Articolo 309 del Codice penale
Articolo 303Articolo 275 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 309.

(Banda armata: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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