Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 625.
(Procedimento).
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza provvede con ordinanza.
(Procedimento).
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza provvede con ordinanza.
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- 1. Art. 625 c.p.c.: ProcedimentoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27.156107
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo VI DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO Capo I Della sospensione del processo Art. 625 c.p.c. Procedimento. 1.Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. 2.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Perugia, sentenza 21/10/2022, n. 1463Provvedimento: […] Sosteneva in diritto l'opponente che ai sensi dell'art. 625 c.p.c. sull'istanza di sospensione del processo di cui al precedente art 624 bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto provvedere con ordinanza, sentite tutte le parti, mentre invece nel caso di specie il G.E. aveva interpretato tali disposizioni codicistiche nel senso che per fissare l'udienza occorreva necessariamente il previo deposito di istanza di sospensione da parte di tutti i creditori muniti di titolo, sì che non sarebbe stato tenuto alla fissazione dell'udienza prima di emettere l'ordinanza di rigetto del 22.3.2021.Leggi di più...
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