Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1998, n. 10
CASS
Sentenza 25 marzo 1998

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Massime1

Il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione "dare avviso" ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.

Commentari2

  • 1Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012

  • 2Inutilizzabili le dichiarazioni rese in vinculis in difetto della riproduzioneAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1998, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 25 marzo 1998

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