Articolo 42 della Costituzione
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 1948
Art. 42.
La proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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