (al di là ovviamente dell'indicazione - esplicitamente ricavabile ma processualmente non sanzionata - volta ad evitare tale adempimento prima che si prospetti la necessità di compiere un atto garantito). Può convenirsi che, nella vigente disciplina, l'ampia e generale formulazione dell'art. 369 - quanto al collegamento dell'informazione di garanzia con "un atto al quale il difensore ha diritto di assistere" - dovrebbe condurre a ritenere che l'adempimento in parola sia in via di massima riferibile sia agli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere con preavviso (art. 364 cpp) sia a quegli altri (art. 365 cpp) cui ha diritto di assistere senza avviso. Epperò tale conclusione non può - ad avviso di queste Sezioni Unite - sottrarsi ad una più penetrante verifica in relazione, da una parte, alle finalità perseguite dall'informazione di garanzia e, dall'altra, alle esigenze connesse alla peculiarità e tipicità dell'atto da compiere.
a) Va sotto il primo aspetto rilevato che l'invio dell'informazione di garanzia, se pure collegato ad un atto che prevede la presenza del difensore, non è tuttavia finalizzato alla conoscenza, da parte dell'indagato, di tale specifico atto, ma soltanto all'esigenza di portare a conoscenza dell'indagato stesso (che non ne risulti già reso edotto) che sono in corso attività di indagine che lo riguardano. In effetti, l'art. 369 richiede soltanto che l'informazione contenga l'"indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto" nonché "l'invito a nominare un difensore di fiducia", non anche che essa contenga la enunciazione del fatto storico addebitato e l'indicazione dello specifico atto garantito che il P.M. si accinge a compiere.. Una tale conclusione si raccorda perfettamente con la constatazione che l'art. 369 prevede, quanto alle modalità di comunicazione, l'utilizzo (di norma) del servizio postale ("in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno") che, per sua natura, richiede un lasso di tempo piuttosto elastico e non facilmente compatibile con una ricezione contestuale al compimento dell'atto di sequestro o di perquisizione.
Su tale premessa diventano del tutto evidenti le conclusioni che vanno tratte relativamente alla prima delle questioni sopra poste, cioè della necessità o meno dell'invio preventivo o contestuale o successivo dell'informazione.
b) È certo - e si viene qui al secondo aspetto sopra accennato - che in relazione agli atti per i quali non è previsto l'avviso al difensore (i c.d. "atti a sorpresa", tali definibili in ragione dell'esigenza di assicurare la genuinità del risultato cui tendono) non può ritenersi ammissibile (anzi concepibile) una preventiva informazione di garanzia, posto che questa potrebbe in concreto rendere privo di efficacia l'atto di perquisizione o di sequestro (e, talora, di ispezione: v. art. 364/5 cpp), più o meno chiaramente collegabile dall'interessato alle indagini di cui si darebbe notizia (in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 1990, considerando la perquisizione come un "atto per sua natura sempre urgente e riservato perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa"). In relazione a tali atti, dunque, che non sono preannunciabili, non sussiste alcun obbligo di previa informazione di garanzia e l'ambito di operatività della previsione generale di cui all'art. 369 ne risulta ridimensionato in relazione alla primaria e prevalente esigenza di tutela dell'autenticità della prova. In questi sensi le Sezioni Unite ritengono condivisibili le conclusioni seguite dal primo filone giurisprudenziale sopra richiamato e viceversa non conciliabili con una razionale lettura della disciplina vigente quelle di cui all'opposto orientamento interpretativo. Quanto al conseguente problema se sussista o meno l'obbligo di una contestuale o successiva comunicazione, si impone, ad avviso di queste Sezioni, una distinzione collegata alla duplice ipotesi della presenza o meno dell'indagato all'atto di perquisizione o sequestro da compiere.
È infatti da considerare che, nel primo caso (cioè quello della presenza, casuale, dell'indagato non preavvvisato) il P.M. procedente (o l'ufficiale di P.G. allo uopo delegato), oltre a dovergli consegnare copia del decreto (motivato) ai sensi degli artt. 250 e 253/4 cpp, ha l'obbligo, a norma dell'art. 365/1, di chiedere all'indagato se è assistito da un difensore di fiducia, designandogliene, qualora ne sia privo, uno di ufficio. Sono, cioè, previsti adempimenti specifici che risultano totalmente assorbenti - e perciò nel concreto sostitutivi - di quello dell'informazione di garanzia, con la conseguenza che vengono oggettivamente meno le esigenze di tutela ad essa sottese ed escluso, quindi, ogni concreto pregiudizio che da un'omessa contestuale informazione di garanzia potrebbe derivare al diritto di intervento e di assistenza dell'indagato. Il che significa che diventa del tutto superflua una contestuale informazione di garanzia ed inesistente perciò l'obbligo del P.M. di provvedervi.
È in questi termini (di risposta formalmente negativa al quesito sulla necessità di una informazione contestuale) che va, più correttamente, inquadrata l'ipotesi sostanzialistica - profilata dal secondo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - di una informazione di garanzia intesa come "contenuta" negli adempimenti di cui ai citati artt. 250, 253 e 365 cpp. Nel caso opposto (dell'assenza dell'indagato all'atto di perquisizione o sequestro) non vi è dubbio che riemerga l'obbligo della comunicazione dell'informazione ricollegabile alla rilevata portata generale della previsione dell'art. 369. In effetti, una volta compiuto l'atto, viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla natura dell'atto "a sorpresa", con la conseguenza che il P.M. non può non procedere al tempestivo invio dell'informazione di garanzia. Deve peraltro aggiungersi che tale adempimento viene a profilarsi come necessario e dovuto anche in relazione alla specifica esigenza di rendere informato l'indagato agli effetti della possibilità di tutela di cui all'art. 366 cppp (vedasi Cass. III 18.9.1997 n. 2889). Prevede tale norma che, quando non è stato dato avviso per il compimento dell'atto al quale il difensore ha diritto di assistere, allo stesso è immediatamente notificato l'avviso di deposito dei verbali degli atti compiuti, dal ricevimento del quale decorre il termine di cinque giorni per esaminarli ed estrarre copia. Per il che deve ritenersi che, ove non risulti che da parte dell'indagato sia sia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, incomba al P.M. l'obbligo di procedere alla nomina di un difensore di ufficio (secondo il generale dettato dell'art. 97 cpp) onde rendere possibile, senza dilazione, alla difesa l'esercizio delle facoltà connesse all'avvenuto deposito dei verbali ai sensi dell'art. 366.
Può essere utile l'ulteriore chiarimento che tale norma non prevede che il P.M. debba previamente interpellare l'indagato per accertare se dispone di difensore di fiducia sì da potere a questo notificare l'avviso di deposito, sicchè deve dedursi che, ove non risulti già agli atti l'esistenza di un difensore fiduciario, è a quello di ufficio nominato dal P.M. che viene notificato l'avviso di deposito. Il che avrebbe come conseguenza che l'indagato risulterebbe di fatto totalmente "non informato" in questo rilevante momento delle indagini (a parte le informazioni successive del difensore di ufficio) con indiscutibile incidenza sulla effettiva possibilità di intervento e di difesa. Si vuol dire che è anche a tale esigenza - di nomina di un difensore di fiducia per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 366 - che viene in concreto a risultare funzionale l'invio - immediatamente successivo all'atto di perquisizione o sequestro - dell'informazione di garanzia.
4 - Relativamente alla seconda delle questioni prospettate, quella concernente gli effetti, sull'atto compiuto, dell'omesso invio dell'informazione di garanzia (quando dovuta), vi è da rilevare che le conclusioni sopra prospettate non consentono dubbi sulla conseguenziale deduzione negativa che nessuna incidenza può avere sulla validità dell'atto compiuto l'eventuale omissione dell'informazione stessa. E ciò non solo in ragione della autonomia dell'informazione di garanzia rispetto all'atto di perquisizione di sequestro e della connessa inesistenza di ogni legame sia contenutistico che di dipendenza causale (autonomia correttamente sottolineata dal richiamato primo filone giurisprudenziale: vedasi in particolare Cass. I 20 gennaio 1993 n. 205), ma altresì in considerazione del fatto che, non sussistendo, come si è visto, un obbligo di comunicazione preventiva dell'informazione stessa (esso profilandosi solo in termini di comunicazione successiva), non può logicamente ipotizzarsi una qualsiasi incidenza su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative. Tutto ciò va detto prescidendo dal considerare che nella specie la questione risulterebbe non rilevante, posto che nel medesimo giorno dell'esecuzione del sequestro de quo (il 15.6.1999) il P.M. ha provveduto ad inviare all'indagato ARno rituale informazione di garanzia, notificata in data 5.7.1999.
5 - Nel contesto delle motivazioni che precedono - e per le ragioni da esse ricavabili - perdono ogni consistenza tanto la doglianza relativa alla mancata notifica (quanto meno contestuale) del decreto di sequestro e dell'informazione di garanzia, tanto quella concernente la mancanza nell'informazione di garanzia notificata il 5.7.1999 di ogni menzione del sequestro eseguito.
Così come prive di pregio appaiono le ulteriori censure, non di rito, relative alla dedotta carenza di nesso causale fra la condotta di esso ricorrente e l'evento prodottosi ed alla contestata concreta configurabilità dell'ipotizzato delitto di truffa. È sufficiente al riguardo ricordare - in via di principio - che in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del tribunale del riesame (e di questa Corte), non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (cfr.: S.U. 7 novembre 1992, Midolini). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali, e da ciò deriva che, ai fini della verifica in ordine alla legittimità del provvedimento mediante il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato (cfr. S.U. 23 aprile 1993, Gifuni). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr.:
Cass. VI, 4 febbraio 1993, ANni;
Cass. III, 14 ottobre 1994, Petriccione;
Cass. III, 26 aprile 1996, Beltrami, ex plurimis). Orbene, il tribunale nella specie ha correttamente assolto al compito di controllo ad esso devoluto, senza incorrere in alcuna violazione dei richiamati principi, posto che ha valutato su di un piano di astrattezza l'antigiuridicità dei fatti sostanzianti l'accusa, limitandosi alla verifica di compatibilità tra la enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti nonché alla attribuibilità del prospettato illecito all'indagato. Il ricorrente, di contro, inammissibilmente propone, al riguardo, questioni che in concreto involgono il merito del giudizio in quanto estendono il tema del decidere alla fondatezza della pretesa punitiva, di per sé esulante dai limiti del procedimento incidentale di cui trattasi.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000.