Sentenza 5 luglio 1995
Massime • 1
Poiché il Tribunale del Riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto tempestiva la decisione del Tribunale del Riesame adottata entro i dieci giorni dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta a seguito della constatazione, effettuata nel corso dell'udienza camerale poi rinviata, che non erano stati trasmessi tutti gli atti a suo tempo inviati dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari).
Commentario • 1
- 1. Sull'ammissibilità di un provvedimento di acquisizione aFrancesco Carlo Milanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/1995, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 25
Dott. Piero CALLÀ Presidente
1.Dott. Vincenzo AURIEMMA Componente
2. " UA JA " REGISTRO GENERALE
3. " UA LA CAVA (Rel.) " N. 8559/950
4. " OV ET " e 10173/95 (dup.)
5. " OV D'RS "
6. " CE OR "
7. " OL ELNN "
8. " IO TA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RL RO nato il [...];
avverso l'ordinanza 22.2.1995 del Tribunale di Bari. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. UA la Cava;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'a.s.r. della misura cautelare;
Udito il difensore Avv. Papalia Partipilio Saverio del foro di Bari. RILEVATO IN FATTO
In data 10 febbraio 1995 i giudici del Tribunale di Bari, avendo rilevato che nel procedimento incidentale instaurato con la richiesta di riesame da TI RO non erano stati trasmessi tutti gli atti a suo tempo inviati dal P.M. al G.I.P. a sostegno della misura cautelare, hanno disposto l'acquisizione degli atti mancanti riservandosi di fissare la nuova udienza camerale a ricezione avvenuta della documentazione integrativa. Ricevuta detta documentazione il 15 febbraio e fissata la nuova udienza per il giorno 22.2, hanno, in tale data, rigettato la richiesta di riesame ed hanno confermato l'ordinanza 23 gennaio 1995 del GIP del Tribunale della stessa sede che nei confronti di TI RO aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso finalizzata ad acquistare tangenti ed il controllo di discoteche ed all'ulteriore delitto satellite di estorsione continuata. I giudici del riesame, dopo avere affermato che il rinvio del procedimento all'udienza del 22 si era reso necessario per acquisire gli atti mancanti in quanto senza tale acquisizione l'eventuale decisione avrebbe comportato una lesione del diritto della difesa con conseguente nullità del conclusivo atto del riesame ex articolo 178 lett. c) Cod. Proc. Pen., hanno ritenuto che dalle dichiarazioni rese da De AN CE, parte offesa del reato di estorsione, emergeva con chiarezza la sussistenza dei "gravi" indici di colpevolezza a carico del TI per i reati a lui contestati. Hanno, infatti, precisato che il De AN, gestore di un locale notturno in Valenzano con sede estiva in Modugno, aveva riferito delle ripetute offerte di "protezione" che aveva avuto ad opera di appartenenti al "clan" NO e che in cambio di tale "protezione" egli aveva dovuto consegnare tangenti, assumere il TI quale garante della "sicurezza" ed anche dare la gestione del bar sito all'interno della discoteca.
Hanno poi aggiunto che tali dichiarazioni dovevano ritenersi attendibili non solo perché precise e circostanziate ma anche perché confermate dal socio del De AN CC NA ed in parte anche da studenti universitari ai quali la discoteca era stata affidata per delle serate danzanti.
Nei confronti dell'indagato, infine, hanno affermato che il TI aveva attivamente partecipato all'associazione avendo assunto la veste di "protettore" della discoteca.
Hanno, anche, precisato che egli era stato pure personalmente autore delle richieste estorsive ed hanno aggiunto, in ordine alla sua partecipazione all'associazione, l'ulteriore circostanza che egli era stato indicato come il destinatario dell'intervento che l'associazione aveva effettuato richiedendo il versamento di tangenti per il pagamento delle spese legali e per il sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti.
Contro l'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza camerale del 10.2 e contro la decisione del 22.2 ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'indagato.
Denuncia l'abnormità del provvedimento interlocutorio di rinvio non essendo ammesso che il giudice del riesame procrastini il termine della decisione oltre quello di dieci giorni dalla ricezione degli atti ed assuma provvedimenti diversi da quelli tipizzati dalla norma che regola la disciplina del procedimento in questione (inammissibilità della richiesta, annullamento, riforma o conferma dell'ordinanza cautelare).
Sostiene che la richiesta di atti sarebbe legittima se effettuata prima della fissazione dell'udienza camerale mentre non sarebbe consentita allorché questa è celebrata in quanto in tale ipotesi si farebbe slittare il termine perentorio pregiudicando gli interessi dell'indagato.
Lamenta poi la nullità della decisione per vizi di motivazione sulla contestata partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed alla ritenuta sussistenza dei "gravi" indizi di colpevolezza in ordine all'ulteriore reato di estorsione.
Assume, infine, la violazione del diritto di difesa per incompleta trasmissione degli atti (originale del registro cautelare redatto dal De AN) nonché carenza assoluta di motivazione sulle ritenute esigenze cautelari.
La prima Sezione Penale, cui il ricorso veniva assegnato, con ordinanza 19.4.1995, ha rilevato che la pronuncia n. 14/1993 delle Sezioni Unite secondo la quale nell'ipotesi di invio "frazionato" degli atti il termine della decisione decorre dal momento in cui si perfeziona l'arrivo di tutti gli atti e non solo di una parte di essi i non esauriva la problematico relativa al termine perentorio di cui al combinato disposto dei commi nove e dieci dell'articolo 309 C.P.P.. Ha ritenuto, infatti, che da un lato si dovrebbe concludere essere il Tribunale obbligato a rendere una decisione di merito di contenuto favorevole all'indagato in ragione dell'incompletezza del compendio documentale essendo esclusa, come affermato dalla citata sentenza a Sezioni Unite, la possibilità di attività istruttoria e, dall'altro, essere tale esito del tutto inappagante ove venisse ravvisato nella fissazione dell'udienza camerale il discrimine sul quale dovrebbe commisurarsi la completezza dell'invio degli atti ex art. 291 C.P.P. perché ciò sarebbe in conflitto con l'esigenza della piena cognizione della documentazione da parte dei giudici di merito ai fini della definizione del procedimento incidentale. Pertanto sia per le possibili conseguenze deleterie che un rinvio parziale degli atti da parte della Pubblica Accusa potrebbe comportare sulla tutela della libertà sia per una ricognizione sulla natura del potere di integrazione degli atti esplicato dal giudice del riesame la I Sezione ha rimesso la decisione del ricorso a questa Corte.
In data 1.6.1995 il Primo Presidente ha disposto in conformità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere il quesito se il Tribunale del riesame i nel caso in cui non siano stati trasmessi tutti gli atti presentati al GIP a norma dell'art.291, I comma C.P.P possa, con provvedimento interlocutorio, richiedere gli atti mancanti e se la decorrenza del termine di cui all'art.309 nono comma abbia o meno inizio dal momento della ricezione degli atti richiesti.
In seguito all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Dell'Omo (n. 14/93) secondo la quale il termine perentorio per la decisione del giudice del riesame decorre dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in Tribunale di tutti gli atti e non solo di una parte di essi a suo tempo presentati dal P.M. al GIP a sostegno della richiesta della misura cautelare la giurisprudenza di questa Corte ha, talvolta, riconosciuto al Tribunale lo specifico potere di richiedere l'integrazione degli atti sulla scorta del cogente dettato degli articoli 291 I comma e 309 V comma C.P.P.; altre volte, invece, ha negato tale potere perché la rapidità del procedimento incidentale non consente l'adozione di un provvedimento di tal fatta.
Le Sezioni Unite ritengono di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale che, ai fini della decisione del procedimento, evidenze l'esigenza della piena cognizione degli atti con la conseguenza che il Tribunale può disporre il rinvio della decisione in attesa di ricevere l'integrazione necessaria.
Il principio enunciato con la sentenza Dell'Omo della necessità di completezza del compendio documentale perché possa il Tribunale provvedere sulla richiesta di riesame comporta, infatti, la doverosità da parte dei giudici di merito di provvedere al rinvio. Tale rinvio, mirato alla completa cognizione della documentazione, è espressione di un dovere funzionale e costituisce, quindi, premessa indispensabile per la definizione del procedimento incidentale. Il provvedimento interlocutorio di acquisizione degli atti mancanti non è, dunque, provvedimento istruttorio ma è provvedimento necessario perché strumentale alla decisione.
Infatti se questa venisse resa malgrado la lacunosità del compendio documentale si potrebbe far torto non solo alle ragioni della difesa (trattandosi di atti a sostegno della misura restrittiva adottata) ma pure a quella dell'accusa per la peculiarità del procedimento del riesame che ammette che la decisione impugnata possa essere confermata anche sulla base di ragioni diverse da quelle già indicate nella motivazione del provvedimento.
D'altro canto una trasmissione frazionata degli atti da parte del P.M., non sanzionabile per la natura ordinatoria del termine a tal fine previsto (art. 309 V comma C.P.P.), potrebbe dar luogo ad un tardivo invio degli atti da parte dell'autorità giudiziaria con pregiudizio sulla tutela della libertà per cui l'ordine di immediata trasmissione della documentazione mancante formulata dai giudici del riesame garantisce, per il dovere imposto al P.M. di invio immediato degli atti mancanti, quel diritto all'esame della legalità della detenzione nel breve termine perentorio assegnato dalla legge (art. 309 nono comma).
Rettamente, dunque, i giudici del riesame hanno disposto il rinvio del procedimento per acquisire la documentazione mancante ed hanno entro il termine prescritto dalla legge i deciso il relativo procedimento.
Passando all'esame del merito del ricorso va osservato che il sindacato della Corte di Cassazione non involge nè la ricostruzione dei fatti che postula l'esame degli atti precluso in questa sede nè l'attendibilità delle fonti e la loro rilevanza e concludenza allorché, come nella fattispecie, l'apprezzamento sia stato dai giudici di merito espresso con motivazione adeguata. orbene in ordine all'omessa motivazione sulla configurabilità della contestata partecipazione del TI ad associazione mafiosa ed alla ricorrenza a suo carico dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione i giudici di merito hanno ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal De AN e dai riscontri alla stessa offerti dal socio CC si evinceva il ripetuto assoggettamento della parte offesa alle minacce del gruppo organizzato facente capo a NO IG ed in sua assenza al fratello NO GI ed a ZZ IO e, nei confronti dell'indagato che egli, anche personalmente, era stato autore delle richieste estorsive ed aveva tratto immediato e mediato vantaggio perseguendo il pagamento di "tangenti" o altra utilità quali i in via diretta la propria assunzione e la consegna di mobili sia pure di scarso valore. Le indicazioni precise e circostanziate che la vittima di estorsioni ha fornito si configurano come dichiarazioni testimoniali che, come tali sono fornite di valenza idonea a costituire una solida base per una prognosi sfavorevole all'indagato per i reati a lui contestati. In relazione, poi, all'assunta violazione del diritto di difesa per la mancata trasmissione dell'originale del registro contabile del De AN i giudici di merito senza incorrere in vizi logico- giuridici hanno affermato che la copia autentica di esso teneva a pieno titolo il posto dell'originale e che per intendere il senso delle annotazioni ivi riportate la differenza di inchiostro che indicava la parte in entrata ed in uscita non era l'unico elemento a disposizione per interpretare ciò in quanto nel registro le annotazioni erano articolate in due distinte colonne "dare" ed "avere".
Infine per quel che concerne le ritenute esigenze cautelari, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha dato atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione legislativa di cui all'art.275 III comma C.P.P. e pertanto per la gravità dei fatti anche in ragione dei precedenti penali dell'indagato hanno confermato la disposta misura cautelare della custodia carceraria.
Il ricorso, quindi, va rigettato e, data la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Suprema Corte a Sezioni Unite Visti gli artt. 611 - 616 C.P.P., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Roma, 5.7.1995.