Articolo 310 del Codice penale
Articolo 290Articolo 275 ter
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1 luglio 1931
Art. 310.

(Tempo di guerra)

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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