Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 14
CASS
Sentenza 18 giugno 1993

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Nel caso in cui più coindagati raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in Tribunale degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi pure di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per la decisione del Tribunale, essendo necessario a tal fine che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei loro confronti siano già in suo possesso.

Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in Tribunale di tutti gli atti - e non solo di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al G.I.P. a sostegno della misura cautelare a norma dell'art. 291 comma 1 cod. proc. pen., nonché degli altri atti in connessione essenziale con quelli, quali gli atti necessari alla verifica di ammissibilità dell'impugnazione e l'interrogatorio dell'indagato. (La Cassazione ha altresì escluso che sulla decorrenza del termine predetto possano avere influenza gli atti inerenti allo stesso procedimento di riesame ovvero l'eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, ai sensi del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen.).

La revoca di una misura cautelare personale può avere luogo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale e sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294 comma 1 cod. proc. pen., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando, il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione "nei casi previsti nei titoli 2, 3, 4 e 5 del libro 6, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio". (La Cassazione ha precisato che l'obbligo suddetto non vige non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 14
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14
Data del deposito : 18 giugno 1993

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