Versione
16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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Art. 18
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile .
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. ((La ricusazione non ha)) effetto sugli atti anteriori.
L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile .
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. ((La ricusazione non ha)) effetto sugli atti anteriori.
L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.
Commentari • 211
- 1. Difetto di giurisdizione per illegittima composizione dell’organo giudicantehttps://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 19 maggio 2021 · 28.871578
[…] neutralizzabile attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, applicabili, tra l'altro, anche al processo amministrativo in base al rinvio operato dagli artt. 17 e 18 del codice del processo amministrativo alle corrispondenti disposizioni (artt. 51 e 52 c.p.c.), se del caso interpretate in modo conforme al significato assunto dell'art. 6 della Convenzione nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. […] 7 settembre 2018, n. 21926); - la prosecuzione e la decisione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. amm. (Cass., Sez. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/08/2023, n. 8058Provvedimento: […] 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 18 c.p.a. e dell'art. 52, comma 3, c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 39 c.p.a. […] La decisione dell'istanza sarebbe comunque intervenuta tardivamente, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18 Cod. proc. amm. […]Leggi di più...
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