Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 4
Nel caso in cui più coindagati raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in Tribunale degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi pure di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per la decisione del Tribunale, essendo necessario a tal fine che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei loro confronti siano già in suo possesso.
Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in Tribunale di tutti gli atti - e non solo di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al G.I.P. a sostegno della misura cautelare a norma dell'art. 291 comma 1 cod. proc. pen., nonché degli altri atti in connessione essenziale con quelli, quali gli atti necessari alla verifica di ammissibilità dell'impugnazione e l'interrogatorio dell'indagato. (La Cassazione ha altresì escluso che sulla decorrenza del termine predetto possano avere influenza gli atti inerenti allo stesso procedimento di riesame ovvero l'eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, ai sensi del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen.).
La revoca di una misura cautelare personale può avere luogo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale e sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.
L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294 comma 1 cod. proc. pen., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando, il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione "nei casi previsti nei titoli 2, 3, 4 e 5 del libro 6, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio". (La Cassazione ha precisato che l'obbligo suddetto non vige non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase).
Commentari • 2
- 1. Giudicato cautelare: la Cassazione definisce l'ambito di applicazioneGiordano Maddaloni · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2022
Indice La massima Il fatto Il c.d. “giudicato cautelare” e la decisione della Corte 1. La massima Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è intervenuta, nuovamente, a definire l'ambito di applicazione del c.d. “giudicato cautelare”, precisando che lo stesso opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non potendo, invece, essere evocato nel caso di decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. 2. Il fatto La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal proprietario di un ristorante, indagato del reato di cui …
Leggi di più… - 2. Appello cautelare e preclusione processuale. Nessun limite al deducibilePier Paolo Vicedomini · https://www.filodiritto.com/ · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente di Consiglio in
1. Dott. Gaetano LO COCO " data 18-6-1993
2. " DO GU " SENTENZA
3. " ER AL " N. 14
4. " AR LE " REGISTRO GENERALE
5. " VA LL " N. 6685/93
6. " Giorgio BUOGO (rel.)Consigliere
7. " GI OL "
8. " UN EL NA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LLMO CO nato in [...] il [...];
2) RA SA nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 15 gennaio 1993 del Tribunale di Napoli - Sezione Riesame. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio BUOGO;
Udite le conclusioni del P.M. dott. G. Gazzara con le quali chiede rigettarsi i ricorsi.
Udito il difensore Avv. A. De Angelis.
FATTO
A seguito di una rapina consumata il 3.6.1991 nell'abitazione di RI ED ed in conseguenza del riconoscimento fotografico di due dei tre rapinatori, in data 24 marzo 1992 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva a carico di DEOM CO e RA SA una ordinanza di custodia cautelare in carcere siccome indagati in ordine ai delitti di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, violazione aggravata di domicilio.
Poichè il L'OM ed il RA si davano alla latitanza, l'ordinanza predetta poteva essere eseguita solo il 10.8.92 nei confronti di L'OM e 1'11.10.92 nei confronti del RA, ossia dopo che, già il.14.5.1992, il P.M. aveva chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
Nell'interesse del L'OM il 16.9.92 veniva chiesto il riesame della misura coercitiva, confermata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 30.10.1992. Successivamente ambedue gli imputati chiedevano al GIP la revoca DEordinanza di custodia cautelare in carcere lamentando di non essere stati interrogati entro i cinque giorni previsti dall'art.294 c.p.p. e comunque deducendo che erano venuti meno gli indizi di colpevolezza;
il L'OM deduceva inoltre che l'ordinanza del riesame 30.10.92 era stata adottata oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti sicchè il titolo custodiale aveva perso efficacia ai sensi DEart.309- 10 comma C.P.P., ed egli doveva essere rimesso in libertà.
Con ordinanza del 23.11.1992 il GIP respingeva le istanze confermando la presenza dei gravi indizi di colpevolezza ed osservando, in ordine al mancato interrogatorio entro i cinque giorni, che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata eseguita dopo che s'era già chiusa la fase delle indagini preliminari.
In ordine alla ulteriore censura del L'OM rilevava che essendo pervenuti in Tribunale gli ultimi atti il 22.10.92, l'ordinanza del 30 ottobre risultava emessa nel rispetto del termine perentorio di dieci giorni fissato nell'art.309, comma 9 e 10 C.P.P.. Il provvedimento del GIP era gravato dagli appelli dei due imputati ed il Tribunale di Napoli, riuniti i due procedimenti, respingeva le impugnative con ordinanza del 15.1.1993. Propongono ricorso i difensori deducendo:
l) per il L'OM la violazione DEart. 309 comma 9 e 10 c.p.p. perchè la menzione della data del 22.10.1992 come quella in cui erano arrivati gli atti non era esatta in quanto, come risultava dalla documentazione che produceva, gli atti relativi alla richiesta di riesame erano pervenuti in Tribunale il 15 ottobre 1992, il 16 ottobre 1992 il Tribunale aveva chiesto ulteriori atti e questi erano quelli pervenuti il 22.10.1992.
Sostenendo che dovevasi avere riguardo alla data di arrivo dei primi atti (15.10.92) e non alla data di ricezione degli atti ulteriori, il ricorrente osservava che la data del 30.10.92 oltrepassava il termine di 10 giorni entro cui avrebbe dovuto essere deciso il riesame, sicchè esso L'OM doveva essere rimesso in libertà. 2) per il RA si esprimono censure sia per il mancato soddisfacimento, nella udienza preliminare, delle richieste istruttorie avversanti gli indizi di colpevolezza, sia per la mancanza dei presupposti richiesti DEart.274 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari, sia, infine, per il mancato interrogatorio DEimputato entro i cinque giorni dalla esecuzione della ordinanza di custodia cautelare, ai sensi DEart. 294 c.p.p.. La decisione sui ricorsi anzidetti è stata devoluta a queste Sezioni Unite, ai sensi DEart. 618 c.p.p., per i contrasti insorti fra le singole Sezioni di questa Corte in ordine al dies a quo iniziano a decorrere i 10 giorni di cui all'art. 309 -comma 9 e 10 c.p.p. quando gli atti vengono trasmessi al Tribunale per il riesame non tutti contemporaneamente, oltre che per il rilevante, generale interesse alla risoluzione della questione.
DIRITTO La problematica sollevata dal ricorrente L'OM in ordine all'esegesi DEart.309 - comma 9 C.P.P., com'è stato da taluno evidenziato in dottrina, riflette l'anomalia di un termine perentorio (così voluto dal successivo decimo comma della stessa norma) caratterizzato dalla mobilità del.dies a quo. Essa peraltro non può non essere risolta, nel rispetto del sistema nel quale è inserita la norma, tenendo conto della funzionalità del riesame.e della esigenza incoercibile per il Tribunale di avere completa cognizione degli atti sulla cui base è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Devesi ovviamente tenere in evidenza particolare che la disposizione in esame, ponendo il termine perentorio di 10 giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, si colloca fra quelle che meglio fissano e pongono in luce l'intento legislativo di accelerare al massimo quel procedimento, imponendone una rapida definizione al fine di contemperare le esigenze del processo penale con il diritto di libertà e con la presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 13 e 27 della Costituzione, sacrificando,questi ultimi solo nei casi previsti dalla legge e con una verifica su di essi la più rapida possibile.
Secondo il dato letterale DEart. 309 c.p.p. e secondo interpretazione logica, quando il nono comma stabilisce il suddetto termine per la decisione, lo fa decorrere dalla ricezione degli atti;
e questi non possono essere che quelli indicati nel precedente quinto comma il quale chiarisce trattarsi degli "atti presentati a norma DEart.291 comma 1 c.p.p." ossia degli atti prodotti dal P.M. a sostegno della richiesta di misura coercitiva. Ciò basta già ad escludere che sulla decorrenza del termine in questione possa avere influenza l'eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, a ciò abilitate dal medesimo 9 comma DEart.309 c.p.p. Per contro, la stessa formulazione del testo, secondo cui il dies a quo si attiva "dalla ricezione degli atti" sta a significare, secondo la comune accezione, che deve trattarsi di tutti gli atti e non solo di parte di essi, perchè se ciò avesse consentito il legislatore avrebbe specificato la possibilità di frazionamento. Se si tiene presente che il Tribunale, nel procedere al riesame della misura, non ha alcun potere istruttorio e che, d'altra parte, deve essere messo in condizione di esercitare il compito per il quale è stato istituito, secondo un criterio di mirata funzionalità, devesi ritenere - anche in via sistematica oltre che letterale - che gli atti dal cui arrivo inizia a decorrere il termine di 10 giorni sono solo - ma anche tutti - quelli a suo tempo inviati dal P.M. al Gip a sostegno della richiesta di misura cautelare, nonchè ogni altro atto che si trovi con quelli in rapporto di connessione essenziale, come lo sono gli atti necessari alla verifica di ammissibilità della impugnazione (es.
verbali esecuzione o notificazione del titolo) e l'interrogatorio DEindagato, cioè tutti quelli assolutamente indispensabili per un corretto riesame.
Poichè il legislatore ha fissato il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti per il procedimento di riesame, ritenendo, per ciò stesso iuris et de iure, che un tale lasso di tempo sia sufficiente all'esaurimento degli adempimenti necessari all'espletamento di un procedimento di natura urgente (avvisi, notifiche, studio degli atti, decisione e redazione del provvedimento) va escluso che sul termine predetto possano influire, postergandolo, gli atti inerenti allo stesso procedimento del riesame, come sopra elencati a titolo esemplificativo. Va quindi ribadito che non basta l'arrivo parziale di atti rientranti fra quelli di cui all'art. 291 comma 1 c.p.p. per fare iniziare il decorso del termine in questione, essendo indispensabile che il Tribunale sia posto in grado di esercitare con piena cognizione il compito istituzionalmente demandatogli;
sicchè il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in Tribunale di tutti e non solo di parte degli atti sopramenzionati, specificatamente riguardanti quel determinato procedimento incidentale e quindi il singolo indagato che chiede il riesame.
Con la ulteriore conseguenza che, nel caso di indagini preliminari particolarmente corpose e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, l'arrivo degli atti dei primi coindagati che chiedano il riesame, ancorchè comprensivi pure di quelli concernenti altri coindagati postulanti il riesame tempestivamente ma in tempo successivo, non è utile a fare decorrere anche per questi ultimi il termine di cui all'art.309 comma 9 c.p.p. prima che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti gli ultimi richiedenti o, quanto meno, notizia che tutti gli atti ìndispensabili al riesame anche per costoro siano già in suo possesso, in tal modo ponendolo in condizione di avviare le ulteriori procedure di riesame anche nei confronti di chi potrebbe averlo chiesto, seppure tempestivamente, ma in tempo addirittura successivo alla scadenza del termine di 10 giorni DEarrivo dei primi atti, elasso in conseguenza delle precedenti richieste di riesame.
La disposizione di cui all'art. 100 delle norme di attuazione del nuovo codice di rito penale non può avere alcuna incidenza sulla individuazione del dies a quo di cui all'art.309 - 9 comma c.p.p. non solo perchè nulla dice, nè esplicitamente nè per connessione implicita, che sia utile a porre un collegamento fra le due norme ai fini del predetto dies a quo, ma soprattutto perchè si riferisce in genere ad ogni caso in cui sia impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, imponendo alla cancelleria o segreteria del giudice procedente di trasmettere al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, così riferendosi anche agli appelli ed ai ricorsi, relativamente ai quali gli artt. 310 e 311 c.p.p. non pongono invece alcun termine perentorio entro cui decidere.
Egualmente deve ritenersi che le disposizioni DEart.101 norme attuazione c.p.p. non abbiano valenza utile a farle ritenere come eccezioni ad un principio generale, le quali si pongano, da sole, come uniche cause di spostamento del termine.
Invero, a parte ogni considerazione che può farsi in ordine alla incapacità delle norme di attuazione a prevalere od a modificare la legge al cui servizio sono state emanate, va osservato che nell'art. 101 predetto sono considerate le due ipotesi (legittimo impedimento DEindagato od imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice del riesame;
indagato od imputato detenuto in luogo posto fuori dal circondario del Tribunale competente) in cui viene specificato un diverso momento in cui, arrivando in Tribunale parte degli atti (qui consistenti nell'esame DEindagato) si perfeziona il completamento degli atti necessari al riesame, spostando il dies a quo ad una data successiva unicamente perchè questa è conseguenziale ad una specifica richiesta d'essere sentito da parte DEindagato, e quindi nel suo interesse.
Il che -anzi - conferma la necessità che il momento iniziale di decorrenza dei 10 giorni previsti dall'art. 309 comma 9 c.p.p. coincida con il completamento degli atti indispensabili ad una esauriente loro cognizione da parte del Tribunale ai fini del riesame, pur se non strettamente annoverabili fra quelli di cui all'art.291 1 comma C.P.P. ma con loro in stretta connessione. Né con ciò si realizza (trovandosi ordinariamente gli atti di cui all'art.291 - 1 comma c.p.p. in possesso del P.M.) una ingiustificata disparità di trattamento in favore della posizione del P.M. perchè, anche nei casi in cui al momento del riesame quegli atti si trovino presso quell'ufficio, egli non è portatore di alcun interesse che ostacoli o ritardi l'immediata ed integrale trasmissione al Tribunale di tutti quegli atti, nella loro interezza, ciò costituendo oltre tutto uno specifico dovere di. quell'ufficio che ne dispone, rispetto al quale ogni eventuale ritardo od ingiustificato frazionamento troverebbe una sanzione quanto meno disciplinare.
Il ricorso di L'OM, che assume come data iniziale di decorrenza dei 10 giorni quella di arrivo in Tribunale dei primi ed incompleti atti, anzicchè quella in cui si perfezionò la completezza degli atti medesimi è quindi infondato e va respinto.
Eguale sorte deve avere il ricorso del RA il quale, col primo motivo, insiste nell'invocare la perenzione del titolo custodiale per non essere stato interrogato entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento.
Va premesso che la perenzione di un titolo può intervenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, con esclusione di applicazione analogica od estensiva.
Nella specie viene invocata la disposizione DEart. 302 c.p.p., che prevede una delle ipotesi in cui perde efficacia il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare;
ciò in conseguenza del mancato interrogatorio DEindagato entro il termine di cinque giorni dall'inizio DEesecuzione della custodia, come disposto dall'art. 294, comma 1 c.p.p. Ambedue le norme fanno esplicito ed ineludibile riferimento al "corso delle indagini preliminari", richiamate sul punto anche dalla relazione al nuovo codice di rito penale perchè "muovendo delle considerazioni della natura di strumento di difesa DEinterrogatorio, si è ritenuto di dovere concedere in taluni casi al giudice il potere-dovere di esaminare l'imputato con le modalità DEinterrogatorio, ma con finalità sostanzialmente diverse da quelle DEinterrogatorio del pubblico ministero, vale a dire a fini di controllo e di garanzia, non di investigazione".
Cioè al fine di assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto con l'indagato e l'attivazione di una immediata discolpa, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica - da parte del giudice - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare.
Il che deve intendersi superato - nel sistema processuale - quando, essendo stata conclusa l'indagine preliminare e non essendo stata chiesta l'archiviazione, il P.M., che è il gestore di quella fase, investe del procedimento il giudice mediante la promozione DEazione penale con la formulazione della imputazione in uno dei modi previsti nei titoli 2 , 3 , 4 e 5 del libro sesto, ovvero, con la richiesta di rinvio a giudizio.
Se, quindi, la custodia cautelare in carcere viene disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari oppure anche se il soggetto contro cui è stato emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere viene catturato successivamente alla conclusione di quella fase, ancorchè l'ordinanza custodiale sia stata emessa durante dette indagini preliminari, non vige più l'obbligo del suo interrogatorio entro cinque giorni e non può attivarsi la relativa comminatoria di cessazione di efficacia del titolo ex art.304 c.p.p.. Devesi quindi convenire con la consolidata giurisprudenza delle singole Sezioni di questa Suprema Corte che hanno escluso la perenzione del titolo custodiale per omesso interrogatorio DEimputato nei casi predetti, cui corrisponde quello del ricorrente RA poichè l'ordinanza di custodia cautelare venne emessa nei suoi confronti il 24.3.1992, la richiesta di rinvio a giudizio venne formulata dal P.M. il 14.5.1992 ma egli venne catturato solo l'11. 10.1992, ossia successivamente alla chiusura della fase delle indagini preliminari.
Non vale obbiettare che, nel caso in esame, siavi stato un rinvio DEudienza preliminare, perchè la fase delle indagini preliminari non si conclude con il decreto del GUP che dispone il giudizio bensì con la presentazione della richiesta del pubblico ministero, ormai irretrattabile perchè sostanzia uno dei modi con cui viene promossa l'azione penale.
Le ulteriori argomentazioni svolte col ricorso del RA, per quanto è consentito intendere dato che non evidenziano con chiarezza né petitum né causa petendi, non possono trovare ingresso nel presente procedimento.
Se, infatti, con esse si è voluto proporre doglianza perchè il decreto che ha disposto il giudizio è stato emesso senza la previa audizione di testi a discolpa, depositari di alibi, con ciò il ricorrente, necessariamente, impugna il provvedimento col quale è stato disposto il giudizio che è, invece, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, invece esperibili nelle fasi successive del processo. Se, con esse, si intende invece esprimere censura perchè non sono stati escussi testimoni che avrebbero potuto fare venire meno, ai fini delle ordinanze di custodia, i gravi indizi di colpevolezza, va sottolineato che la contestazione di quei gravi indizi avrebbe potuto e dovuto essere mossa mediante richiesta di riesame, non attraverso una istanza di revoca (paludante una tardiva richiesta di riesame) della ordinanza che aveva disposto la custodia, laddove la revoca può avere luogo, ai sensi DEart. 299 c.p.p. solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale e sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.
Anche sotto questo ulteriore profilo, pertanto, sarebbe stato inammissibilmente richiesto, sotto forma di revoca, ciò che avrebbe dovuto formare oggetto di riesame, nel cui corso, come già rilevato, il Tribunale può tenere conto anche degli elementi dedotti dalle parti in udienza.
Sotto qualsivoglia profilo si intendono esaminare le ulteriori censure del RA, queste si rivelano inammissibili. Ai sensi DEart.616 c.p.p. dalla reiezione dei ricorsi discende il solidale onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 18 giugno 1993.