Articolo 26 del Codice di procedura penale
Articolo 25Articolo 27
Versione
24 ottobre 1989
Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente 1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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