Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/1995, n. 25
CASS
Sentenza 5 luglio 1995

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Massime1

Poiché il Tribunale del Riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto tempestiva la decisione del Tribunale del Riesame adottata entro i dieci giorni dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta a seguito della constatazione, effettuata nel corso dell'udienza camerale poi rinviata, che non erano stati trasmessi tutti gli atti a suo tempo inviati dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari).

Commentario1

  • 1Sull'ammissibilità di un provvedimento di acquisizione a
    Francesco Carlo Milanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/1995, n. 25
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25
Data del deposito : 5 luglio 1995

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