Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Non è causa di invalidità, dando invece luogo ad una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale, l'omessa identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che propone o deposita la querela, ove sia ugualmente certo che l'atto provenga dal soggetto legittimato. (Fattispecie di querela sottoscritta dal procuratore della persona offesa, successivamente costituitasi parte civile, e autenticata dal difensore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43712 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Domenico - Consigliere - N. 3463
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 3180/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Avezzano;
avverso la sentenza del 28/06/2006 del Tribunale di Avezzano;
pronunciata nei confronti di:
1. GL SS nata il *24/05/1959*;
2. GL AN nato il *05/02/1975*;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gugliemo Passacantando che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv.to Asta Pietro che ha concluso per il rigetto, in subordine per la prescrizione.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 28/06/2006, il giudice monocratico del Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di GL NT e GL AN in ordine ai reati di truffa e falso, per mancanza di valida querela. Infatti, ad avviso del giudice, "la Procura della Repubblica di Avezzano che ha ricevuto la querela non solo non ha provveduto ad identificare il querelante e darne attestazione ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 4 e art. 107 dips. att. c.p.p. ma neanche ha identificato colui che la querela ha depositato, di talché è indubitabile ce il mancato adempimento di tale formalità comporti l'invalidità dell'atto, che neanche può essere sanata da una tardiva e irrituale identificazione del querelante da parte del giudice a cui non compete tale attività". p.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso la Procura di Avezzano il quale ha dedotto ERRONEA applicazione dell'art. 337 c.p.p. atteso che, nel caso di specie, l'autentica della sottoscrizione, ai sensi di legge eseguita dal difensore, aveva fornito certezza sulla identificazione del querelante, contenuta nell'atto: di conseguenza, la ratio legis (tesa ad evitare che vi sia insicurezza sul nominativo del querelante), era stata rispettata. In ogni caso, non vi poteva essere alcun dubbio sul fatto che la querela era riconducibile alla Axa Ass.ni spa sia perché la querela era stata regolarmente depositata presso la Segreteria del P.m., sia perché si era costituita parte civile. p.
3. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto la mancanza di valida querela perché non era stato identificato ne' il querelante ne' colui che aveva depositato la querela, sebbene, in punto di fatto, è lo stesso giudice che, sentenza impugnata, attesta che la querela in questione è stata "sottoscritta dal procuratore della Axa e autenticata dal difensore avv.to Margiotta".
Va, innanzitutto rilevato che la ratio legis dell'art. 337 c.p.p. consiste, indubbiamente, come lo stesso tribunale rileva, nell'evitare che si metta in moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela: da qui le formalità previste dalla citata norma. Nessuna disposizione, però, prevede ne' la nullità della querela ne' l'improcedibilità in caso manchino le formalità previste.
Ed allora, se si considera che costituiscono principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti che quello del favor quaerelae (Cass., Sez. 1, 19 giugno 1978, Dilena - Sez. F, Sentenza n. 32190 del 24/07/2002 Ud. Rv. 222546), ne deriva che l'atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato.
Nel caso di specie, due sono gli elementi di fatto che depongono a favore della certa provenienza della querela da parte del soggetto legittimato (Axa ass.ni spa): 1) la circostanza che era stata "sottoscritta dal procuratore della Axa e autenticata dal difensore avv.to Margiotta"; 2) la Axa si era costituita parte civile. Di conseguenza, essendo certo che la querela proveniva dall'Axa ass.ni spa, la mancata identificazione del soggetto che la depositò (in data 30/04/2003 come da attestazione del Cancelliere), da parte dell'autorità che la ricevette, non genera invalidità dell'atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale.
Pertanto, pur nella consapevolezza della presenza di un'opinione diversa presente in questa stessa Corte (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15210 del 07/02/2007 Rv. 236167), va ribadito il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte secondo il quale "ai fini della rituale presentazione della querela deve ritenersi idonea l'effettuata autenticazione della sottoscrizione del querelante ad opera del difensore nelle forme di legge, con la conseguenza che, in tal caso, l'omessa identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte della autorità che la riceve, non integra motivo di invalidità ma da luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale": Cass. 1706/2007 riv 238386 - Cass. 23392/2007 Rv. 236758 - Cass. 32190/2002 Rv. 222546. Peraltro, va osservato che, nelle more, è maturata la prescrizione per tutti i reati contestati (commessi il *18/04/2001*), sicché la sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010