Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione "dare avviso" ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.
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- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
- 2. Inutilizzabili le dichiarazioni rese in vinculis in difetto della riproduzioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1998, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Camera di cons.
Dott. Giuseppe VIOLA Componente del 25/03/1998
" Nicola MARVULLI Componente
" Giovanni PIOLETTIICO Componente SENTENZA
" Mauro OM LOSAPIO Componente N. 10
" UC DI OT Componente
" OR GE Componente R.G.N. 39932/97
" Carlo DAPELO (Rel.) Componente
" Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, n. a gravina di Puglia il 15.8.1957;
Avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari, emessa in data 26-8-1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo DAPELO. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Filippo FIORE che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 141 bis c.p.p.. Rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 14-7-1997 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a AV MA, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Bari, in data 26.08.1997 respingeva la richiesta di riesame e confermava l'ordinanza cautelare del GIP nei confronti del predetto.
Dopo avere premesso che erano infondate le eccezioni di nullità per violazione dell'art. 292 lett. b c.p.p. sotto il profilo della mancata specificazione del fatto e di inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici nonché delle dichiarazioni accusatorie a carico del AV provenienti da chiamanti in correità assistiti in Roma da un procuratore legale abilitato ad esercitare unicamente nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Bari, il giudice del riesame, in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare nella specie adottata, previste dagli art.273 c.p.p., osservava: dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti di giustizia ed in particolare da quelle rese da OS VI e da D'MB LE era risultato che, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, operava un'associazione per delinquere dedita, anche, allo spaccio di sostanze stupefacenti, descritta dettagliatamente solo a seguito della collaborazione prestata, a partire dall'anno 1995, dai fratelli LE PI e OM. Costoro, affiliatisi con riti simbolici, avevano delineato un'organizzazione divisa in più gruppi.
I singoli gruppi erano sussumibili nello schema dell'associazione di stampo mafioso per la regola delle affiliazioni rituali, la subordinazione degli affiliati ad un unico capo, la previsione ed attuazione di ritorsioni in caso di tradimento, la tipologia dei reati commessi, la scelta strategica di sottoporre ad estorsione i principali imprenditori della zona, al dichiarato fine di assoggettarli totalmente all'organizzazione malavitosa. La credibilità intrinseca dei LE emergeva, oltreché dalla costanza, precisione e disinteresse delle loro dichiarazioni, da quanto era stato ritenuto dal Tribunale di Bari, che, con sentenza 13-5-1997, aveva dato atto dell'esistenza, in Gravina di Puglia ed in località limitrofe, della stessa associazione criminale per cui è processo, sia pure in tempi diversi.
Per quanto atteneva alla posizione del AV sussistevano gravi indizi di colpevolezza nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. attribuitogli, rappresentati dalle dichiarazioni di LE OM che aveva, ripetutamente, indicato l'indagato, soprannominato "Contacess", quale componente dell'associazione mafiosa, riscontrate da quelle di LE PI che, dopo averlo annoverato tra gli affiliati alla cosca facente capo a ED OM, ne aveva specificato il ruolo di addetto, per conto di quest'ultimo, allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Santerano.
Con il proposto ricorso per cassazione il AV, tramite il proprio difensore deduce: con il primo motivo d'impugnazione la violazione del diritto di difesa a causa dell'incompletezza degli avvisi concernenti l'udienza davanti al Tribunale per il riesame;
con il secondo motivo la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del comma 10 dell'art. 309 c.p.p. essendo incerto se l'autorità giudiziaria procedente abbia provveduto nel quinto giorno dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. a trasmettere gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.1 stesso codice, avendo l'ordinanza del tribunale del riesame, al riguardo, affermato apoditticamente che gli atti erano "pervenuti in cancelleria nei termini di cui all'art. 309 c.5 c.p.p."; con il terzo motivo la violazione dell'art, 292 c.p.p.
difettando nell'ordinanza custodiale una descrizione, sia pur sintetica, dei fatti: con il quarto motivo la violazione dell'art'art.192 c.p.p. c.3 non essendo state le chiamate in correità valorizzate da riscontri esterni;
con il quinto motivo difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari basata su una motivazione "standard": con il sesto motivo la nullità degli interrogatori e dei riconoscimenti fotografici effettuati dai collaboranti assistiti da un procuratore legale operante fuori sede. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la questione, non trattata nell'impugnazione principale, relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia perché non documentate con mezzi di riproduzione fonografica o auditiva ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p.. La seconda sezione penale di questa Corte, con ordinanza 19-12- 1997, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p. per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale rilevato in due successive decisioni della 1 sezione penale del giudice di legittimità.
Il Primo Presidente Aggiunto con provvedimento in data 12-2-1998 assegnava il ricorso a queste Sezioni Unite Penali per la trattazione all'udienza del 25-3-1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono esaminarsi preliminarmente, attesa la loro natura potenzialmente assorbente, il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso.
La prima doglianza, concernente la dedotta violazione del diritto di difesa che inerirebbe alla mancata specificazione nell'avviso di udienza camerale notificato al AV, detenuto nella Casa Circondariale di Avellino, della facoltà di chiedere la traduzione davanti al giudice di sorveglianza o a quello del riesame di Bari per esporre le sue difese è, palesemente, priva di fondamento. Invero, in materia di riesame di misure cautelari personali l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente, ha diritto alla traduzione per essere sentito davanti al giudice di sorveglianza o a quello del riesame - alla stregua di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 31-1-1991 n. 45 - a condizione però che vi sia stata richiesta esplicita del medesimo come previsto dal combinato disposto degli art. 309 c.8 e 127 c. 3 c.p.p., richiesta che, nella specie, non è stata presentata.
L'indicazione di tale facoltà nell'avviso di udienza non è prevista dalle citate norme né la sua omissione può integrare una nullità stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l'inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento ex art. 177 c.p.p.. Neppure ha pregio la subordinata eccezione di incostituzionalità del comma 8 dell'art. 309 c.p.p. in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede come obbligatoria, a pena di nullità, la comunicazione o informazione all'indagato detenuto che egli, ricevuto l'avviso della data fissata per l'udienza camerale, sia tenuto ad avanzare espressa richiesta, qualora lo reputi opportuno, per essere tradotto davanti al giudice del riesame o di sorveglianza per esporre le sue difese, per la disparità di trattamento che la norma porrebbe in essere tra "ignoranti e non ignoranti" della disposizione medesima. Va precisato, al riguardo, che una norma emanata nei modi di legge è applicabile a tutti coloro che ne sono destinatari prescindendosi dall'informazione del singolo sull'esistenza ed il tenore di essa, tenuto conto del disposto di cui all'art 73 c. 3 della Costituzione il quale subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, ma al tempo stesso sufficiente.
Da tale sistema deriva la possibilità, offerta a chiunque, di avere la conoscenza precisa della norma e l'inescusabilità dell'errore derivante da violazione degli obblighi di informazione giuridica che sono alla base di ogni convivenza civile (Corte Costituzionale sentenze n. 76/1975 e 364/1988). E poiché, di fronte alla norma, tutti i consociati si trovano nella medesima condizione, lo stato di ignoranza o di conoscenza, da parte del singolo, non è differenza di cui l'ordinamento debba farsi carico con l'onere di suppletive indicazioni.
Il secondo motivo con cui viene dedotta la perdita di efficacia della misura cautelare per possibile mancato rispetto del termine di cinque giorni dalla ricezione dell'avviso di cui al c.5 dell'art.309 c.p.p. per la trasmissione degli atti presentati a norma dell'art.291 c.1 c.p.p. da parte dell'autorità giudiziaria procedente è, anch'esso, infondato.
Deve confermarsi, al riguardo, il principio affermato da questa Corte di legittimità (Cass. II 24-1-1996 n. 5417) secondo cui il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309 c.5 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n.332, l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art.291 c.p.p. al tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del presidente del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione dare avviso ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.
Nel caso in esame risulta dal fascicolo del procedimento di riesame che l'avviso al P.M. per la trasmissione degli atti di cui trattasi, emesso in data 9-8-1997, è pervenuto a tale ufficio l'11-8-1997 sicché ritualmente gli atti stessi sono pervenuti nella cancelleria del "Tribunale della Libertà" di Bari il 16-8- 1997.
Il terzo motivo di impugnazione con cui si eccepisce la mancata specificazione del fatto nell'ordinanza cautelare in relazione al tempo d'ingresso del AV nell'organizzazione malavitosa con conseguente violazione del diritto di difesa nonché il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che tale pregiudizio avrebbe irragionevolmente escluso è, parimenti, infondato. Nell'ordinanza cautelare che integra, in punto, quella di riesame, gli estremi della "societas sceleris" di cui il AV è accusato di far parte sono indicati, avuto riguardo all'allegata richiesta del P.M., con riferimento alle persone degli organizzatori, ai reati fine, al luogo di operatività, alla data di cessazione della condotta permanente.
Alla luce di tali elementi circostanziali il Tribunale del riesame correttamente ha escluso che sia stato violato l'art. 292 lett. b c.p.p.. Invero, l'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede soltanto, ai sensi di legge, "la descrizione sommaria del fatto", cioè una sintetica e schematica precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando, come nella fattispecie, si tratti di reato permanente associativo che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall'indicazione degli elementi strutturali della "societas sceleris", sia pure schematicamente enunciati.
Neppure il sesto motivo di ricorso concernente l'eccezione, che sarebbe stata immotivatamente respinta dal Tribunale, di inutilizzabilità degli interrogatori e dei riconoscimenti fotografici interessanti il AV, effettuati da collaboratori di giustizia assistiti da un procuratore legale operante fuori della Corte d'Appello di Bari in cui era abilitato ad esercitare, è meritevole di accoglimento.
Invero, la difesa apprestata da parte di un procuratore legale operante fuori sede non è assimilabile all'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, che dà luogo ad una nullità insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio previste dall'art. 178 lett. c c.p.p. concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Trattasi pertanto di nullità che, riguardando solo la persona nell'interesse della quale è prevista, avrebbe dovuto essere eccepita, nel caso in esame, in virtù del combinato disposto degli art.178, 180 e 182 c. p. p., unicamente dai collaboranti di giustizia, chiamanti in correità.
2.- Deve ora esaminarsi la questione che ha determinato la trasmissione del ricorso a queste Sezioni Unite riassumibile nel seguente quesito: "se le dichiarazioni indizianti dei cosidetti collaboratori di giustizia, in stato di detenzione, non documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva a norma dell'art. 141 bis c.p.p. siano utilizzabili nei confronti di terzi".
La relativa eccezione è stata formulata dal ricorrente con motivi nuovi che, investendo punti della sentenza impugnata diversi da quelli che hanno formato, specificamente, oggetto dell'originario ricorso, sono inammissibili (Cass. Sez. Un. 25-2-1998, Bono) Tuttavia gli originari motivi di ricorso hanno rimesso al controllo di legittimità l'apparato argomentativo del giudice di merito relativamente al valore indiziante delle chiamate in correità cui si è, in precedenza, accennato, con la conseguenza che, il tema concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti rientra nella cognizione di questa Corte poiché si tratta di invalidità rilevabile "anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento" ex art. 191 c. 2 c.p.p.. La norma che viene in considerazione, contenuta nell'art. 141 bis c.p.p., testualmente dispone: "Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica un'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti". Le sentenze che hanno dato luogo al contrasto giurisprudenziale evidenziato sono la n. 865 in data 9-2-1996, Di Pasquale, e la n. 2323 del 30-3-1997, Capriati, entrambe della prima sezione penale della Corte di Cassazione.
Con la prima di tali decisioni si è ritenuto testualmente: "non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 63 c.p.p. sia esclusivamente diretta a garantire i diritti della persona che rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico e non può perciò essere invocata da qualunque altro tali dichiarazioni non renda. Lo stesso è a dirsi per le formalità prescritte, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 141 bis c.p.p. che non sono certamente dirette a garantire i diritti dei chiamati in correità, tanto è vero che le stesse formalità non sono tassativamente prescritte anche per le deposizioni testimoniali le quali possono avere valore ben più determinante per le persone accusate". Con la seconda decisione, premesso che le Sezioni Unite Penali di questa Corte, con sentenza n. 8 del 9-10-1996, Carparelli ed altri, avevano stabilito il principio secondo cui le dichiarazioni indizianti rese da soggetto che rivestiva, fin dall'inizio, la qualità di indagato, in assenza di difensore, eccezion fatta per quelle riguardanti persone coinvolte in reati diversi, non connessi o non collegati con quelli contestati al dichiarante, non possono essere utilizzate, non solo nei confronti della persona che le ha rese, ma neppure nei confronti di altri, ha ritenuto applicabile la sanzione di inutilizzabilità in tutti i casi in cui non si osservino certe formalità particolari, previste da norme tese a salvaguardare non soltanto gli interessi di chi viene interrogato, ma anche quelli di soggetti diversi dal dichiarante, che, attraverso interrogatori non garantiti, vengano coinvolti in fatti che comportino responsabilità di carattere penale.
Così riassunti i termini del contrasto giurisprudenziale rilevano queste Sezioni Unite che tale ultima soluzione appare condivisibile, a differenza della prima, in virtù di una corretta interpretazione dell'art. 141 bis c.p.p.. 3.-Va in primo luogo osservato che lo strumento documentativo normale degli atti del procedimento penale è quello della verbalizzazione a norma dell'art 134 c.p.p. avendo la riproduzione audiovisiva funzione meramente aggiuntiva, limitata, peraltro, alla ipotesi in cui essa si appalesi come "assolutamente indispensabile". Invertendo il canone di priorità dei mezzi di documentazione l'art.141bis c.p.p., introdotto dalla legge 8-8-1995 n. 332, prevede, come normale modalità documentativa dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica o audiovisiva essendo la verbalizzazione prevista solo in forma sommaria ed in ambito complementare.
Al fine di porre rimedio ai disagi provocati da un'eventuale indisponibilità di strumenti di video o fono registrazione o di personale tecnico è consentito che si possa procedere alle operazioni documentative predette mediante strumenti e personale esterno all'amministrazione giudiziaria con le modalità della perizia o della consulenza tecnica, a seconda che l'atto debba essere compiuto dal giudice o dal pubblico ministero. L'ambito di operatività della norma è limitato all'ipotesi che l'atto da assumere consista in un "interrogatorio" intendendosi per tale quello reso davanti all'Autorità Giudiziaria dall'indagato o da persona imputata in un procedimento connesso o di reato collegato, restando escluse le sommarie informazioni o le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ex art. 350 e 351 c.p.p. nonché gli interrogatori assunti da quest'ultima su delega del P.M. che, ex art. 370 1°c. c.p.p., sono limitati a quelli "cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà". La disposizione in esame, inoltre, non si applica neppure alle dichiarazioni spontaneamente rese al P.M. o al giudice in considerazione del fatto che il legislatore ha mantenuto il riferimento unicamente all'atto formale dell'interrogatorio, non essendo stato adottato l'emendamento proposto in sede di Commissione Giustizia della Camera dei deputati volto ad estendere l'applicazione della norma in esame anche ad ogni "colloquio, esame, dichiarazione".
Tale disposizione, dunque, trova applicazione negli interrogatori condotti dal GIP a norma degli art. 299 c.3 ter, 301 c.2 ter, 294 c.1 c.p.p. nonché in quelli effettuati dal P.M. a norma degli art.363, 364, 388 c.p.p..
È esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, sicché le particolari modalità di documentazione previste dall'art. 141 bis c.p.p. non riguardano l'atto compiuto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell'udienza preliminare.
Destinatario di dette formalità è esclusivamente la "persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione".
L'irrilevanza del titolo comporta che la detenzione può essere relativa sia all'esecuzione di pena detentiva, sia all'applicazione di misure cautelari, sia a provvedimenti custodiali temporanei quali l'arresto ed il fermo e che la stessa può riguardare tanto il procedimento cui inerisce l'interrogatorio quanto altro procedimento allo stesso estraneo.
Tenuto conto della "ratio" della norma in esame, rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come è stato sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a "suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne", deve escludersi che le modalità di documentazione di cui trattasi debbano essere osservate quando la persona da interrogare non sia ristretta in vincoli in apposito istituto o in locali diversi dalla propria abitazione e non si trovi, pertanto, in condizioni, non solo psicologiche, ma anche ambientali, di minorata difesa.
Per stato di detenzione, ai limitati fini dell'applicabilità della citata norma deve pertanto intendersi la condizione materiale di restrizione in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso, e, nei casi in cui è eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria.
Per identità della ragione ispiratrice la disposizione in esame deve ritenersi applicabile anche nei casi di internamento della persona a seguito di applicazione di misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive.
Deve invece escludersi che possa rilevare, come già si è detto, la condizione della persona soggetta agli arresti domiciliari, nonché del minorenne obbligato alla permanenza in casa, dell'affidato in prova al servizio sociale, del semilibero o del condannato in licenza o in permesso premio.
4.-L'obbligo di procedere alla riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione è inderogabile essendo prevista, in caso di inottemperanza, l'inutilizzabilità dell'atto.
Trattasi di sanzione di natura invalidante assoluta che impedisce l'esame dell'atto assunto senza le formalità previste dalla legge, nel dibattimento, a fini probatori, così come in rapporto ad ogni decisione da adottare nei riti alternativi.
La valutazione di tale atto invalido non può neppure essere effettuata nel corso delle indagini preliminari, sia come elemento apprezzabile al fine dell'assunzione di provvedimenti cautelari, sia come presupposto per il compimento di ulteriori indagini da parte degli inquirenti.
Come è stato autorevolmente osservato in dottrina il concetto di inutilizzabilità dell'atto si collega al principio di legalità della prova con il quale si indica che l'esercizio del potere conoscitivo del giudice è sottoposto ai limiti fissati dalla legge, nel senso che sono previste regole legali probatorie in grado di selezionare i dati utilizzabili determinando, in anticipo, i modi in cui il giudice deve conoscere i fatti.
Sulla base di tali premesse queste Sezioni Unite hanno recentemente statuito (sentenza 25-2-1998, Gerina) che "la sanzione di inutilizzabilità opera su un duplice piano: come divieto di acquisizione e come divieto di uso della prova. Sotto il primo profilo l'inutilizzabilità impedisce l'ammissione e l'assunzione del mezzo di prova colpito dal divieto;
sotto il secondo essa funziona da regola dell'esclusione dell'efficacia probatoria dell'atto comunque acquisito, perdendo questo "ope legis" qualsiasi valore dimostrativo e divenendo assolutamente inidoneo a produrre un risultato conoscitivo utilizzabile ai fini della decisione.....Ne consegue che, in relazione alla predetta, peculiare connotazione, il divieto di uso del risultato probatorio ha come naturale destinatario il giudice e non può che riferirsi, sotto l'aspetto funzionale, al momento della deliberazione di un provvedimento". 5.-La riproduzione fonografica o audiovisiva è una forma di documentazione che, ai sensi dell'art. 139 c.6 c.p.p., deve essere unita agli atti del procedimento.
Qualora non sia stata effettuata la trascrizione integrale della registrazione, da disporsi solamente su richiesta delle parti ex art.141 bis ult. parte c.p.p., la riproduzione fonografica o audiovisiva deve essere trasmessa al giudice alla cui decisione debbano concorrere le risultanze dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione.
Mancando sia la trascrizione integrale che la riproduzione fonografica o audiovisiva, l'atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità in quanto è la registrazione e non il verbale redatto contestualmente in forma riassuntiva a far prova delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal soggetto detenuto. L'inutilizzabilità degli interrogatori assunti senza l'osservanza delle formalità di cui trattasi, concerne non solo le dichiarazioni rese dal detenuto in ordine alla sua specifica posizione processuale cui le medesime si riferiscono, ma anche quelle relative a terzi. La "ratio" della norma, infatti, giova ripeterlo, è rappresentata dalla necessità di impedire la coartazione della volontà del detenuto ed a prevenire suggestioni comportamentali avuto riguardo, non solo agli addebiti mossigli, ma anche a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei loro confronti, un'affermazione di penale responsabilità.
La distinzione introdotta con la sentenza n. 8 del 9-10-1996 di queste Sezioni Unite concernente l'ambito di applicabilità dell'art.63 c.p.p., tra dichiarazioni accusatorie rese da imputato di reato connesso o collegato a quello contestato a terzi, colpite da sanzione di inutilizzabilità se rese senza la presenza del difensore e dichiarazioni accusatorie concernenti reati che non abbiano alcun legame processuale con quelli per cui si procede, non invalide anche se assunte senza le formalità previste da detta norma, in quanto di natura testimoniale, non si attaglia alla fattispecie in esame. Il riferimento normativo ad "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione" sta a significare che qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio (anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto), da persona in vincoli, qualunque sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali.
La scelta riduttiva, rispetto all'avvertita esigenza di imporre la registrazione fono-audio di qualunque dichiarazione resa da chi si trovi "in vinculis", limitata alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, non ha tuttavia eluso l'obiettivo fondamentale avuto di mira dal legislatore di garantire la fedele riproduzione di quanto riferito dal detenuto in quella specifica sede particolarmente sottoposta all'alea della confessione-delazione a tutela di chiunque, indipendentemente dalla sua posizione processuale, possa riceverne pregiudizio sotto il profilo giuridico-penale.
7.-Poichè nella specie i gravi indizi di colpevolezza, nei confronti del ricorrente, concernenti il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso al medesimo contestato sono stati desunti, essenzialmente, dalle chiamate in correità, concordanti e circostanziate, di LE OM e LE PI, le quali sono state in gran parte utilizzate ancorché rese nello stato di detenzione dei dichiaranti, senza l'apprestamento delle garanzie prescritte dall'art. 141 bis c.p.p., l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame restando assorbiti dalla decisione assunta i rimanenti motivi di ricorso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25 marzo 1998.