Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 698
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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In tema di riesame di misure cautelari reali, la mancata tempestiva trasmissione degli atti non determina la inefficacia del provvedimento, in quanto il richiamo al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nel comma 7 dell'art. 324 stesso codice, è da ritenersi effettuato con riferimento al testo precedente alla modifica introdotta con legge 8 agosto 1995 n. 332. Invero, il previgente testo dell'art 309 non contemplava la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento;la modifica della disciplina, pertanto, attiene alle sole misure cautelari personali e non anche a quelle reali.

Poiché ai fini della valida emissione di un provvedimento di sequestro, non è richiesta la esistenza di indizi di colpevolezza, ma la semplice, astratta configurabilità di un reato in relazione alla condotta ascritta, il mancato deposito -in sede di riesame- degli atti (in parte o nella loro totalità) non comporta, in mancanza di espressa previsione, nullità alcuna; ne' essa sarebbe ravvisabile sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Ai fini del decidere e del motivare, infatti, il giudice potrà prendere in considerazione solo gli atti effettivamente depositati, con la conseguenza che, qualora, in base ad essi, egli non sia in grado di verificare la legittimità del provvedimento ablativo, dovrà annullarlo, esponendosi, in caso contrario, a censura per inesistenza della motivazione, per l'ovvia ragione che non è concepibile operazione di motivazione su dati non esaminati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 698
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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