Articolo 94 del Codice di procedura penale
Articolo 78Articolo 95
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24 ottobre 1989
Art. 94. Termine per l'intervento 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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