Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non determina l'invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha dichiarato n.d.p. nei confronti dell'imputato, in ordine al reato di ingiuria, per mancanza di un'espressa attestazione in ordine all'identità del proponente, rilevando che detta identità potesse comunque ritenersi raggiunta con certezza avuto riguardo al fatto che il querelante, operatore della polizia municipale, contestualmente alla querela aveva depositato un atto del proprio ufficio inerente gli stessi fatti e trasmesso in qualità di pubblico ufficiale alla magistratura, identità ulteriormente confermata nella costituzione di parte civile e nella personale presenza del querelante in udienza).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2010, n. 10137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10137 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 01/12/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2744
Dott. SANDRELLLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 15083/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE NA N. IL 20/10/1965 nei confronti di:
2) LI NO N. IL 09/10/1945;
avverso la sentenza n. 332/2006 GIUDICE DI PACE di FIRENZE del 25/07/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS Fausto, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25 luglio 2007 il giudice di pace di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI NO in ordine al delitto di ingiuria aggravata ai danni degli operatori della polizia municipale IZ RD e AN ON, per mancanza di una valida querela.
Ha ritenuto il giudicante che il relativo atto fosse privo di indicazioni utili a dar conto della sua presentazione a un pubblico ufficiale e dell'identità della persona che l'aveva presentato. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile AN ON, affidandolo a un solo motivo.
Con esso osserva che il querelante era identificato per essere il pubblico ufficiale che, contestualmente alla querela, aveva depositato un atto del proprio ufficio inerente agli stessi fatti;
inoltre, osserva, la medesima persona si era costituita parte civile e aveva assistito personalmente alle udienze.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La finalità perseguita da legislatore, nel prescrivere che la querela sia presentata personalmente dall'interessato oppure - se presentata a mezzo di incaricato - sia corredata della sottoscrizione autentica, è quella di conferire il massimo della certezza circa l'identità del querelante, in modo da assicurare che la volontà sia espressa da soggetto a ciò legalmente autorizzato, e non da altro meramente dichiaratosi tale (v. Cass. 15 marzo 2005 n. 15253; Cass.24 luglio 2002 n. 32190); di tanto si ricava conferma dal precetto contenuto nell'art. 337 c.p.p., comma 4 facente obbligo all'autorità che riceve la querela di identificare la persona che la propone. Nel caso di specie detta finalità può dirsi raggiunta con la dovuta certezza.
Ed invero, la contestualità della presentazione della querela col deposito, da parte della stessa persona, degli atti trasmessi alla magistratura in qualità di pubblico ufficiale, in relazione agli stessi fatti, consente di tenere per certa l'identità del proponente pur in mancanza di un'espressa attestazione in tal senso: identità che, del resto, ha poi trovato conferma nella costituzione di parte civile e nella presenza personale in udienza della stessa AN ON.
Il fatto, poi, che l'attestazione dell'avvenuto deposito non rechi il nome del funzionario che ha ricevuto la querela non è fonte di alcun vizio dell'atto, certa essendo la circostanza - non contestata e non contestabile, alla stregua delle emergenze documentali - che l'atto sia stato depositato negli uffici della Procura della Repubblica. La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto dei principi suesposti, deve essere conseguentemente annullata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso giudice di pace di Firenze in persona di altro magistrato onorario, darà corso al nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011