Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di riesame di misure cautelari reali, la mancata tempestiva trasmissione degli atti non determina la inefficacia del provvedimento, in quanto il richiamo al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nel comma 7 dell'art. 324 stesso codice, è da ritenersi effettuato con riferimento al testo precedente alla modifica introdotta con legge 8 agosto 1995 n. 332. Invero, il previgente testo dell'art 309 non contemplava la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento;la modifica della disciplina, pertanto, attiene alle sole misure cautelari personali e non anche a quelle reali.
Poiché ai fini della valida emissione di un provvedimento di sequestro, non è richiesta la esistenza di indizi di colpevolezza, ma la semplice, astratta configurabilità di un reato in relazione alla condotta ascritta, il mancato deposito -in sede di riesame- degli atti (in parte o nella loro totalità) non comporta, in mancanza di espressa previsione, nullità alcuna; ne' essa sarebbe ravvisabile sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Ai fini del decidere e del motivare, infatti, il giudice potrà prendere in considerazione solo gli atti effettivamente depositati, con la conseguenza che, qualora, in base ad essi, egli non sia in grado di verificare la legittimità del provvedimento ablativo, dovrà annullarlo, esponendosi, in caso contrario, a censura per inesistenza della motivazione, per l'ovvia ragione che non è concepibile operazione di motivazione su dati non esaminati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 8/2/1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Calbi " N. 698
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Aniello Nappi " N. 387011/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PO IO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata il 24-8-98. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento a causa del mancato deposito degli atti.
Udito il difensore avv. A. Cergnetti.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 3-9-98 il Gip presso la Pretura di Macerata - nell'ambito di un procedimento a carico di PO IO, indagato per utilizzazione di formulari compilati in maniera da non evidenziare la natura di rifiuto pericoloso del carico trasportato e per inoperatività, a causa di mancanza della prescritta garanzia fideiussoria, dell'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - disponeva il sequestro preventivo di un trattore e di un rimorchio di proprietà del citato soggetto. L'istanza di riesame avanzata da quest'ultimo veniva respinta dal Tribunale di Macerata con ordinanza 24-8-98, avverso la quale il medesimo ha ora proposto ricorso per Cassazione negli infradescritti termini.
1 - Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché di decadenza ed in particolare inosservanza dei termini stabiliti per la pronuncia del Tribunale e per la trasmissione degli atti da parte del P.M., con conseguente caducazione della misura.; in relazione all'incombente a carico dell'organo dell'accusa si è denunciato che in realtà nessun atto era mai stato depositato, neppure per l'udienza in camera di consiglio fissata ex arL324 c.6 c.p.p. Il motivo è manifestamente infondato sotto ognuno dei suoi profili. Con riguardo al primo basti segnalare che esso si basa sull'erroneo presupposto che il termine di cui all'art. 324 c.5 c. p.p. decorra dalla data della presentazione della domanda di riesame. Per quanto attiene al secondo deve considerarsi che, in tema di riesame di misure cautelari reali, la mancata tempestiva trasmissione degli atti non determina l'inefficacia dell'imposizione in quanto il richiamo contenuto nel comma 7 dell'art. 324 c.p.p. al comma 10 dell'art. 309 c.p.p. è stato effettuato al testo di quest'ultimo vigente prima della novella introdotta con la L. 322/95, il quale non contemplava siffatta sanzione: ne deriva che è inconferente invocare la modificata disciplina, valevole esclusivamente per le misure cautelari personali. (Cass. 3-3-97 n. 000 79 RV. 207885; Cass. 26-6-98 n. 0 3392 RV. 210883) Nè infine rileva l'ulteriore denuncia contenuta nel presente motivo. La circostanza che gli atti posti a base di un provvedimento di sequestro non vengano depositati (in parte o per la loro totalità) neanche per l'udienza fissata per il riesame, non comporta infatti, in assenza di espressa previsione, nullità alcuna ne' questa sarebbe ravvisabile sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 lett. c c.p.p.: ciò in quanto il giudice potrà prendere in esame esclusivamente gli atti depositati e, qualora in base ad essi non sia in grado di verificare la legittimità dell'imposizione, dovrà annullarla;
diversamente operando detto giudice, la relativa decisione sarebbe viziata per sostanziale inesistenza di motivazione (rilevabile pertanto in sede di legittimità), non essendo concepibile operazione di valutazione consequenziale a dati non esaminati.
Quanto sopra peraltro va collegato con la circostanza che, ai fini della valida emissione di un provvedimento di sequestro, non è richiesta la sussistenza di indizi di colpevolezza, ma semplicemente l'astratta configurabilità del reato in relazione alla condotta ascritta, salvo che quest'ultima, all'evidenza, non si palesi smentita (Cass. S.U. 23- 4-93 n. 0004 RV. 193117, 193118): ne deriva che, quando la storicità del fatto e la materiale partecipazione ad esso non siano state contestate dal l'interessato, il giudice del riesame può certamente verificare in base al solo decreto impositivo, che contenga descrizione di tale fatto, la sussumibilità del medesimo in una determinata ipotesi criminosa.
Del resto, anche a voler riconoscere ipotesi di nullità per la mancata trasmissione de qua, sotto il profilo dell'impossibilità per la difesa di accertare in questa situazione eventuali dati idonei ad escludere il "fumus" dell'addebito, l'invalidità non sarebbe in ogni caso assoluta, ma di tipo intermedio con operabilità del disposto di cui all'art. 182 c2c.p.p., il quale impone alla parte che vi assista il relativo rilievo prima, o subito dopo, il compimento dell'atto. Orbene, l'ordinanza impugnata prescinde dalla considerazione dei documenti non depositati, il cui esame d'altro canto non era necessario, visto che l'indagato non ebbe mai a contestare la vicenda fattuale;
a ciò aggiungasi che comunque all'udienza in questione, a fronte della perdurante omissione del p.m., nessuna eccezione di nullità fu sollevata.
2 - Violazione di legge e vizio motivazionale per essere stato confermato il vincolo pur avendo il Tribunale escluso la possibilità di nuova commissione del reato previsto dall'art. 51 c.1 D.Lvo 22/97. La censura è fondata posto che in effetti il giudice del riesame ha espresso tale prognosi negativa: non risultando dunque individuato alcuno dei pericoli di cui all'art. 321 c.1 c.p.p. il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente al menzionato addebito.
3 - 4 - Violazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione di quest'ultima, non rientrando i fatti attribuiti all'indagato nella fattispecie criminosa di cui al comma 3 dell'art. 52 D.Lgs. 22/97, ma in quella di cui al comma 4 cit art. All'uopo è stato segnalato che lo PO, quale trasportatore, non aveva compilato i formulari e che il Tribunale aveva riconosciuto ricorrenza di comportamento meramente colposo, sotto il profilo di inadeguato controllo: non si era invece considerato che la prima delle menzionate disposizioni - tramite il richiamo all'art.483 c.p. - ipotizza un delitto e richiede pertanto una condotta dolosa, altrimenti dovendo operare la successiva che commina semplice sanzione amministrativa.
Le deduzioni sono manifestamente infondate.
Risulta, invero, evidente che giudice del riesame non ebbe ad affermare inesistenza del dolo, ma si limitò a porre in luce la possibilità di riportare alla fattispecie legale l'attività contestata al trasportatore, evidenziando specificatamente l'irrilevanza della circostanza invocata dall'indagato di non avere compilato i moduli, stante in questa evenienza l'obbligo di verificarne la compiutezza e la veridicità.
Siffatta conclusione è corretta in quanto la norma incriminatrice è diretta a consentire agli organi competenti un facile accertamento sulla legalità della condotta di chi opera nella fase della procedura dello smaltimento dei rifiuti rappresentata dal trasporto. Ne consegue che è configurabile la responsabilità di questo soggetto il quale faccia uso di falsi certificati, anche se redatti da altri, prescindendo dai debiti riscontri tra il loro contenuto e quanto oggetto della sua attività: d'altro canto, ogni questione in ordine al carattere in concreto volontario o meno di tale omissione, con l'accettazione quantomeno del rischio di eventuale situazione di illegalità, attiene al merito sul quale dovrà pronunciarsi il giudice del procedimento principale e non può porsi nella fase incidentale concernente la legittimità di una misura cautelare reale, ai cui fini è sufficiente la citata astratta configurabilità.
Concludendo, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro con riguardo al reato di cui all'art. 51 c. 1 lett. b. D.Lvo 22/ 97; per il resto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla l'impugnata ordinanza ed il decreto di sequestro limitatamente al reato di inoperatività dell'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999